Cassazione, sentenza n. 4407 del 23/02/2018
IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Imposta di registro - Modifica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 ad opera della l. n. 205 del 2017 - Retroattività - Esclusione - Ragioni.
L’Ufficio aveva riqualificato come vendita immobiliare una sequenza comprendente conferimento di un albergo gravato da mutuo e successiva cessione delle quote, recuperando maggiore imposta di registro; la CTR aveva condiviso tale ricostruzione. La Cassazione ha escluso l’applicazione retroattiva della modifica dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, vigente dal 1° gennaio 2018, perché innovativa e priva di un’espressa previsione di retroattività. Applicata la disciplina precedente, ha ritenuto corretta la considerazione unitaria dell’operazione economica e ha rigettato il ricorso dei contribuenti.
- Imposta di registro
- Imposte indirette
- Immobili
- Contenzioso
- Processo tributario

