Cassazione, sentenza n. 7020 del 14/02/2018
Violazioni e sanszioni - Sanzioni penali - Processo penale -Procedimento tributario - Soglia di punibilità - Ammontare dell'imposta evasa - Determinazione concordata del tributo - Valutazione.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7020
- Data
- 14/02/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel procedimento cautelare per dichiarazione infedele, l’indagato sosteneva che la quantificazione concordata mediante accertamento con adesione, inferiore alla soglia penale, dovesse prevalere sulla stima della Guardia di Finanza posta a fondamento del sequestro. La Cassazione afferma che il giudice penale determina autonomamente l’imposta evasa e non è vincolato dall’accordo tributario, dovendone valutare l’attendibilità rispetto all’accertamento iniziale. Ritenuta adeguatamente motivata la preferenza del tribunale per la ricostruzione della Guardia di Finanza, la Corte rigetta il ricorso e conferma il diniego del dissequestro.
Massima
Il calcolo per verificare il superamento della soglia di punibilità prevista per i diversi reati tributari compete al giudice penale che deve accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, con un ragionamento, che può contrastare con quello degli organi tributari. Sotto tale profilo non è vincolato dall'accertamento con adesione. Ciò nella considerazione che la determinazione concordata del tributo, scaturente da un intento transattivo, deve essere comunque vagliata sul piano della maggiore o minore attendibilità rispetto all'iniziale quantificazione dell'imposta dovuta. Nel caso di specie il giudice ha preferito le conclusioni , ritenendole maggiormente attendibili, della guardia di finanza rispetto a quelle dell'agenzia delle entrate.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 10/1/2017, il Tribunale del riesame di Taranto rigettava il ricorso proposto da M.G. avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari in sede il 6/12/2016, con riguardo al delitto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4; a giudizio del Collegio, in particolare, doveva ritenersi maggiormente attendibile l'accertamento inizialmente compiuto dalla Guardia di Finanza (che aveva comportato l'individuazione di un'imposta evasa superiore alla soglia di cui all'art. 4 in rubrica) rispetto a quello eseguito in contraddittorio dall'Agenzia delle Entrate (che tale soglia non consentiva di superare), cui era seguito un accertamento con adesione da parte dell'indagato.
2. Propone ricorso per cassazione il M., a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico motivo – l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 321 e 324 c.p.p., con superamento dei limiti di sindacato imposti al giudice del riesame. Il Tribunale di Taranto – nel ritenere maggiormente "affidabile" l'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza rispetto a quello, in contraddittorio e successivo, eseguito dall'Agenzia delle Entrate – avrebbe palesemente valicato le proprie competenze, sostituendosi in modo indebito al giudice del dibattimento; quel che non sarebbe consentito, oltre che ontologicamente errato alla luce del fatto che spetterebbe soltanto alla citata Agenzia "la potestà impositiva e la liquidazione dell'imposta evasa cui (…) si parametrano le soglie di punibilità e, dunque, la sussistenza stessa del reato". Il giudice penale, dunque, non potrebbe prescindere dalla pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, dovendosi di fatto – almeno in sede cautelare allineare ad essa in punto di quantum debeatur. Nel caso di specie, dunque, vi sarebbe stato un "difetto di comunicazione" tra Procura della Repubblica ed Agenzia delle Entrate, in assenza del quale nessuna contestazione sarebbe stata mossa al ricorrente; specie considerando che l'accertamento con adesione non costituirebbe una transazione tra privati, ma una forma alternativa di accertamento, all'esito della quale l'Amministrazione perviene a determinare l'imposta effettivamente dovuta.
3. Con requisitoria scritta del 22/5/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso, condividendo la motivazione dell'ordinanza.
Considerato in diritto
4. Osserva preliminarmente questa Corte che, in sede di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 c.p.p., ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606, lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
Ciò premesso, il gravame è infondato; con la precisazione che la problematica sottesa al presente giudizio cautelare è data dalla sopravvenienza rispetto alla determinazione, da parte della Guardia di Finanza, dell'imposta evasa (coincidente con quella presa a riferimento per la formulazione dell'imputazione) – di un accertamento con adesione formalizzato dall'Agenzia delle Entrate con l'odierno indagato, da cui trae origine l'istanza di dissequestro.
