Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 4001

Cassazione, ordinanza n. 4001 del 16/02/2018

IRPEF - Accertamento - Omessa esibizione di documentazione richiesta mediante questionario - Inutilizzabilità in sede contenziosa - Condizioni - Richiesta specifica e puntuale - Conseguenze della mancata ottemperanza.

Nell’accertamento IRPEF fondato sul redditometro, la contribuente aveva prodotto in giudizio il contratto di finanziamento di un’autovettura, non consegnato in risposta al questionario dell’Ufficio. La Cassazione ha precisato che l’inutilizzabilità processuale opera soltanto quando la richiesta documentale sia specifica e puntuale e contenga un chiaro avvertimento sulle conseguenze dell’inadempimento. Poiché il questionario presentava entrambi i requisiti, la CTR avrebbe dovuto escludere il documento: accolto il secondo motivo dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio.

  • Accertamento fiscale
  • IRPEF
  • Processo tributario
  • Autovetture e Fisco
N. 3872

Cassazione, sentenza n. 3872 del 16/02/2018

Imposta sul valore aggiunto (iva) - Regimi speciali vari - Attività costituita da un'unica prestazione sotto il profilo economico - Opzione per l'applicazione dell'IVA secondo il regime ordinario da parte del contribuente non residente - Applicaizone regime dell'inversione contabile - Opzione - Esclusione.

Una società non residente aveva acquistato tramite rappresentante fiscale i materiali destinati alla costruzione di una piattaforma, effettuando poi direttamente le cessioni con applicazione del reverse charge e chiedendo il rimborso dell’IVA sugli acquisti. Le Sezioni Unite hanno qualificato i diversi atti come segmenti di un’unica operazione economica, non artificiosamente frazionabile ai fini IVA: scelta l’applicazione ordinaria mediante il rappresentante fiscale, non era possibile adottare l’inversione contabile per le prestazioni della stessa operazione. Accolti i ricorsi dell’Agenzia, la Corte ha cassato le sentenze e respinto nel merito quelli della contribuente.

N. 3822

Cassazione, sentenza n. 3822 del 16/02/2018

Sentenza n. 3822 del 16/02/2018

La contribuente contestava la revoca delle agevolazioni applicate all’acquisto di un terreno in zona montana, sostenendo che l’affitto di un altro fondo fosse sufficiente a realizzare l’arrotondamento aziendale. La Cassazione ha rilevato che la disposizione agevolativa richiede testualmente l’accorpamento o l’arrotondamento di proprietà diretto-coltivatrici e, quale norma fiscale di favore, non può essere estesa alla mera detenzione derivante da affitto. Ritenuta inoltre adeguata l’attività istruttoria dell’Ufficio, la Corte ha rigettato il ricorso e confermato l’avviso di liquidazione.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposta di registro
  • Immobili
  • Contenzioso
N. 3821

Cassazione, sentenza n. 3821 del 16/02/2018

Imposta di registro- Agevolazioni ed esenzioni - legge 604/1954 - Coltivazione del fondo - Presupposto - Ammissibilità dell'agevolazione.

Gli acquirenti di terreni agricoli contestavano la decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, sostenendo di essersi attivati per liberare i fondi già affittati e iniziarne la coltivazione diretta. La Cassazione ha affermato che il beneficio, soggetto a stretta interpretazione, può essere mantenuto solo se dopo l’acquisto è posta in essere con massima diligenza un’attività univocamente diretta alla coltivazione; nel caso concreto, la prosecuzione dell’affitto e l’assenza di prova della rinuncia dell’affittuario escludevano tale diligenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposta di registro
  • Immobili
  • Contenzioso
N. 3820

Cassazione, sentenza n. 3820 del 16/02/2018

Sentenza n. 3820 del 16/02/2018

Dopo la conferma della revoca di agevolazioni sull’imposta di registro relative a un terreno, la società aveva proposto revocazione, deducendo l’omessa decisione sulla sua edificabilità e il mancato rispetto del giudicato sulla natura principale dell’imposta. La Cassazione ha escluso che tali doglianze integrassero un errore di fatto revocatorio: l’omessa pronuncia e l’eventuale decisione su una questione coperta da giudicato costituiscono errori da far valere mediante impugnazione ordinaria. Ha quindi rigettato il ricorso, senza statuire sulle spese per la mancata costituzione dell’Agenzia.

