Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Circolari

771 documenti

N. 37

Circolare n. 37 del 28/09/2012

Disciplina del credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 - Modifiche apportate dall'articolo 9 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

La circolare chiarisce la disciplina della trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, come modificata dal decreto-legge n. 201 del 2011. Esamina le ipotesi collegate a perdita d’esercizio, perdita fiscale, liquidazione volontaria e procedure concorsuali o di gestione delle crisi, oltre alle modalità di utilizzo del credito, alle stabili organizzazioni italiane di società estere e ai profili sanzionatori. Precisa che per banche e intermediari vigilati la conversione opera automaticamente al ricorrere delle condizioni previste, mentre per gli altri soggetti è facoltativa; in caso di perdita d’esercizio rilevano soltanto le DTA riferite alle specifiche componenti negative indicate e contabilizzate come imposte anticipate.

  • Contabilità e Bilancio
  • Agevolazioni Fiscali
  • Crisi impresa
  • Procedure concorsuali
  • Estero
N. 36

Circolare n. 36 del 24/09/2012

Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell'articolo 2, commi da 36 terdecies a 36- duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ulteriori chiarimenti. (versione aggiornata del 25/09/12, contenente la correzione di refusi a pag.5)

La circolare fornisce ulteriori precisazioni sull’applicazione delle regole contro la concessione per fini privati di beni d’impresa a soci o familiari. Chiarisce che corrispettivo, decorrenza e durata del godimento dovrebbero essere documentati con certezza fin dall’inizio, pur ammettendo che, in mancanza di documentazione scritta di data certa, gli elementi essenziali dell’accordo possano essere provati diversamente. Per evitare doppia imposizione, il reddito diverso dell’utilizzatore è tassato solo per l’eventuale eccedenza tra valore normale al netto del corrispettivo e reddito d’impresa imputato per i costi indeducibili; per gli autoveicoli il valore normale è determinato secondo l’articolo 51, comma 4, del TUIR. Restano esclusi i beni con costi integralmente deducibili nonostante l’uso privato.

  • Società, imprese e Professionisti
  • Autovetture e Fisco
  • Immobili
  • IRPEF
N. 35

Circolare n. 35 del 20/09/2012

Rilievi interpretativi inerenti quesiti posti nel corso del Modulo di aggiornamento professionale (MAP) del 31 maggio 2012

La circolare raccoglie risposte ai quesiti interpretativi emersi nel Modulo di aggiornamento professionale, riguardanti reddito d’impresa, redditi di lavoro, IVA e operazioni con soggetti residenti in Paesi black list. In materia di ACE, stabilisce che gli utili 2011 accantonati con delibera del 2012 rilevano nell’esercizio 2012 e che la perdita, compresa quella del 2010, concorre al patrimonio netto contabile che limita il beneficio. Precisa inoltre che, per i soggetti solari, la disciplina delle perdite sistematiche decorre dal 2012 guardando al triennio 2009-2011, estende ai componenti positivi i criteri contro la doppia imposizione da errata imputazione temporale e assoggetta al limite del 50% anche la formazione professionale obbligatoria.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
  • Dichiarazioni
  • Professionisti
  • IVA
  • Estero
N. 34

Circolare n. 34 del 6/08/2012

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse

La circolare definisce modalità e condizioni per riconoscere eccedenze IVA, IRPEF, IRES o IRAP maturate in annualità con dichiarazione omessa, fornendo indirizzi per liquidazione, contenzioso, mediazione e conciliazione. Per l’IVA, conferma che il credito non dichiarato non può essere riportato in detrazione in una dichiarazione successiva e che il relativo recupero, con interessi e sanzioni, è legittimo. Se il credito è effettivamente esistente e spettante, può tuttavia essere chiesto a rimborso entro due anni dal pagamento conseguente alla liquidazione o all’esito favorevole all’Agenzia del contenzioso, previa verifica dell’ufficio; in mediazione o conciliazione può essere riconosciuto a fronte dell’accettazione di sanzioni e interessi.

