Cassazione, sentenza n. 3820 del 16/02/2018
Sentenza n. 3820 del 16/02/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3820
- Data
- 16/02/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo la conferma della revoca di agevolazioni sull’imposta di registro relative a un terreno, la società aveva proposto revocazione, deducendo l’omessa decisione sulla sua edificabilità e il mancato rispetto del giudicato sulla natura principale dell’imposta. La Cassazione ha escluso che tali doglianze integrassero un errore di fatto revocatorio: l’omessa pronuncia e l’eventuale decisione su una questione coperta da giudicato costituiscono errori da far valere mediante impugnazione ordinaria. Ha quindi rigettato il ricorso, senza statuire sulle spese per la mancata costituzione dell’Agenzia.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La società Mobiliare e Immobiliare XXXX s.r.l. impugnava l'avviso di liquidazione mediante il quale l'agenzia delle entrate aveva richiesto l'integrazione dell'imposta di registro a causa della revocazione delle agevolazioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33. La commissione tributaria provinciale di Perugia rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale dell'Umbria. La contribuente proponeva ricorso per revocazione e la CTR lo rigettava sul rilievo che i vizi lamentati dalla ricorrente non attenevano a vizi revocatori in quanto non era stato commesso alcun errore di fatto ma vi era stata, semmai, una erronea valutazione in diritto laddove la CTR aveva accertato la sussistenza della edificabilità del terreno oggetto di compravendita, questione, questa, che aveva costituito un punto controverso sul quale la sentenza si era pronunciata. Neppure era ravvisabile vizio revocatorio per la lamentata violazione del giudicato implicito relativo al fatto che il giudice di primo grado aveva affermato trattarsi di imposta principale e non di imposta complementare, posto che il giudice poteva qualificare in via autonoma ed indipendente la fattispecie.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato ad un unico motivo illustrato con memoria. L'agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ..
3. Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR non ha considerato che sulla circostanza relativa alla non edificabilità del terreno per l'assenza di volumetria edificabile non era intervenuta pronuncia alcuna sicchè non si trattava di un punto controverso su cui i giudici si erano pronunciati. Inoltre la CTR ha errato laddove ha ritenuto che l'imposta pretesa dall'Ufficio avesse natura complementare, per il che non si era verificata decadenza alcuna, posto che sul punto era intervenuto il giudicato per effetto della decisione della commissione tributaria provinciale, la quale aveva accertato la natura principale dell'imposta stessa, dal che era conseguita la decadenza triennale in cui era incorso l'Ufficio.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato. Invero la ricorrente afferma di essersi doluta con il ricorso per revocazione del fatto che sulla asserita inedificabilità del terreno per mancanza di cubatura realizzabile non era stata adottata alcuna decisione, nonostante la domanda fosse stata ritualmente formulata. Sennonchè l'omessa pronuncia su una questione posta, quale quella della edificabilità del terreno, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. che deve essere fatta valere come motivo di impugnazione e non già con il ricorso per revocazione, che presuppone l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Quanto, poi, alla questione relativa al fatto che la CTR non si era avveduta del giudicato che si era formato sull'accertamento della natura principale dell'imposta pretesa, incorrendo, così, in errore revocatorio, mette conto considerare che, a prescindere dalla fondatezza in diritto dell'assunto, la contribuente avrebbe dovuto proporre l'impugnazione ordinaria lamentando l'errore di diritto in quanto il pronunciamento su questione coperta da giudicato concreta detto vizio e non già l'errore revocatorio.
2. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione dell'agenzia delle entrate.
3. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2018
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