Cassazione, sentenza n. 2235 del 30/01/2018
Sentenza n. 2235 del 30/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2235
- Data
- 30/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società statunitense aveva chiesto il rimborso della differenza tra la ritenuta del 10% applicata ai corrispettivi per l’utilizzazione di un software e quella del 5% che riteneva prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni; la CTR aveva accolto la domanda. Nel corso del giudizio di cassazione, la società ha rinunciato al rimborso e l’Agenzia ha riconosciuto la validità della rinuncia, con reciproca rinuncia alle spese. La Corte non ha quindi esaminato la qualificazione dei corrispettivi e ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La società XXXX C., con sede in (XXXXX), in data 23.8.2000 stipulava con la società XXXX S. srl, con sede in Italia, un contratto con il quale cedeva il diritto alla utilizzazione di un programma "software". La società XXXX corrente in Italia applicava una ritenuta alla fonte del 10% sulla somma complessiva di Euro 9.228.614 corrisposta alla società XXXX statunitense nei periodi di imposta dal 2000 al 2004.
La società percipiente XXXX Corporation riteneva che la ritenuta da applicare non fosse quella del 10% dell'ammontare lordo del canone prevista per tutte le ipotesi residuali dalla L. n. 763 del 1985, art. 12, comma 2, lett. e), di ratifica della Convenzione tra Italia e Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni, bensì quella del 5% dell'ammontare dei canoni corrisposti per la concessione in uso del diritto d'autore su opere dell'ingegno prevista dal citato art. 12, comma 2, lett. a). Pertanto, in data 21.7.2005, presentava istanza di rimborso della eccedenza di imposta versata pari ad Euro 461.430.
A seguito del silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria la società XXXX C. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pescara che lo rigettava con sentenza del 9.5.2006, sul rilievo che le somme corrisposte da XXXX S. a XXXX C. non erano royalties versate per la concessione del diritto all'uso dell'opera dell'ingegno, bensì un corrispettivo per l'attribuzione del diritto alla commercializzazione del programma informativo.
La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva, ritenendo, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, che il contratto in oggetto aveva trasferito alla XXXX S. elusivamente il diritto di sfruttamento del software.
Contro la sentenza di appello la Agenzia delle Entrate/propone cinque motivi di ricorso per cassazione.
La società C. non resiste.
Con successiva memoria l'Agenzia delle Entrate ricorrente chiede di dichiarare estinta la causa per cessazione della materia del contendere, in quanto la società XXXX C. ha rinunciato al rimborso richiesto e l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto valida la rinuncia alla istanza di rimborso, con reciproca rinuncia alla richiesta di spese di lite.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per intervenuta rinuncia alla richiesta di rimborso. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2018
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