N. 33

Circolare n. 33 del 3/08/2012

Mediazione tributaria – Risposte a quesiti

La circolare integra i precedenti chiarimenti sulla mediazione tributaria, affrontando sanzioni, rapporti con la definizione agevolata, riduzioni, acquiescenza, autotutela parziale e valore della controversia nel consolidato nazionale. Stabilisce che, per impugnare un atto dell’Agenzia relativo esclusivamente a sanzioni tributarie di valore non superiore a 20.000 euro, occorre presentare preliminarmente l’istanza di mediazione; l’ufficio valuta quindi l’eventuale annullamento totale o parziale in autotutela e la rideterminazione della sanzione. In caso di accordo, anche confermativo della pretesa, le sanzioni sono applicate al 40%, nel rispetto del minimo indicato, e lo stesso obbligo di previa mediazione vale per le sanzioni amministrativo-tributarie degli intermediari relative alla trasmissione telematica.

N. 32

Circolare n. 32 del 3/08/2012

Disposizioni in materia di indeducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo nonché in materia di sanzionabilità dell’utilizzo di componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati. Articolo 8, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”

La circolare chiarisce la disciplina dell’indeducibilità dei costi e delle spese direttamente utilizzati per delitti non colposi, esaminandone requisiti, presupposti di contestazione, profili sanzionatori e rapporti con il procedimento penale. L’indeducibilità riguarda i componenti direttamente connessi a tali delitti sottoposti al previsto vaglio giudiziario, mentre per le operazioni oggettivamente inesistenti i componenti positivi correlati non concorrono al reddito rettificato entro l’importo dei costi non dedotti, ferma la specifica sanzione. Le disposizioni più favorevoli operano anche per fatti anteriori non definitivi e rilevano altresì ai fini IRAP.

N. 31

Circolare n. 31 del 2/08/2012

Indebita deduzione di componenti negativi in violazione del principio di competenza. Possibilità di compensazione nell’ambito del procedimento di adesione

La circolare uniforma la gestione delle rettifiche riguardanti costi dedotti in violazione del principio di competenza, con particolare riferimento all’accertamento con adesione e alla prevenzione della doppia imposizione. Su richiesta del contribuente, l’imposta accertata può essere compensata con quella rimborsabile per il periodo di corretta imputazione, previa verifica dei medesimi requisiti richiesti per il rimborso e con rinuncia alla restituzione della somma compensata. Restano dovuti sanzioni e interessi sull’intera imposta definita; la compensazione produce effetti con il perfezionamento dell’adesione.

N. 30

Circolare n. 30 del 11/07/2012

Studi di settore - periodo di imposta 2011

La circolare fornisce chiarimenti sull’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, illustrando le novità normative, la revisione di 69 studi e gli aggiornamenti territoriali e congiunturali. Esamina inoltre nuovi indicatori di coerenza e normalità economica, correttivi legati alla crisi, utilizzo degli studi evoluti, modifiche alla modulistica e a GERICO 2012, nonché comunicazioni di anomalia e inviti alla presentazione dei modelli. Per specifiche categorie di contribuenti, i risultati degli studi non sono direttamente utilizzabili nell’azione di accertamento relativa al periodo indicato.

  • Accertamento fiscale
  • Adempimenti
  • Dichiarazioni
  • Attività economiche
N. 29

Circolare n. 29 del 5/07/2012

Imposta di bollo speciale sulle attivita' finanziarie oggetto di operazioni di emersione e imposta straordinaria sui prelievi delle medesime attivita'. Articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012.

La circolare illustra l’imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie emerse mediante rimpatrio e ancora detenute in regime di riservatezza, nonché l’imposta straordinaria sui prelievi definitivi effettuati nel periodo previsto. Definisce ambito soggettivo, base imponibile, soggetti tenuti all’applicazione, trasferimenti, calcolo, versamento e segnalazioni degli intermediari. Il bollo si applica dal 2011 con le aliquote indicate e, quando la riservatezza cessa successivamente, secondo il criterio pro rata temporis; l’imposta straordinaria una tantum sui prelievi è pari al 10 per mille.

N. 28

Circolare n. 28 del 2/07/2012

Imposta sul valore degli immobili situati all’estero e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero. Articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012

La circolare chiarisce determinazione e applicazione dell’IVIE sugli immobili situati all’estero e dell’IVAFE sulle attività finanziarie estere detenute da persone fisiche residenti in Italia. Per entrambe esamina ambito soggettivo e oggettivo, base imponibile, modalità di calcolo, crediti d’imposta, dichiarazione e versamento, con approfondimenti dedicati agli immobili e ai rapporti finanziari detenuti in Europa. Dal periodo d’imposta 2011, l’IVIE riguarda immobili posseduti o detenuti mediante altro diritto reale, compresi quelli oggetto di emersione, ed è commisurata alla quota di titolarità e ai mesi di possesso.

