Cassazione, ordinanza n. 4001 del 16/02/2018
IRPEF - Accertamento - Omessa esibizione di documentazione richiesta mediante questionario - Inutilizzabilità in sede contenziosa - Condizioni - Richiesta specifica e puntuale - Conseguenze della mancata ottemperanza.
Nell’accertamento IRPEF fondato sul redditometro, la contribuente aveva prodotto in giudizio il contratto di finanziamento di un’autovettura, non consegnato in risposta al questionario dell’Ufficio. La Cassazione ha precisato che l’inutilizzabilità processuale opera soltanto quando la richiesta documentale sia specifica e puntuale e contenga un chiaro avvertimento sulle conseguenze dell’inadempimento. Poiché il questionario presentava entrambi i requisiti, la CTR avrebbe dovuto escludere il documento: accolto il secondo motivo dell’Agenzia, la sentenza è stata cassata con rinvio.
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