Cassazione, sentenza n. 2224 del 30/01/2018
Sentenza n. 2224 del 30/01/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 2224
- Data
- 30/01/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava due cartelle per imposta di registro, ipotecaria e catastale, emesse dopo la revoca di agevolazioni relative all’acquisto di terreni; la contribuente contestava, tra l’altro, motivazione, sanzioni e natura complementare dell’imposta. Durante il giudizio di legittimità, le parti hanno comunicato di avere definito il contenzioso dopo l’annullamento dell’avviso di liquidazione presupposto. La Corte, senza esaminare i motivi nel merito, ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensato integralmente le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La società XXXX S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, n. 115/29/11, la quale aveva rigettato l'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza della CTP di Pistoia che, in controversia riguardante l'impugnazione di due cartelle di pagamento per imposta di registro, ipotecaria e catastale, relative alla revoca delle agevolazioni fiscali, L. n. 388 del 2000, ex art. 33, comma 3, di cui la società aveva usufruito per l'acquisto di terreni di cui al rogito del 21.9.2004, rigettava il ricorso della società contribuente. Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
Con memoria depositata in data 5 settembre 2017, la società XXXX S.r.l. ha formulato istanza perchè nel presente giudizio sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. L'Agenzia delle Entrate con istanza del 12.9.2017 ha, analogamente, chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e carenza e apoditticità della motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2.Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e insufficienza della motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che, a fronte di specifica eccezione proposta dall'appellante, la CTR, nel rigettare l'eccezione, non prendeva posizione circa lo specifico argomento proposto dalla ricorrente a supporto dell'affermata illegittimità della pretesa, ossia che la disposizione D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, comma 2, non fosse applicabile alle imposte indirette.
3. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42 e art. 56, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omessa motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che l'imposta liquidata oggetto dell'avviso di liquidazione doveva essere considerata "suppletiva" ai sensi dell'art. 42 del T.U. in materia di imposta di registro, secondo il quale è tale l'imposta applicata successivamente se diretta a emendare errori od omissioni da parte dell'Ufficio, mentre la CTR, omettendo di valutare le specifiche circostanze evidenziate in atti, dichiarava la natura complementare dell'imposta.
4. Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente in data 5.9.2017 ha depositato istanza perchè sia dichiarata, nel presente giudizio, la cessazione della materia del contendere, atteso che, a seguito di annullamento con sentenza n. 54/01/12 dell'avviso di liquidazione presupposto, la ricorrente sottoscriveva con l'Agenzia delle Entrate un accordo transattivo, con il quale quest'ultima rinunciava a ricorrere per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana n. 54/01/12, mentre la società XXXX rinunciava al presente giudizio. L'Agenzia delle Entrate con la nota del 12.9.2017 ha aderito alla predetta istanza, affermando che tra le parti era intervenuto un accordo per la definizione del contenzioso di cui agli atti impugnati.
5. Sulla base dei rilievi espressi, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le ragioni della decisione inducono a compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2018
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

