Circolare n. 32 del 03/08/2012
Disposizioni in materia di indeducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo nonché in materia di sanzionabilità dell’utilizzo di componenti reddituali negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati. Articolo 8, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”
- Tipologia
- Circolare
- Numero
- 32
- Data
- 03/08/2012
- Ente
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La circolare chiarisce la disciplina dell’indeducibilità dei costi e delle spese direttamente utilizzati per delitti non colposi, esaminandone requisiti, presupposti di contestazione, profili sanzionatori e rapporti con il procedimento penale. L’indeducibilità riguarda i componenti direttamente connessi a tali delitti sottoposti al previsto vaglio giudiziario, mentre per le operazioni oggettivamente inesistenti i componenti positivi correlati non concorrono al reddito rettificato entro l’importo dei costi non dedotti, ferma la specifica sanzione. Le disposizioni più favorevoli operano anche per fatti anteriori non definitivi e rilevano altresì ai fini IRAP.
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