Cassazione, sentenza n. 2238 del 30/01/2018

Sentenza n. 2238 del 30/01/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
2238
Data
30/01/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva confermato un accertamento di maggior reddito d’impresa, IRPEF, IRAP e IVA, ritenendo che la decisione di primo grado si fondasse su motivi e documenti tardivi. La Cassazione ha confermato che il termine per depositare memorie e documenti va riferito all’udienza originariamente fissata, non rilevando i rinvii meramente interlocutori. Ha però stabilito che il giudice d’appello doveva riesaminare il merito nei limiti delle domande originarie e degli atti utilizzabili, anziché limitarsi a censurare la prima sentenza; ha quindi cassato con rinvio.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

A seguito di processo verbale di constatazione del 9.2.2006, l'Agenzia delle Entrate notificava a T.M., P.V. e P.E., in qualità di eredi di Pi.Vi., titolare della omonima ditta individuale esercente l'attività di commercio di materiali edili, un avviso di accertamento di maggior reddito di impresa derivante dalla omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito per Euro 131.436, con determinazioni delle corrispondenti maggiori imposte Irpef, Irap ed Iva.

Gli eredi di Pi.Vi. proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento che lo accoglieva con sentenza n. 332 del 14.7.2009.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza del 5.7.2013 confermando l'avviso di accertamento impugnato. In particolare la Commissione tributaria regionale riteneva fondato l'appello sul rilievo che "la sentenza impugnata è basata sull'accoglimento di motivi nuovi e documenti contenuti nella memorie integrative prodotte in data 18.3.2008, 23.12.2008 e 13.1.2009 e cioè successivamente alla data di udienza di discussione fissata per il 16.10.2007, con palese violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e del termine perentorio previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32".

Contro la sentenza di appello T.M., P.E. e P.V. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. Primo motivo: "violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1 e 2 e art. 58, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)". I ricorrenti assumono che i documenti e le memorie sono stati tempestivamente prodotti prima dell'udienza di trattazione svoltasi in data 24.3.2009, in quanto l'originaria data di trattazione fissata al 16.10.2007 aveva subito due rinvii per impedimento del difensore.

Il motivo è infondato. Ai fini del rispetto del termine di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32 per la produzione di memorie e documenti, occorre avere riguardo alla data originariamente fissata per la trattazione della causa, posto che dalla natura perentoria del termine discende la ininfluenza del rinvio meramente "interlocutorio" di quella udienza disposto dalla Commissione su richiesta del difensore per motivi di salute (parte motiva di Sez. 5, Sentenza n. 2787 del 08/02/2006).

2. Secondo motivo: "falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 32, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che la sentenza di primo grado, favorevole ai contribuenti, fosse basata esclusivamente sull'accoglimento di motivi nuovi introdotti dai contribuenti con memoria integrativa.

3. Terzo motivo:"nullità della sentenza per omessa pronuncia sul merito della controversia ed in particolare sulla legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato e della pretesa impositiva da esso recata -Violazione dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)", poichè la Commissione tributaria regionale ha omesso di pronunciarsi sul merito dell'appello proposto dall'Ufficio e sulle controdeduzioni delle parti appellate.

I motivi secondo e terzo, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Non è controverso e risulta dal testo della sentenza di primo grado riprodotto nel ricorso (pag. 13) che la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente che deduceva l'illegittimità e infondatezza dell'atto impugnato. Posto che il giudizio di appello è un giudizio di merito e non di mero accertamento della legittimità della sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale non può limitarsi alla declaratoria di illegittimità della sentenza di primo grado perchè ha utilizzato documenti prodotti tardivamente e vagliato motivi nuovi inammissibili, ma deve riesaminare il merito della causa nei limiti fissati dall'originario ricorso introduttivo e dalla deduzioni delle parti (appello della Agenzia delle Entrate e controdeduzioni delle contribuenti), decidendo la controversia sulla base degli atti contenuti nel fascicolo processuale, al netto dei documenti ritenuti inutilizzabili poichè prodotti oltre il termine di decadenza.

In accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, demandando alla stessa la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo e terzo motivo; rigetta il primo; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2018

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