  • Imposta di registro
  • Agevolazioni Fiscali
  • Processo tributario
  • Immobili
N. 3819

Cassazione, ordinanza n. 3819 del 16/02/2018

Ordinanza n. 3819 del 16/02/2018

L’accertamento riguardava il regime IVA del margine applicato all’acquisto di auto usate, l’inerenza di costi pubblicitari e le ritenute sugli interessi relativi a finanziamenti dei soci. La Cassazione afferma che il cessionario deve provare buona fede e diligenza, verificando anche i precedenti intestatari dei veicoli; precisa inoltre che il versamento dell’IVA non dimostra l’inerenza del costo e che l’infruttuosità del mutuo dei soci deve essere provata dal contribuente. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Società di capitali
N. 3805

Cassazione, ordinanza n. 3805 del 16/02/2018

Contenzioso tributario - Notifiche tramite PEC - Sottoscrizione digitale del ricorso - Relata di notifica - Applicabilità art. 156 codice procedura civile.

Nel giudizio sul rimborso della tassazione applicata a una prestazione di previdenza integrativa, il contribuente aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso notificato via PEC, mentre la CTR aveva applicato il 12,50% al rendimento certificato. La Cassazione ritiene valida la notifica, essendo stata attestata la conformità delle copie agli originali informatici e avendo l’atto raggiunto il proprio scopo; chiarisce poi che l’aliquota del 12,50% riguarda, entro il 2000, soltanto il rendimento derivante dall’effettivo investimento del capitale sul mercato. Il ricorso è accolto e la causa rinviata alla CTR.

  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • IRPEF
  • Lavoro e previdenza
N. 3802

Cassazione, ordinanza n. 3802 del 16/02/2018

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - Operazioni imponibili e art.2135 c.c. - Impresa agricola - Cessione di una terreno aziendale di natura edificabile - Assoggettabilità ad IVA - Esclusione.

La controversia concerneva la cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile per una modifica urbanistica indipendente dalla sua volontà, nonché gli atti di autotutela adottati dall’Agenzia. La Cassazione esclude l’assoggettamento a IVA perché la vendita è estranea all’esercizio dell’impresa agricola, avente a oggetto la coltivazione del fondo e le attività connesse, e indica come applicabile l’imposta proporzionale di registro. Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili due ricorsi, accoglie il pertinente motivo incidentale, cassa la sentenza e rinvia alla CTR.

  • IVA
  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Autotutela
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3801

Cassazione, sentenza n. 3801 del 16/02/2018

Non disponibile

Un concessionario comunale aveva accertato la TARSU su aree che la contribuente dichiarava improduttive di rifiuti perché destinate a parcheggio e transito; la CTR aveva annullato l’atto per difetto di motivazione e, autonomamente, per infondatezza della pretesa. La Cassazione dichiara inammissibile la censura sulla motivazione dell’avviso, poiché il ricorso non ne riproduceva i passaggi necessari alla verifica. Rimasta definitiva tale autonoma ragione della decisione, diviene inammissibile anche la doglianza sulla tassabilità delle aree; il ricorso del Comune è quindi rigettato.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3800

Cassazione, sentenza n. 3800 del 16/02/2018

Sentenza n. 3800 del 16/02/2018

Gli atti impugnati richiedevano la TIA per uffici, sale di controllo, magazzini e area operativa di uno stabilimento, mentre la società sosteneva di produrre e smaltire autonomamente rifiuti speciali; la CTR aveva posto sul Comune l’onere di dimostrare l’esigibilità. La Cassazione qualifica la TIA come variante della TARSU e precisa che il contribuente deve indicare e provare le condizioni per escludere superfici tassabili, compresa la natura pertinenziale delle aree scoperte. Accoglie il ricorso comunale e rinvia alla CTR per l’accertamento concreto su magazzino e altre aree.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Imprese
N. 3799

