Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 2241

Cassazione, sentenza n. 2241 del 30/01/2018

Sentenza n. 2241 del 30/01/2018

L’accertamento contestava a una società di autotrasporto l’omessa applicazione delle ritenute su buoni pasto e indennità di concorso pasto corrisposti al personale viaggiante; la CTR aveva escluso tali somme dal reddito richiamando integralmente una decisione del giudice del lavoro. La Cassazione ha ritenuto insufficiente tale motivazione per relationem, poiché non riproduceva né valutava autonomamente le ragioni richiamate. Ha inoltre precisato che l’esenzione fiscale richiede gli specifici requisiti previsti dalla disciplina tributaria, indipendentemente dalle qualificazioni lavoristiche, cassando con rinvio.

N. 2216

Cassazione, sentenza n. 2216 del 30/01/2018

Sentenza n. 2216 del 30/01/2018

La contribuente impugnava il recupero, ai fini ILOR e IRPEG 1997, di benefici qualificati come aiuti di Stato, deducendo di avere già prodotto al Ministero la documentazione richiesta dalla normativa allora vigente. La Corte ha escluso che tale invio fosse idoneo dopo la comunicazione-ingiunzione: la deroga al recupero richiedeva l’apposita documentazione all’Agenzia delle Entrate entro quindici giorni, termine ritenuto perentorio per l’eccezionalità della disciplina agevolativa. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Adempimenti
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
N. 2240

Cassazione, sentenza n. 2240 del 30/01/2018

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Contestazione di condotte elusive ex art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Onere probatorio a carico del contribuente - Portata.

Nelle controversie riunite erano contestati, tra l’altro, il carattere elusivo di una fusione societaria, diverse componenti reddituali, rettifiche da transfer pricing e le conseguenti sanzioni IVA. La Corte ha chiarito che, per superare la contestazione elusiva, il contribuente deve provare valide ragioni economiche non marginali o teoriche, ma non necessariamente predominanti né riferite a un obiettivo altrimenti irrealizzabile: è sufficiente dimostrare la maggiore convenienza della soluzione scelta. Accolti alcuni motivi di entrambi i ricorsi, le sentenze sono state cassate con rinvio alla CTR.

  • Accertamento fiscale
  • Operazioni straordinarie
  • IRES
  • IRAP
  • IVA
  • Processo tributario
N. 2215

Cassazione, sentenza n. 2215 del 30/01/2018

Contenzioso - Trattazione e decisione - Impugnazione e motivi del ricorso - Vincolatività dei motivi di ricorso per il giudice - validità della decisione astraendo dai motivi di impugnazione - esclusione.

L’Ufficio aveva impugnato l’annullamento degli accertamenti induttivi emessi per IVA, ILOR, IRPEG, IRAP e IRPEF nei confronti di una società di fatto e dei soci, sulla base di verifiche fiscali e bancarie. La Corte ha rilevato che la CTR aveva confermato il primo grado con argomentazioni astratte, senza illustrare puntualmente le censure d’appello, i fatti rilevanti e il percorso logico della decisione. Accolto il vizio di motivazione e assorbiti gli altri motivi, la sentenza è stata cassata con rinvio a diversa composizione della CTR.

N. 2239

Cassazione, sentenza n. 2239 del 30/01/2018

DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - Elusione fiscale - Avviso di accertamento ex art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Considerazione dei chiarimenti resi dal contribuente in sede di contraddittorio - Necessità - Possibilità di rinvio alle giustificazioni fornite in sede di verifica - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L’Agenzia aveva recuperato una minusvalenza, ritenendo elusiva un’operazione di acquisizione e fusione; la CTR aveva annullato l’accertamento perché privo di specifica motivazione sulle giustificazioni rese dalla contribuente nel contraddittorio. La Cassazione ha confermato che la richiesta di chiarimenti e la successiva valutazione motivata costituiscono passaggi autonomi e obbligatori: il semplice rinvio al processo verbale, senza descrizione e confronto delle difese, integra una motivazione apparente. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi rigettato, restando assorbita la censura sul merito dell’operazione.