N. 27

Circolare n. 27 del 21/06/2012

Risposte a quesiti in materia di imposta di registro- Testo unico dell’imposta di registro, approvato con Decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

La circolare risponde a quesiti sull’imposta di registro per uniformarne l’applicazione, esaminando omologazioni di accordi di ristrutturazione e concordati, disposizioni patrimoniali connesse a separazione e divorzio e cessioni di aree vincolate collegate a diritti di cubatura. Il decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione è soggetto all’imposta fissa di 168 euro, salvo che costituisca titolo per trasferimenti o costituzioni di diritti reali, nel qual caso opera l’imposta proporzionale. Quest’ultima si applica anche al concordato con terzo assuntore avente effetti traslativi, ferma l’imposta fissa per operazioni soggette a IVA.

  • Imposta di registro
  • Crisi impresa
  • Procedure concorsuali
  • Immobili
N. 26

Circolare n. 26 del 20/06/2012

Determinazione della base imponibile IRAP - Ulteriori chiarimenti

La circolare integra i chiarimenti sulla determinazione della base imponibile IRAP secondo il principio di derivazione diretta dalle voci di bilancio, approfondendo svalutazioni di immobilizzazioni, costi per discariche e ripristino, componenti capitalizzati, personale addetto a ricerca e sviluppo e soggetti IAS adopter. Per le immobilizzazioni materiali, la svalutazione iscritta nella voce esclusa dal calcolo non è deducibile, mentre gli ammortamenti concorrono alla base imponibile. Nel regime transitorio, il maggiore valore fiscale può essere recuperato durante l’ammortamento mediante variazioni in diminuzione se l’ammortamento civilistico è inferiore a quello fiscalmente ammesso e la medesima variazione è effettuata ai fini IRES.

N. 25

Circolare n. 25 del 19/06/2012

Risposte a quesiti posti dalla stampa specializzata

La circolare raccoglie risposte a quesiti della stampa specializzata su detrazione del 36 per cento, IVA, studi di settore, regime fiscale di vantaggio, reddito d’impresa, società di comodo, controlli bancari, accertamento sintetico, riscossione, sanzioni e contenzioso tributario. Per il controllo della detrazione edilizia devono essere conservate le ricevute ICI, se dovuta, ma non le dichiarazioni ICI. La detrazione residua può restare al cedente per accordo anche nelle donazioni e nelle permute; nella cessione di una quota si trasferisce soltanto quando l’acquirente diventa proprietario esclusivo, mentre negli altri casi permane al cedente.

  • Bonus casa
  • IVA
  • Accertamento e riscossione
  • Società, imprese e Professionisti
  • Contenzioso
  • Adempimenti
N. 24

Circolare n. 24 del 15/06/2012

Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’articolo 2, commi da 36 terdecies a 36- duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Chiarimenti sulle modalità applicative.

La circolare chiarisce la disciplina dei beni d’impresa concessi a soci o familiari per fini privati gratuitamente o a condizioni inferiori a quelle di mercato, definendone ambiti soggettivo e oggettivo, reddito diverso, costi indeducibili, fringe benefit e decorrenza. Per l’utilizzatore, la differenza tra valore di mercato del godimento e corrispettivo annuo concorre al reddito imponibile, rapportata alla durata dell’utilizzo; per l’impresa concedente, i costi relativi al bene sono indeducibili secondo i criteri illustrati. Corrispettivo e condizioni contrattuali devono risultare da certificazione scritta di data certa anteriore all’utilizzo; per gli esercizi solari la disciplina decorre dal 2012.

  • Società, imprese e Professionisti
  • Imprese
  • Società
  • IRPEF
N. 23

Circolare n. 23 del 11/06/2012

Articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 – Interpelli disapplicativi della disciplina sulle società in perdita sistematica – Primi chiarimenti interpretativi

La circolare fornisce i primi chiarimenti operativi sulla disciplina delle società in perdita sistematica e sulla gestione delle istanze di disapplicazione. Distingue le cause di esclusione, rilevanti nel periodo di applicazione, dalle cause di disapplicazione automatica, che operano nel triennio di osservazione e ne interrompono il decorso; in presenza di una di tali cause non occorre presentare istanza. In mancanza, l’interpello deve indicare e documentare compiutamente la situazione oggettiva e i periodi interessati; le richieste riguardanti società in perdita sistematica e società non operative devono essere presentate con istanze autonome e separate, pena l’inammissibilità.

