Cassazione, sentenza n. 3539 del 14/02/2018

Sentenza n. 3539 del 14/02/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
3539
Data
14/02/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia delle Entrate contestava a una società agricola l’agevolazione sulle imposte indirette perché la qualifica di imprenditore agricolo professionale era stata riconosciuta dopo l’acquisto del terreno; la CTR aveva invece ammesso il beneficio. La Cassazione rileva che la disciplina estende il regime anche ai soggetti inizialmente privi dei requisiti, purché presentino l’istanza e conseguano la qualifica entro ventiquattro mesi. Poiché il riconoscimento era intervenuto circa due mesi dopo il rogito, entro il termine previsto, la Corte conferma l’agevolazione e rigetta il ricorso dell’Amministrazione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con rogito del 29.5.2008 registrato il 4.6.2008 la società Agricola XXXX acquistava un terreno agricolo allo scopo di esercitarvi l'agriturismo. Nell'atto la società dichiarava di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004.

L'Agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui recuperava le imposte nella misura ordinaria, in quanto la qualifica IAP era stata riconosciuta in data 29.7.2008 successiva alla stipula dell'atto e, conseguentemente, la società non poteva godere delle agevolazioni che erano state revocate.

Proposto ricorso da parte della società, la Commissione Tributaria Provinciale di Cremona lo rigettava con sentenza 99/1/12 depositata il 13.6.2012.

L'appello della società odierna ricorrente era accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 57/8/13 depositata il 18.4.2013.

Osservavano i giudici di secondo grado che l'agevolazione in questione può essere estesa agli acquirenti che conseguano i requisiti IAP successivamente all'acquisto del terreno, purchè presentino, entro tre anni dalla registrazione dell'atto, l'attestazione del possesso della qualifica prescritta.

Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate svolgendo due motivi.

Si è costituita con controricorso la società Agricola XXXX .

Motivi della decisione

1- Va preliminarmente disattesa l'eccezione di tardività del ricorso.

La sentenza impugnata non risulta notificata, per cui trova applicazione, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, il termine c.d. lungo di sei mesi e quarantasei giorni (trattandosi di giudizio introdotto nell'anno 2012) per proporre ricorso per cassazione. Ciò precisato, dalle annotazioni riportate a tergo dell'ultimo foglio del ricorso risulta che l'atto è stato consegnato per la notifica all'Ufficiale giudiziario in data 3.12.2013 e quindi nell'ultimo giorno utile per impugnare.

2- Va altresì disattesa l'eccezione relativa alla improcedibilità del ricorso per mancato deposito della istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio ex. art. 360 c.p.c., comma 3 e della copia autentica della sentenza impugnata ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Entrambi i documenti risultano ritualmente prodotti in atti.

3. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 2 e art. 36, comma 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la CTR dato rilievo a un difetto di motivazione.

3.a. Il motivo è infondato.

Vero è che il Giudice di appello ha ritenuto sussistente un vizio di motivazione della sentenza impugnata ma non si è limitato a un rilievo del vizio processuale rinviando quindi al giudice di primo grado, avendo, al contrario operato un autonoma valutazione della controversia e deciso nel merito il ricorso.

4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 1, 2, 3 e 4 e del combinato disposto del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, commi 4 e 5 bis e art. 2, commi 4 e 4 bis, per avere la commissione tributaria regionale ritenuto che la agevolazione potesse essere estesa agli acquirenti che conseguissero i requisiti IAP successivamente all'acquisto del terreno, purchè nel triennio successivo alla stipula dell'atto.

4.a Il motivo è infondato.

In base al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 1, "è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro". Stabilisce il comma 3, che anche le società di persone, cooperative e di capitali possono essere considerate imprenditori agricoli professionali, a condizione (per quanto qui rileva) che "lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. e siano in possesso dei seguenti requisiti:……c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale".

I benefici spettanti al coltivatore diretto sono stati estesi – a condizione del conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale – alle società agricole (anche con il "tipo" della s.r.l., come nella specie) secondo il disposto del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4: "Alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto".

Un'ulteriore estensione di favore è poi contenuta nel D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5-ter, in forza del quale: "Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonchè si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti". Orbene, nel caso di specie la contribuente ha ottenuto il riconoscimento IAP e, inoltre, quest'ultimo è intervenuto (in data 29.7.2008 come è incontestato, circa due mesi dopo la data del rogito) entro il termine di 24 mesi sia dall'istanza di riconoscimento, sia dall'acquisto agevolato. Contrariamente a quanto sostenuto dall'agenzia delle entrate, non si ritiene che le agevolazioni possano escludersi in ragione del fatto che l'istanza di riconoscimento della qualifica IAP sia stata da essa presentata successivamente all'acquisto medesimo.

Si osservi come il presupposto di legittimazione, pur inesistente al momento del rogito, sia stato comunque ottenuto nell'arco temporale indicato dalla legge (24 mesi). Termine, quest'ultimo, come detto rispettato con riguardo tanto all'istanza di attribuzione e riconoscimento della qualifica IAP, quanto dello stesso rogito di trasferimento.

Il legislatore, con la norma da ultimo citata, ha ritenuto di estendere il regime IAP anche ai soggetti privi dei requisiti qualificanti, purchè conseguiti – come nella specie – entro 24 mesi. Nè la soluzione qui accolta introduce elementi di dubbio nella ricostruzione della fattispecie impositiva ovvero nell'azione di controllo spettante l'amministrazione finanziaria; dal momento che la riferibilità di quest'ultimo arco temporale alla data di acquisto agevolato del fondo costituisce elemento obiettivo e certo (in tal senso Cass. 21615/2016).

5. Va, conseguentemente rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 13.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2018

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