N. 2192

Cassazione, ordinanza n. 2192 del 30/01/2018

Accertamento delle imposte - Attività istruttoria - Presunzione ex art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Versamenti da parte del lavoratore autonomo o professionista su conto corrente bancario - Inapplicabilità - Esclusione.

Un professionista contestava l’accertamento per IRPEF, IRAP e IVA fondato anche su versamenti bancari non giustificati, lamentando l’assenza di contraddittorio preventivo e del presupposto dell’autonoma organizzazione. La Corte ha escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio per IRPEF e IRAP e, quanto all’IVA, ha rilevato l’insufficiente indicazione delle difese pretermesse; ha inoltre confermato che per i lavoratori autonomi resta operante la presunzione sui versamenti, non sui prelevamenti. Ha però accolto la censura IRAP, cassando con rinvio per verificare concretamente organizzazione, beni e personale.

  • Accertamento fiscale
  • IRAP
  • IVA
  • IRPEF
  • Professionisti
  • Processo tributario
N. 2238

Cassazione, sentenza n. 2238 del 30/01/2018

Sentenza n. 2238 del 30/01/2018

La CTR aveva confermato un accertamento di maggior reddito d’impresa, IRPEF, IRAP e IVA, ritenendo che la decisione di primo grado si fondasse su motivi e documenti tardivi. La Cassazione ha confermato che il termine per depositare memorie e documenti va riferito all’udienza originariamente fissata, non rilevando i rinvii meramente interlocutori. Ha però stabilito che il giudice d’appello doveva riesaminare il merito nei limiti delle domande originarie e degli atti utilizzabili, anziché limitarsi a censurare la prima sentenza; ha quindi cassato con rinvio.

N. 2189

Cassazione, ordinanza n. 2189 del 30/01/2018

Accertamento imposte - Avviso di accertamento - Avviso di accertamento sulla base della stima dell'ute - - Verifica dell'attendibilità da parte del giudice e Contestazione da parte del contribuente - motivazione da parte del giudice - Necessità.

La controversia riguardava la rettifica del valore di due compravendite immobiliari, fondata sulla stima dell’UTE, e la rilevanza fiscale di una piscina abusiva allo stato grezzo. La Corte afferma che la stima dell’UTE è una perizia di parte, della quale il giudice deve verificare l’attendibilità rispetto alle contestazioni del contribuente, motivando il proprio convincimento. Ha tuttavia ritenuto erronea l’irrilevanza attribuita alla piscina, poiché l’abusività non giustifica un trattamento fiscale favorevole: accolto il secondo motivo, ha cassato con rinvio la decisione regionale.

  • Imposta di registro
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 2237

Cassazione, sentenza n. 2237 del 30/01/2018

Sentenza n. 2237 del 30/01/2018

L’accertamento aveva assoggettato a IRPEF l’intera disponibilità finanziaria detenuta all’estero tramite una fondazione, qualificandola come reddito da capitale; gli eredi contestavano la pretesa. La CTR aveva invece motivato come se l’imposizione riguardasse soltanto gli interessi prodotti dall’investimento. La Cassazione ha ravvisato una totale mancanza di motivazione pertinente all’effettivo oggetto del giudizio, senza pronunciarsi sulle ulteriori questioni sostanziali sollevate. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio.

N. 2236

Cassazione, sentenza n. 2236 del 30/01/2018

Sentenza n. 2236 del 30/01/2018

L’accertamento aveva ricostruito maggiori ricavi di un’impresa commerciale mediante assegni e cambiali non contabilizzati e il confronto tra giacenze contabili ed effettive, applicando una percentuale di ricarico e imputando la ripresa al 2000. La Cassazione ha ritenuto apparente la motivazione con cui la CTR aveva respinto le specifiche contestazioni sulla valorizzazione del magazzino, sul ricarico e sull’annualità di imputazione, ricordando l’effetto devolutivo dell’appello. Accolto il relativo motivo, con assorbimento di altre censure e inammissibilità di quelle attinenti al merito, ha cassato con rinvio.

