Cassazione, sentenza n. 3795 del 16/02/2018

Sentenza n. 3795 del 16/02/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
3795
Data
16/02/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR, in revocazione, aveva rilevato che la precedente decisione d’appello presupponeva erroneamente la presenza agli atti dell’invito-questionario, sul cui mancato riscontro era stata fondata la legittimità dell’accertamento induttivo. La Cassazione conferma che l’errore percettivo era essenziale e decisivo; aggiunge che, indipendentemente dai presupposti dell’accertamento induttivo, l’avviso restava nullo perché rinviava a un processo verbale relativo a un altro soggetto, non allegato né adeguatamente riprodotto. Il ricorso dell’Agenzia è quindi rigettato, restando ferma la nullità dell’atto per difetto di motivazione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che ha revocato la decisione d'appello la quale, nel giudizio introdotto dalla srl XXXX con l'impugnazione dell'avviso di accertamento ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR con cui era stato rettificato il reddito d'impresa dichiarato per il 1997, aveva riformato la sentenza di primo grado di annullamento dell'atto impositivo, e accogliendo il gravame dell'ufficio aveva ritenuto che la mancata risposta del contribuente all'invito dell'ufficio a fornire dati o notizie "legittimava l'accertamento induttivo e la mancanza di motivazione nell'avviso di accertamento contestato".

La sentenza ora impugnata ha revocato l'originaria sentenza d'appello per aver ritenuto corretta la notifica al contribuente di un invito a fornire dati e notizie di cui non vi era traccia agli atti, un invito che la Commissione non poteva avere esaminato perchè l'atto stesso e la sua notifica non erano stati prodotti. Solo davanti al giudice della revocazione era stata tardivamente prodotta la copia di quella "che dovrebbe essere la documentazione che i giudici avrebbero dovuto esaminare". La motivazione della sentenza, dunque, si basava "sul presupposto della esistenza in atti di un documento invece inesistente, e quindi andava revocata".

Il giudice d'appello, poi, aveva ritenuto legittimo l'accertamento induttivo "sul presupposto dell'omesso riscontro all'invito", il quale, se sussistente, avrebbe legittimato al più "l'accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici, ma non autorizzava l'ufficio ad emettere avvisi di accertamento privi di motivazione". Nella specie l'avviso faceva riferimento al verbale di constatazione notificato ad altra società, laddove, a norma della L. n. 212 del 2000, art. 7 doveva essere allegato all'avviso stesso. "In mancanza di tale adempimento, l'avviso è nullo per difetto di motivazione, anche perchè non è affatto vero che nell'avviso notificato sono trasfusi in maniera adeguata gli esiti del controllo effettuato presso l'altra società. In altri termini, non importa se sussiste o meno il presupposto per procedere ad accertamento induttivo: è certo che l'avviso notificato all'esito di tale accertamento è carente di motivazione e, quindi, è nullo così come già aveva deciso la CTP".

La società contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo del ricorso, denunciando violazione dell'art. 400 cod. proc. civ. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, l'amministrazione ricorrente assume che "se è vero che il questionario notificato non era stato prodotto in appello, tuttavia la CTR non doveva arrestarsi alla constatazione dell'errore del primo giudice sulla sua presenza/assenza in atti, ma doveva verificare se tale errore avesse inficiato la decisione, e inoltre" avrebbe dovuto applicare le regole relative ai nova del proprio rito: qui la produzione del questionario e della relata di notifica "era consentita in rito d'appello, se fatta, come fu, in sede di costituzione. Per cui la CTR non poteva rifiutarsi di esaminare il questionario notificato, come sopra prodotto che giustificava, in caso di mancata risposta, l'accertamento induttivo "puro" D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, d) bis".

Col secondo motivo, denunciando illogica motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, sostiene che la CTR nel rescissorio aggiunge che l'avviso è nullo per difetto di motivazione, perchè rinvierebbe ad un atto (il pvc della Guardia di finanza) non notificato nè trasfuso nell'avviso, ma non valuterebbe se tale errore sia essenziale.

Il primo motivo è fondato.

L'errore di fatto che può dare luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa sostanziantisi nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risulta incontestabilmente esclusa dagli atti, o nell'esistenza di un fatto la cui verità è inconfutabilmente accertata, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronunzia contestata abbia statuito. Il suddetto errore inoltre non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronunzia sarebbe stata diversa" (Cass. n. 4295 del 2005, n. 3652 del 2006).

Con l'atto introduttivo del processo la contribuente aveva lamentato la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento in quanto rinviava ad un atto, il pvc emesso nei confronti di altro contribuente, non conosciuto nè conoscibile; e la mancanza dei presupposti di legge previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, per procedere all'accertamento induttivo, in quanto, da un lato, la contestazione circa l'irregolare tenuta della contabilità derivava soltanto dal detto pvc, e, dall'altro, l'omessa risposta al questionario derivava dall'inesistenza della notifica dello stesso.

Nella specie il giudice della revocazione ha rilevato che il giudice d'appello aveva ritenuto compiuta la notifica di un invito questionario di cui, ha accertato, non vi era traccia negli atti processuali: di un atto che il giudice non può avere esaminato, perchè l'atto stesso e la sua notifica non erano stati prodotti. "Ne è riprova il fatto che l'ufficio si difende (nel giudizio di revocazione) producendo tardivamente, soltanto dinanzi ai giudici della revocazione, proprio la copia di quella che dovrebbe essere la documentazione che i giudici avrebbero dovuto esaminare. Se tale documentazione esisteva già, sarebbe bastato all'ufficio indicare come e quando era stata prodotta per ottenere il rigetto immediato della richiesta di revocazione".

Il giudice della revocazione ha ulteriormente rilevato che la decisione, senza l'errore di fatto, sarebbe stata diversa, in quanto il giudice d'appello "ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo (ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d) bis "quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32…") sul presupposto dell'omesso riscontro all'invito. Tale presupposto, se sussistente, legittimava tutt'al più l'accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici, ma non autorizzava l'ufficio ad emettere avvisi di accertamento privi di motivazione".

Si legge infatti nella sentenza revocata che "la società, non aderendo all'invito dell'ufficio ha de facto rinunciato a prendere visione del pvc non allegato all'avviso di accertamento rinunciando ad articolare, nel merito, la sua difesa. Pertanto va respinta la eccezione di difetto di motivazione dell'atto impositivo formulato dalla società; mentre va riconosciuta la legittimità dell'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2".

Il secondo motivo è del pari infondato, perchè il giudice della revocazione, una volta accertato che il pvc, cui era stato fatto rinvio, emesso nei confronti di altro soggetto, non era stato allegato all'avviso di accertamento, secondo quanto prescritto dallo statuto del contribuente, ha revocato il capo della originaria sentenza di seconde cure che aveva "respinto la eccezione di difetto di motivazione dell'atto impositivo formulato dalla società; mentre va riconosciuta la legittimità dell'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2", ed ha affermato che in mancanza della detta allegazione del pvc "l'avviso è nullo per difetto di motivazione, anche perchè non è affatto vero che nell'avviso notificato sono trasfusi in maniera adeguata gli esiti del controllo effettuato presso l'altra società. In altri termini, non importa se sussiste o meno il presupposto per procedere all'accertamento induttivo: è certo che l'avviso notificato all'esito di tale accertamento è carente di motivazione e, quindi, è nullo così come già aveva deciso la CTP".

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 7.000 per compensi di avvocato, oltre a spese generali liquidate nella misura forfetaria del 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2018

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