5. Orbene, come più volte affermato da questa Corte, il procedimento penale in materia di reati tributari si configura del tutto autonomo rispetto al processo, così come all'accertamento tributario, principio che trova il suo suggello normativo, sia pure sul piano eminentemente processuale, nel D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20 (a mente del quale il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione). Se quindi costituisce ius receptum che sia rimesso al giudice penale – nei reati concernenti l'evasione di tributi – il compito di accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario (tra le molte, Sez. 3, n. 40755 del 28/4/2015, Capogna, non massimata; Sez. 3, n. 37335 del 15/07/2014, Buonocore, Rv. 260188; Sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014, Agresti, Rv. 260389; Sez. 3, n. 36396 del 18/05/2011, Mariutti, Rv. 251280), la circostanza che l'imputazione del reato abbia preso le mosse da un accertamento della Guardia di Finanza – oggetto di congrua e diffusa motivazione da parte del Giudice del riesame, con argomenti che il ricorrente neppure menziona – non comporta l'automatico venir meno dell'ipotesi delittuosa, per effetto del ridimensionamento della pretesa tributaria a seguito di accertamento concordato con il contribuente, quanto meno nella presente fase cautelare. Ed invero, come recentemente sostenuto da questa Corte (Sez. 3, n. 19997 del 20/1/2017, Trapè, non massimata), nell'ambito della delibazione sommaria che il giudice è chiamato ad effettuare in punto di fumus commissi delicti non può invero prescindersi dalla natura negoziale che caratterizza l'accertamento per adesione, al pari di ogni forma di concordato fiscale intervenuta tra le parti del rapporto: pertanto, pur dovendosi ribadire che il sequestro preventivo non può avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, è tuttavia la stessa nozione di profitto, corrispondente nella sostanza all'entità dell'imposta evasa, anche senza considerare le sanzioni ad essa connesse, a non essere automaticamente intaccata dalla determinazione concordata del tributo, la quale, in quanto scaturente da un intento transattivo, deve essere comunque vagliata sul piano della maggiore o minore attendibilità rispetto all'iniziale quantificazione dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 5640 del 2/12/2011, Manco, Rv. 251892). E poichè tale valutazione, includente quella finale del profitto, non può richiedere in fase cautelare un'indagine altrettanto penetrante rispetto a quella che dovrà formare oggetto di accertamento specifico nel giudizio di merito, non può ritenersi che la motivazione addotta dal Tribunale del riesame a fondamento del diniego dell'istanza di dissequestro sia carente sul piano motivazionale; ed invero, l'ordinanza ha congruamente e diffusamente esaminato le conclusioni raggiunte dalla Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate (in contraddittorio) in punto di quantificazione dell'imposta evasa (e, pertanto, di superamento/non superamento delle soglie di cui all'art. 4 in rubrica), ritenendo "maggiormente attendibile" il primo rispetto all'altro in forza di considerazioni adeguate che il ricorrente non ha inteso neppure esaminare. E che, pertanto, non possono esser censurate in questa sede, atteso il limitato orizzonte rimesso alla Corte di legittimità in materia, come sopra ricordato.
6. Il gravame, infatti, è innanzitutto incentrato sulla "preminenza" dell'accertamento compiuto dalla Agenzia rispetto a quello operato dai Militari, e sul carattere indebito – pena una "evidente usurpazione di poteri riservati per legge al giudice del procedimento principale" – della valutazione compiuta a tale proposito dal Giudice del riesame; orbene, questa lettura non può esser condivisa. In primo luogo, perchè non considera che è lo stesso Tribunale del riesame a rilevare (pag. 8, in alto) che la diversa quantificazione dell'imposta evasa da parte dell'Agenzia è "basata su differenti criteri di individuazione dei volumi dei materiali venduti senza fatturazione e di determinazione dei relativi ricavi da sottoporre a tassazione che (…) non è compito di questo Tribunale, nella sede propria del riesame avente a oggetto il sequestro preventivo, accreditare di maggior rispetto a quella posta a fondamento e recepita nella contestazione in fatto". Di seguito, perchè ancora il Collegio di merito – anche a voler ammettere la necessità/opportunità di una lettura comparativa di tali risultanze anche in sede cautelare ed al solo fine di individuare il fumus del reato (non potendo recepire tout court gli esiti dell'accertamento con adesione, come invece richiede il ricorrente) – ha congruamente motivato le conclusioni alle quali è pervenuto, sviluppando argomenti in fatto – differente stima della quantità di materiale vendibile estratto; diverso ammontare dei costi riconosciuti alla società – che questa Corte non è ammessa a sindacare e sui quali, si ribadisce, nessuna censura espressa è stata mossa. Così dovendosi ribadire, pertanto, il costante indirizzo di legittimità secondo il quale, ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice non è vincolato, nella determinazione dell'imposta evasa, all'imposta risultante a seguito dell'accertamento con adesione o del concordato fiscale tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente (Sez. 4, n. 8924 del 22/1/2015, Abrusci, non massimata; Sez. 3, n. 1256 del 19/09/2012, P.G. in proc. Unicredit s.p.a., Rv. 254796; Sez. 3, n. 5640 del 02/12/2011, P.M. in proc. Manco, Rv. 251892), purchè indichi concreti elementi di fatto che rendano maggiormente attendibile l'iniziale quantificazione dell'imposta dovuta (Sez. 3, n. 19138 del 2/4/2014, Marchioro, non massimata; Sez. 3, n. 5640 del 2012, cit.); esattamente quelli che si riscontrano, in modo diffuso, nell'ordinanza impugnata, senza che, pertanto, possa esser ravvisata quella "evidente usurpazione di poteri riservati" che fonda il gravame qui proposto dal M..
Il quale, pertanto, deve esser rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2018
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