Cassazione, sentenza n. 3799 del 16/02/2018

Sentenza n. 3799 del 16/02/2018

Gli avvisi contestavano l’omessa dichiarazione ai fini TARSU di uffici, sale di controllo, magazzini e area operativa di uno stabilimento; la contribuente invocava l’autosmaltimento di rifiuti speciali e la CTR aveva respinto l’appello del Comune. La Cassazione afferma che l’esclusione di determinate superfici non opera automaticamente: spetta al contribuente indicarne e provarne i presupposti, mentre un magazzino non destinato a lavorazioni resta, in linea indicata dalla pronuncia, nella superficie tassabile. Accolto il ricorso, la sentenza è cassata con rinvio per riesaminare anche la concreta natura pertinenziale dell’area scoperta.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Imprese
N. 3798

Cassazione, sentenza n. 3798 del 16/02/2018

TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Concessione demaniale - Obbligo tributario del concessionario - Sussistenza - Trasferimento ai terzi locatari - Esclusione - Onere della prova contraria a carico del contribuente - Sussistenza.

La concessionaria di un porto turistico contestava la TARSU sulle aree demaniali, sostenendo la competenza di un’autorità portuale, l’utilizzazione degli spazi da parte di terzi e la stagionalità dell’attività. La Cassazione rileva che nel porto interessato non operava tale autorità e che il servizio era svolto dal Comune; inoltre, la concessione e i contratti con diportisti o esercenti non trasferiscono automaticamente l’obbligo tributario. Poiché le condizioni di inutilizzabilità o detenzione altrui devono essere dichiarate e provate dal contribuente, il ricorso è rigettato.

  • Tributi locali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Attività economiche
N. 3797

Cassazione, sentenza n. 3797 del 16/02/2018

Sentenza n. 3797 del 16/02/2018

Una società di trasporto pubblico locale chiedeva il rimborso IRAP, rivendicando le deduzioni sul cuneo fiscale e qualificando il rapporto con gli enti affidanti come appalto di servizi, anziché concessione traslativa a tariffa. La CTR aveva esaminato concretamente normativa e contratto, ravvisando una concessione a tariffa esclusa dal beneficio. La Cassazione esclude che l’interpretazione normativa prospettata costituisca un fatto storico omesso e rileva che le ulteriori censure mirano a una non consentita rivalutazione del rapporto negoziale; il ricorso è pertanto rigettato.

  • IRAP
  • Agevolazioni Fiscali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 3796

Cassazione, sentenza n. 3796 del 16/02/2018

Sentenza n. 3796 del 16/02/2018

La controversia riguardava il recupero del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate, negato in appello per mancata entrata in funzione dei beni e mancata prova della titolarità degli immobili. Revocata anzitutto una precedente ordinanza fondata sull’erroneo presupposto della definitività della sentenza di revocazione, la Cassazione precisa che il termine per l’entrata in funzione decorre dall’acquisizione o dall’ultimazione e che, a determinate condizioni indicate nella pronuncia, può rilevare anche una disponibilità diversa dalla piena proprietà. Accoglie il ricorso e rinvia alla CTR per verificare il rapporto del contribuente con i beni.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Imprese
N. 3795

Cassazione, sentenza n. 3795 del 16/02/2018

Sentenza n. 3795 del 16/02/2018

La CTR, in revocazione, aveva rilevato che la precedente decisione d’appello presupponeva erroneamente la presenza agli atti dell’invito-questionario, sul cui mancato riscontro era stata fondata la legittimità dell’accertamento induttivo. La Cassazione conferma che l’errore percettivo era essenziale e decisivo; aggiunge che, indipendentemente dai presupposti dell’accertamento induttivo, l’avviso restava nullo perché rinviava a un processo verbale relativo a un altro soggetto, non allegato né adeguatamente riprodotto. Il ricorso dell’Agenzia è quindi rigettato, restando ferma la nullità dell’atto per difetto di motivazione.

