Cassazione, ordinanza n. 3787 del 15/02/2018

Contenzioso-Impugnazioni - Deposito della sentenza durante il periodo feriale - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Sopravvenienza di un nuovo periodo feriale Nuova sospensione - Termine iniziale - Computo.

Tipologia
Sentenza
Numero
3787
Data
15/02/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendolo tardivo rispetto alla sentenza di primo grado depositata durante il periodo feriale. La Cassazione precisa che i giorni della sospensione feriale non si computano e che, se durante il termine sopraggiunge un secondo periodo feriale, anche questo resta integralmente neutro. Poiché il termine annuale, considerate entrambe le sospensioni, scadeva il 31 ottobre 2008, l’appello inoltrato il 28 ottobre era tempestivo; la sentenza è quindi cassata con rinvio alla CTR.

Massima

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre dell'anno di pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada proprio durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, esso decorre dal 16 settembre. A ciò si aggiunge il doppio computo del periodo feriale nel caso in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente per il sopraggiungere del nuovo periodo feriale.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Ragioni della decisione

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

1. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 5354-2015-02 laddove la CTR-Sicilia (sez. Messina) ha dichiarato inammissibile l'appello, spedito il 28 ottobre 2008 e ricevuto dall'appellata il 30 ottobre 2008, per la riforma della sentenza della CTP-Messina n. 304 dell'11 settembre 2007. La contribuente, ATI M.G. – Edilmoter Srl, non svolge difese.

2. Il ricorso è fondato, poichè, tenuto conto della doppia sospensione nei due periodi feriali interessati dal termine per impugnare di un anno e quarantasei giorni, il termine ultimo per appellare scadeva il 31 ottobre 2008 ed è stato ampiamente rispettato, non solo riguardo al decisivo momento dell'inoltro, ma addirittura riguardo al momento della ricezione del plico di notifica.

3. Infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica non tenendo conto nel computo dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre dell'anno di pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada proprio durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui dies a quo non computatur in termine, esso decorre dal 16 settembre; inoltre poichè il periodo feriale è da ritenersi, ai fini de quibus, "neutro", e deve poter essere rispettato interamente, si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui dopo una prima sospensione il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24816 del 24/11/2005, Rv. 585728 – 01).

4. La sentenza d'appello va dunque, cassata con rinvio, discostandosi palesemente dai principi giuridici sopra richiamati. Al giudice di rinvio è demandata pure la regolamentazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia (sez. Messina) in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2018

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