Cassazione, sentenza n. 2236 del 30/01/2018

Sentenza n. 2236 del 30/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
2236
Data
30/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento aveva ricostruito maggiori ricavi di un’impresa commerciale mediante assegni e cambiali non contabilizzati e il confronto tra giacenze contabili ed effettive, applicando una percentuale di ricarico e imputando la ripresa al 2000. La Cassazione ha ritenuto apparente la motivazione con cui la CTR aveva respinto le specifiche contestazioni sulla valorizzazione del magazzino, sul ricarico e sull’annualità di imputazione, ricordando l’effetto devolutivo dell’appello. Accolto il relativo motivo, con assorbimento di altre censure e inammissibilità di quelle attinenti al merito, ha cassato con rinvio.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La Guardia di Finanza eseguiva una verifica fiscale nei confronti di P.V., titolare della omonima ditta individuale esercente l'attività di commercio di materiali edili. All'esito redigeva processo verbale di constatazione del 17.3.2000, con il quale contestava l'esistenza di maggiori ricavi per Lire 1.753.046.947,cosi composti: Lire 51.985.999 e Lire 11.140.000 per rinvenimento di assegni e cambiali che non trovavano corrispondenza nella contabilità; Lire 1.689.920.948 desunti dal raffronto tra le giacenze contabili di magazzino e le giacenza effettive riscontrate all'atto dell'accesso, dal quale risultava l'effettuazione di vendite non registrate in contabilità, che, tenuto conto del ricarico sul costo del venduto calcolato nella percentuale del 19,3085%, determinava maggiori ricavi per il predetto ammontare. Sulla base di tali accertamenti l'Agenzia delle Entrate notificava a T.M., P.E. e P.V., in qualità di eredi di P.V. nel frattempo deceduto, un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2000 con il quale, in relazione ai maggiori ricavi accertati di Lire 1.753.046.947, determinava le corrispondenti maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva.

Gli eredi di P.V. proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento che lo rigettava con sentenza del 29.8.2007.

Gli eredi di P.V. proponevano appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 12.10.2009.

Contro la sentenza di appello T.M., P.E. e P.V. propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

1. Primo motivo: "nullità della sentenza con riferimento sia all'eccepita illegittimità della rilevazione e valorizzazione delle giacenze di magazzino e del calcolo della percentuale di ricarico, sia all'eccepita illegittimità della imputazione per intero all'anno 2000 della presunta evasione determinata con riferimento al periodo 1 gennaio 1999 – 27 gennaio 2000 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), "nella parte in cui la sentenza impugnata, pur dando conto delle predette doglianze, ha omesso di pronunciarsi sul punto.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata contiene la trascrizione dei motivi di appello rispetto ai quali i ricorrenti lamentano il vizio di omessa pronuncia. In particolare la Commissione tributaria regionale rileva che gli appellanti: "1.2 – lamentano che l'inventario delle merci ai fini della determinazione del costo del venduto non è stato predisposto con il metodo LIFO obbligatorio nel caso di formazione di scorte di più esercizi; 1.3 – contestano la percentuale di ricarico del 19,3085% per essere stata applicata per due esercizi diversi, mentre poteva essere utilizzata esclusivamente per l'esercizio di riferimento e non per due". Se ne deve dedurre che la statuizione finale di rigetto integrale della impugnazione ha riguardato tutti i motivi di doglianza espressamente presi in considerazione dal giudice di appello, con conseguente insussistenza del denunciato vizio di omessa pronuncia di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Secondo motivo: "nullità della sentenza per omessa motivazione in riferimento sia all'eccepita illegittimità della rilevazione e valorizzazione delle giacenze di magazzino e del calcolo della percentuale di ricarico, sia all'eccepita illegittimità della imputazione per intero all'anno 2000 della presunta evasione determinata con riferimento al periodo 1 gennaio 1999-27 gennaio 2000 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)".

Il secondo motivo è fondato. A fronte degli specifici e dettagliati motivi di appello, che censuravano la sentenza di primo grado per non avere dato risposta alle medesime doglianze già formulato nel ricorso introduttivo, la Commissione tributaria regionale ha fornito una motivazione generica (raffrontata alla specificità dei motivi di appello) ed apparente, limitandosi ad osservare che "i motivi dedotti non censurano la sentenza impugnata ma propongono con nuova veste i motivi di impugnazione dell'avviso di accertamento già dedotti nel ricorso introduttivo". In tal modo la C.T.R. non considera che l'appello è un mezzo di impugnazione ad effetto devolutivo che rimette all'esame del giudice di secondo grado la medesima questione controversa già sottoposta al vaglio del primo giudice e non ha per oggetto la sola sentenza ma anche il sottostante rapporto controverso. La censura degli appellanti (come desumibile dalla trascrizione dei motivi del ricorso introduttivo e dei motivi di appello riportati nel ricorso per cassazione, nonchè dalla stessa sentenza impugnata) era proprio incentrata sulla circostanza che il giudice di primo grado, ad avviso degli impugnanti, non aveva dato alcuna specifica risposta agli originari motivi di ricorso reiterati con l'atto di appello, con particolare riguardo alla inattendibilità della percentuale di ricarico determinata dall'Ufficio ed alla dedotta illegittimità della imputazione per intero all'anno di imposta 2000 della presunta evasione determinata in riferimento all'anno di imposta 1999.

3. Terzo motivo: "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 59 (testo vigente nel 2000) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", motivo formulato in via subordinato in caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso.

Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

4. Quarto motivo:"violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 7 e 75, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 20, 30 e 54, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ", nella parte in cui la Commissione tributaria regionale, dichiarando legittimo l'avviso impugnato, "ha avallato l'operato della Agenzia delle Entrate che contiene una pretesa impositiva astrattamente riconducibile a due diversi periodi di imposta (1999 e 2000) ma imputata interamente ad una sola annualità(2000)".

Il quarto motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

5. Quinto motivo: "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", nella parte in cui l'Amministrazione finanziaria ha eluso il divieto di accertamenti integrativi in difetto della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, nonchè l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1999".

Il motivo è inammissibile perchè censura direttamente la asserita illegittimità dell'atto impositivo, omettendo di indicare, in violazione del principio di autosufficienza, se e come le questioni giuridiche prospettate siano state sottoposte all'esame del giudice di appello.

6. Sesto motivo:"violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per la rettifica del reddito ai fini delle imposte dirette.

Il motivo è inammissibile perchè, dopo avere denunciato una violazione di legge sostanziale, in realtà articola censure afferenti, ipoteticamente, al diverso vizio di motivazione, ovvero attinenti al merito dell'accertamento, non sindacabile nel giudizio di legittimità.

In accoglimento del secondo motivo di appello, ivi assorbiti il terzo ed il quarto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, alla quale è demandatala la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo ed il quarto; rigetta il primo motivo; dichiara inammissibile il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2018

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