N. 3787

Cassazione, ordinanza n. 3787 del 15/02/2018

Contenzioso-Impugnazioni - Deposito della sentenza durante il periodo feriale - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Sopravvenienza di un nuovo periodo feriale Nuova sospensione - Termine iniziale - Computo.

La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendolo tardivo rispetto alla sentenza di primo grado depositata durante il periodo feriale. La Cassazione precisa che i giorni della sospensione feriale non si computano e che, se durante il termine sopraggiunge un secondo periodo feriale, anche questo resta integralmente neutro. Poiché il termine annuale, considerate entrambe le sospensioni, scadeva il 31 ottobre 2008, l’appello inoltrato il 28 ottobre era tempestivo; la sentenza è quindi cassata con rinvio alla CTR.

N. 7020

Cassazione, sentenza n. 7020 del 14/02/2018

Violazioni e sanszioni - Sanzioni penali - Processo penale -Procedimento tributario - Soglia di punibilità - Ammontare dell'imposta evasa - Determinazione concordata del tributo - Valutazione.

Nel procedimento cautelare per dichiarazione infedele, l’indagato sosteneva che la quantificazione concordata mediante accertamento con adesione, inferiore alla soglia penale, dovesse prevalere sulla stima della Guardia di Finanza posta a fondamento del sequestro. La Cassazione afferma che il giudice penale determina autonomamente l’imposta evasa e non è vincolato dall’accordo tributario, dovendone valutare l’attendibilità rispetto all’accertamento iniziale. Ritenuta adeguatamente motivata la preferenza del tribunale per la ricostruzione della Guardia di Finanza, la Corte rigetta il ricorso e conferma il diniego del dissequestro.

N. 3540

Cassazione, sentenza n. 3540 del 14/02/2018

Sentenza n. 3540 del 14/02/2018

Il contribuente aveva giustificato il mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall’acquisto agevolato con il protrarsi dei lavori e il tardivo rilascio dell’agibilità; i giudici di merito avevano riconosciuto la forza maggiore. La Cassazione chiarisce che essa deve essere sopravvenuta, imprevedibile e non imputabile, mentre l’acquisto di un immobile al grezzo rende prevedibile la necessità dei lavori. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte cassa la decisione e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione dell’avviso di liquidazione relativo alla revoca dell’agevolazione prima casa.

N. 3539

Cassazione, sentenza n. 3539 del 14/02/2018

Sentenza n. 3539 del 14/02/2018

L’Agenzia delle Entrate contestava a una società agricola l’agevolazione sulle imposte indirette perché la qualifica di imprenditore agricolo professionale era stata riconosciuta dopo l’acquisto del terreno; la CTR aveva invece ammesso il beneficio. La Cassazione rileva che la disciplina estende il regime anche ai soggetti inizialmente privi dei requisiti, purché presentino l’istanza e conseguano la qualifica entro ventiquattro mesi. Poiché il riconoscimento era intervenuto circa due mesi dopo il rogito, entro il termine previsto, la Corte conferma l’agevolazione e rigetta il ricorso dell’Amministrazione.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposte indirette
  • Imprese
N. 3538

Cassazione, sentenza n. 3538 del 14/02/2018

Sentenza n. 3538 del 14/02/2018

Per un acquisto di terreno agricolo, i giudici di merito avevano escluso la revoca dell’agevolazione nonostante l’omessa produzione, entro tre anni, del certificato definitivo richiesto dalla disciplina allora vigente. La Cassazione afferma che il beneficio resta salvo soltanto se il contribuente dimostra di avere richiesto tempestivamente la certificazione con adeguata diligenza e che il ritardo dipende dagli uffici competenti; nel caso esaminato mancavano sia il deposito del certificato sia la prova della non imputabilità. La Corte accoglie pertanto il ricorso dell’Agenzia e, decidendo nel merito, conferma la revoca dell’agevolazione.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposta di registro
  • Imposte indirette

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