Cassazione, sentenza n. 2237 del 30/01/2018

Sentenza n. 2237 del 30/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
2237
Data
30/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento aveva assoggettato a IRPEF l’intera disponibilità finanziaria detenuta all’estero tramite una fondazione, qualificandola come reddito da capitale; gli eredi contestavano la pretesa. La CTR aveva invece motivato come se l’imposizione riguardasse soltanto gli interessi prodotti dall’investimento. La Cassazione ha ravvisato una totale mancanza di motivazione pertinente all’effettivo oggetto del giudizio, senza pronunciarsi sulle ulteriori questioni sostanziali sollevate. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

In data 18.12.2008 e 28.12.2008 l'Agenzia delle Entrate notificava a C.M.P. e C.P., in qualità di eredi di C.M. (deceduto il (XXXXX)), un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2001, con il quale rilevava che il dante causa C.M. aveva costituito all'estero la fondazione XXX con sede a (XXXXX), delle cui disponibilità patrimoniali era l'unico beneficiario; tale fondazione risultava disporre, alla data del 31.12.2001, della somma di franchi svizzeri 1.391.343 (allora equivalente ad Euro 921.102) depositata su un conto della BNP di Lugano. Poichè gli eredi non avevano dichiarato tale disponibilità finanziaria estera, l'Agenzia delle Entrate la sottoponeva interamente a tassazione, considerando l'intero importo reddito da capitale quale provento "derivante da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego di capitali" a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 44, comma 1, lett. h), quantificando in euro 508.952 le imposte dovute solidalmente dai contribuenti, a titolo di Irpef ed addizionale regionale.

Contro l'avviso di accertamento gli eredi C.M.P. e C.P. proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo rigettava con sentenza n. 82 del 2010.

I contribuenti proponevano appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 14.3.2011.

Contro la sentenza di appello C.M.P. e C.P. propongono ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di dell'eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

1. Primo motivo:"nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4", nella parte in cui la Commissione tributaria regionale si è pronunciata su una fattispecie diversa da quella posta alla sua attenzione, poichè ha ritenuto che l'atto impositivo avesse ad oggetto la redditività dell'investimento estero (cioè gli interessi), mentre l'avviso di accertamento impugnato sottoponeva alla ordinaria tassazione Irpef l'intero ammontare della disponibilità finanziaria estera.

Il motivo è fondato sotto il profilo della nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione pertinente all'oggetto del giudizio. Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata prendono in esame una fattispecie diversa da quella dedotta in giudizio. La Commissione tributaria regionale ritiene che l'oggetto della tassazione siano gli interessi prodotti dalla attività estera, mentre dall'avviso di accertamento risulta pacificamente che l'Agenzia delle Entrate ha considerato l'intera somma depositata sul conto estero quale reddito derivante da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego di capitali (categoria residuale di reddito da capitale di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 44), come confermato dai prospetti riepilogativi dell'avviso di accertamento recanti una maggiore Irpef ed interessi per Euro 498.000 ed addizionale regionale ed interessi per Euro 9.964.

2. Secondo motivo:"violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento perchè fondato sulla attività di scambio di informazioni avvenute sulla base della direttiva comunitaria n. 77/799/CEE del 1977.

3. Terzo motivo: "nullità della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sotto un diverso profilo rispetto a quello eccepito al precedente motivo di ricorso", nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale veniva dedotta la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 commi 4 e 5.

4. Quarto motivo: "carenza di motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5", con riferimento al motivo di appello con cui i contribuenti avevano dedotto la violazione dell'art. 38 c.p.c., comma 3.

5. Quinto motivo: "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto la sussistenza di presunzioni gravi precise e concordanti previste dal citato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38.

6. Sesto motivo: " violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

7. Settimo motivo: "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non ha ritenuto di esercitare i propri poteri istruttori a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7.

I restanti motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo, in relazione al quale la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2018

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