Cassazione, sentenza n. 2235 del 30/01/2018
Sentenza n. 2235 del 30/01/2018
Una società statunitense aveva chiesto il rimborso della differenza tra la ritenuta del 10% applicata ai corrispettivi per l’utilizzazione di un software e quella del 5% che riteneva prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni; la CTR aveva accolto la domanda. Nel corso del giudizio di cassazione, la società ha rinunciato al rimborso e l’Agenzia ha riconosciuto la validità della rinuncia, con reciproca rinuncia alle spese. La Corte non ha quindi esaminato la qualificazione dei corrispettivi e ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
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