N. 2235

Cassazione, sentenza n. 2235 del 30/01/2018

Sentenza n. 2235 del 30/01/2018

Una società statunitense aveva chiesto il rimborso della differenza tra la ritenuta del 10% applicata ai corrispettivi per l’utilizzazione di un software e quella del 5% che riteneva prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni; la CTR aveva accolto la domanda. Nel corso del giudizio di cassazione, la società ha rinunciato al rimborso e l’Agenzia ha riconosciuto la validità della rinuncia, con reciproca rinuncia alle spese. La Corte non ha quindi esaminato la qualificazione dei corrispettivi e ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

N. 2231

Cassazione, ordinanza n. 2231 del 30/01/2018

Imposta di registro - Contenzioso - impugnazione in base all' art. 17 comma 3 del D.P.R. n. 602/73.- esclusione.

Una società aveva impugnato la cartella relativa a imposte di registro, ipotecaria e catastale, invocando il giudicato favorevole ottenuto dagli acquirenti coobbligati; la CTR aveva escluso l’estensione perché il pagamento sarebbe stato spontaneo. La Cassazione ha affermato che il versamento eseguito alla ricezione della cartella per evitare l’esecuzione, insieme alla contestuale impugnazione, non costituisce adesione spontanea. Ha inoltre richiamato l’applicabilità all’imposta di registro della prescrizione decennale, anziché della decadenza prevista per altri tributi, e ha cassato con rinvio.

  • Imposta di registro
  • Riscossione
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 2267

Cassazione, ordinanza n. 2267 del 30/01/2018

IVA - Cessioni non imponibili - Operazioni triangolari - Accordi contrattuali - Natura triangolare - Interpretazione ex art. 1363 c.c. delle clausole contrattuali.

L’Ufficio aveva recuperato l’IVA ritenendo non triangolari alcune cessioni non imponibili, mentre la CTR, interpretando i contratti e la clausola “Take or Pay”, aveva confermato la natura triangolare delle operazioni. La Cassazione rileva che il giudice regionale aveva esaminato solo alcune clausole, senza coordinarle con le altre potenzialmente decisive, e aveva qualificato isolatamente la clausola come penale; il comportamento complessivo delle parti assume rilievo solo se testo e collegamento logico non bastano. Accolto il primo motivo, la sentenza è cassata con rinvio.

N. 2225

Cassazione, sentenza n. 2225 del 30/01/2018

Sentenza n. 2225 del 30/01/2018

L’accertamento aveva disconosciuto costi e detrazione IVA relativi a servizi amministrativi e gestionali resi dalla controllante, giudicandone i corrispettivi sproporzionati e antieconomici; la CTR aveva confermato la ripresa. La Cassazione ha ritenuto adeguata la valutazione fondata sulla natura routinaria delle mansioni e sul confronto con le inferiori remunerazioni dei dipendenti, escludendo che il maggiore versamento d’imposte della controllante rendesse i costi inerenti. Ha inoltre ribadito che la detrazione IVA richiede la concreta inerenza e strumentalità del servizio rispetto all’attività imprenditoriale, rigettando integralmente il ricorso.

N. 2259

Cassazione, ordinanza n. 2259 del 30/01/2018

IVA - Operazioni non imponibili - Cessioni all'esportazione - Prova dell'esportazione - Indisponibilità della dichiarazione di esportazione - Ammissibilità di documenti dotati dei requisiti di certezza e incontrovertibilità provenienti da pubbliche amministrazioni - Imposte sui redditi - Sopravvenienze passive - Perdita di crediti - Fallimento del debitore - Deduzione - Periodo di competenza - Chiusura del fallimento.