N. 22

Circolare n. 22 del 11/06/2012

Programmazione gestione della mediazione e del contenzioso tributario – Anno 2012 – Indirizzi operativi

La circolare definisce e riordina il programma 2012 per la gestione della mediazione e del contenzioso tributario, ponendo come obiettivo prioritario la riduzione delle controversie. Gli indirizzi riguardano l’esame delle istanze di mediazione, la definizione delle liti minori, il rafforzamento della pretesa tributaria e della difesa in giudizio, la riduzione della durata dei processi, l’accertamento esecutivo e il processo telematico. Agli uffici sono richiesti adempimenti tempestivi e puntuali, anche in materia di sospensione della riscossione, sgravi, dinieghi e richieste di estinzione dei giudizi definibili.

N. 21

Circolare n. 21 del 5/06/2012

Composizione delle controversie fiscali internazionali. Le procedure amichevoli.

La circolare chiarisce la gestione delle controversie fiscali internazionali mediante procedura amichevole, finalizzata a comporre situazioni di imposizione non conforme alle convenzioni e fenomeni di doppia imposizione. Esamina le basi giuridiche internazionali e interne, gli attori istituzionali, le procedure previste dalle convenzioni bilaterali e dalla Convenzione arbitrale europea, nonché i rapporti con contenzioso interno, riscossione e strumenti deflativi. Sono illustrati requisiti soggettivi e oggettivi, termini, contenuto e modalità dell’istanza, svolgimento, ruolo del contribuente e conclusione della procedura, con particolare attenzione alle rettifiche dei prezzi di trasferimento.

N. 20

Circolare n. 20 del 4/06/2012

Cedolare secca sugli affitti – Risposte a quesiti

La circolare risponde a quesiti interpretativi sulla cedolare secca applicabile alle locazioni abitative, affrontando revoca dell’opzione, comunicazioni al conduttore, acconti, ravvedimento, trasferimento dell’immobile, comproprietà e fondo patrimoniale. In attesa delle modalità definitive, la revoca può essere presentata in carta libera sottoscritta oppure mediante modello 69; è inoltre opportuno comunicarla al conduttore. Per il regime transitorio 2011 la rinuncia agli aggiornamenti del canone è tempestiva se comunicata entro il 1° ottobre 2012, mentre l’omesso acconto non impedisce l’opzione se regolarizzato mediante ravvedimento, restando fermi gli altri presupposti e obblighi.

N. 18

Circolare n. 18 del 31/05/2012

Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno 2012 – Indirizzi operativi

La circolare impartisce gli indirizzi operativi 2012 per la prevenzione e il contrasto dell’evasione, confermando obiettivi numerici sostanzialmente analoghi al 2011 e richiedendo un ulteriore miglioramento qualitativo dei controlli. La selezione deve basarsi sull’analisi territoriale del rischio e concentrarsi su evasione effettiva e consistente, evitando dispersioni su situazioni poco rischiose o violazioni meramente formali. Le priorità comprendono ricavi e compensi non contabilizzati, adempimenti IVA, sottodimensionamento dei redditi delle persone fisiche, antifrode, evasione internazionale e riscossione; per i grandi contribuenti, il tutoraggio deve estendersi a tutti quelli esercenti attività d’impresa.

N. 16

Circolare n. 16 del 30/05/2012

Tassa annuale sulle unità da diporto, di cui all’articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni

La circolare fornisce i primi chiarimenti sulla tassa annuale per le unità da diporto di lunghezza superiore a dieci metri, precisandone ambito, soggetti obbligati, esclusioni, calcolo, scadenze, sanzioni e modalità di pagamento. La tassa riguarda il possesso attribuibile a residenti o stabili organizzazioni italiane, indipendentemente dal Paese d’immatricolazione, mentre i natanti fino a dieci metri restano esclusi; sono inoltre previste specifiche esenzioni e riduzioni. Il versamento ordinario scade il 31 maggio tramite F24 con elementi identificativi; per omesso, tardivo o parziale pagamento si applica la sanzione indicata, ferma la possibilità di ravvedimento quando ne ricorrono le condizioni.

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