Cassazione, sentenza n. 3538 del 14/02/2018

Sentenza n. 3538 del 14/02/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
3538
Data
14/02/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Per un acquisto di terreno agricolo, i giudici di merito avevano escluso la revoca dell’agevolazione nonostante l’omessa produzione, entro tre anni, del certificato definitivo richiesto dalla disciplina allora vigente. La Cassazione afferma che il beneficio resta salvo soltanto se il contribuente dimostra di avere richiesto tempestivamente la certificazione con adeguata diligenza e che il ritardo dipende dagli uffici competenti; nel caso esaminato mancavano sia il deposito del certificato sia la prova della non imputabilità. La Corte accoglie pertanto il ricorso dell’Agenzia e, decidendo nel merito, conferma la revoca dell’agevolazione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Il Notaio I.F. data 3.8.2009 rogava l'atto traslativo di suolo agricolo, registrato in via telematica in data 2.9.2009, in cui l'acquirente dichiarava di voler conseguire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e di volersi avvalere dei benefici fiscali previsti dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1, per la piccola proprietà contadina.

L'Agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui revocava l'agevolazione in quanto il contribuente non aveva allegato nell'atto il certificato provvisorio previsto dalla L. n. 604 del 1954, art. 4 e non aveva provveduto, entro i tre anni dalla registrazione dell'atto, a presentare il certificato definitivo attestante la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare delle agevolazioni tributarie e recuperava la maggiore imposta di registro anche nei confronti del Notaio rogante.

Proposto ricorso da parte del Notaio I., la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento lo accoglieva e la sentenza, sull'appello dell'Agenzia delle entrate, era confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione distaccata di Napoli con sentenza n. 99/31/12 depositata il 10.5.2012.

Osservavano i giudici di appello che la mancata produzione, nei tre anni successivi alla registrazione dell'atto di compravendita, del certificato definitivo previsto dalla L. n. 604 del 1954, art. 4, attestante il possesso dei requisiti richiesti per fruire dell'agevolazione tributaria non comportava la revoca dell'agevolazione, avendo il contribuente con la produzione, dinanzi la Commissione Tributaria di primo grado, della domanda di iscrizione all'Inps e della certificazione attestante l'iscrizione nell'apposita sezione speciale dei Coltivatori diretti presso la Camera di Commercio di Benevento, fornito elementi sufficienti per documentare la professione di agricoltore professionale.

Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate svolgendo un motivo.

Si è costituito con controricorso il notaio I.F..

Motivi della decisione

1.Con l'unico motivo del suo mezzo la ricorrente Amministrazione lamenta la violazione della L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene infatti che l'acquirente non aveva prodotto nè il certificato provvisorio al momento della registrazione dell'atto, nè successivamente quello definitivo attestante il possesso dei requisiti per godere del beneficio.

1.a. Il motivo è fondato.

Secondo l'insegnamento di questa Corte "In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, il contribuente che non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale (Cass. 17 dicembre 2015, n. 25438, Rv. 638162; Cass. 26 luglio 2016, n. 15489, Rv. 640624) di tre anni dalla registrazione dell'atto, non perde il diritto ai benefici (solo) qualora provi di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile, richiedendola tempestivamente, e che il superamento del predetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione" (Cass. n. 21980/14, ord. n. 4578/16, ord. n. 2880/16, 10406/11).

Nel caso di specie, la parte contribuente ha, in sede di stipula dell'atto notarile per l'acquisto del terreno per cui chiedeva le agevolazioni fiscali, dichiarato il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività agricola senza produrre l'attestazione provvisoria rilasciata dalla competente autorità amministrativa, usufruendo già in quella sede, dei benefici stessi, in termini di aliquota dell'imposta di registro in misura ridotta; nel triennio dalla registrazione, non ha prodotto l'attestazione definitiva, come richiesto dalla L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2 (richiamato dal successivo art. 5), nè ha dimostrato la non imputabilità del ritardo.

Va rilevato come la normativa di cui al D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, convertito nella L. n. 25 del 2010, che non prevede più l'obbligo, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, di presentazione della documentazione attestante i requisiti inerenti l'attività di coltivazione manuale del fondo e l'idoneità del terreno oggetto di compravendita alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, non è applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, in quanto entrata in vigore successivamente ai fatti di causa.

L'obbligo di deposito del certificato sussisteva, infatti, ratione temporis, essendo venuto meno solo per gli atti successivi al D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4 bis, conv. L. n. 25 del 2010, senza effetto retroattivo (Cass. 9842/2017; Cass. 28 ottobre 2016, n. 21842, Rv. 641575).

2. Il ricorso deve pertanto essere accolto. L'impugnata sentenza va cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso originario essendo legittima la revoca dell'agevolazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2000,00 oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2018

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