La controversia riguardava sia la prova di esportazioni non imponibili IVA sia la deduzione, nel 2003, della perdita su un credito verso un debitore fallito. La Cassazione ritiene idonei i documenti doganali e gli altri atti dotati di certezza e incontrovertibilità, ma non le sole fatture o evidenze bancarie; quanto alla perdita, essa va imputata all’esercizio in cui l’irrecuperabilità diviene oggettivamente certa, nella specie alla chiusura del fallimento nel 2002. Sono rigettati sia il ricorso dell’Agenzia sia quello incidentale della contribuente.

  • IVA
  • IRES
  • Procedure concorsuali
  • Contenzioso
N. 2224

Cassazione, sentenza n. 2224 del 30/01/2018

Sentenza n. 2224 del 30/01/2018

La controversia riguardava due cartelle per imposta di registro, ipotecaria e catastale, emesse dopo la revoca di agevolazioni relative all’acquisto di terreni; la contribuente contestava, tra l’altro, motivazione, sanzioni e natura complementare dell’imposta. Durante il giudizio di legittimità, le parti hanno comunicato di avere definito il contenzioso dopo l’annullamento dell’avviso di liquidazione presupposto. La Corte, senza esaminare i motivi nel merito, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensato integralmente le spese.

  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Agevolazioni Fiscali
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 2248

Cassazione, sentenza n. 2248 del 30/01/2018

Sentenza n. 2248 del 30/01/2018

L’Ufficio aveva riqualificato un conferimento di ramo immobiliare come cessione di singoli immobili, applicando l’imposta di registro proporzionale; la CTR aveva condiviso la riqualificazione perché non era stato trasferito personale. La Cassazione afferma che l’assenza di dipendenti non esclude, da sola, il ramo d’azienda: occorre verificare se beni e rapporti trasferiti siano complessivamente e potenzialmente idonei all’esercizio dell’impresa, considerando anche l’allegata gestione pregressa senza personale. Nel testo fornito risultano fondati due motivi della contribuente e infondati i primi due motivi incidentali dell’Agenzia, ma non è riportato il dispositivo finale.

  • Imposta di registro
  • Operazioni straordinarie
  • Società, imprese e Professionisti
  • Processo tributario
N. 2223

Cassazione, sentenza n. 2223 del 30/01/2018

Sentenza n. 2223 del 30/01/2018

La contribuente contestava la revoca delle agevolazioni sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto di un terreno già urbanizzato e direttamente edificabile. La Corte ha stabilito che il termine triennale per il recupero decorre dalla definitiva perdita del beneficio e che l’agevolazione non spetta quando le opere di urbanizzazione siano state completate dall’alienante; circolari e risoluzioni, prive di efficacia normativa esterna, non fondavano nel caso concreto un affidamento tutelabile. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 2247

Cassazione, sentenza n. 2247 del 30/01/2018

Sentenza n. 2247 del 30/01/2018

Una società contestava la rettifica del valore di un terreno edificabile conferito, già ridotta parzialmente dall’Ufficio, sostenendo anche che l’area non fosse ancora urbanizzata. La Cassazione conferma che l’inserimento nel piano regolatore rende l’area edificabile ai fini dell’imposta di registro e che la riduzione in autotutela non elimina la controversia; censura però la quantificazione fondata, senza adeguata motivazione, sulla stima UTE, sui valori ICI e sull’ipoteca. Accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale dell’Agenzia e rinvia alla CTR per rideterminare il valore venale.

  • Imposta di registro
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Autotutela
  • Processo tributario
N. 2222

Cassazione, sentenza n. 2222 del 30/01/2018

Sentenza n. 2222 del 30/01/2018

La controversia concerneva la revoca delle agevolazioni sulle imposte indirette applicate all’acquisto di terreni che la CTR aveva ritenuto già urbanizzati e direttamente edificabili. La Corte ha confermato che il beneficio non compete per terreni urbanizzati dall’alienante e ha escluso che circolari o risoluzioni potessero fondare l’invocato affidamento; ha però rilevato una contraddizione nella motivazione, poiché collaudo e cessione dell’area risultavano successivi alla compravendita. Accolto soltanto tale motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR per il riesame.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Immobili
  • Contenzioso
  • Processo tributario

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