Cassazione, sentenza n. 4394 del 23/02/2018
Sentenza n. 4394 del 23/02/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4394
- Data
- 23/02/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La cartella aveva recuperato somme IVA, IRAP e IRPEF dopo il disconoscimento, mediante controllo automatizzato, di un credito IVA relativo a un’annualità senza dichiarazione; la CTR aveva annullato l’atto ritenendo superati i limiti del controllo cartolare. La Cassazione ha invece riconosciuto la legittimità dell’iscrizione a ruolo quando il riscontro si fondi sui dati dell’anagrafe tributaria, ferma la possibilità del contribuente di provare tempestività e requisiti sostanziali della detrazione. Non risultando tali elementi ritualmente introdotti, ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso originario.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
L'Agenzia delle Entrate in esito a controllo secondo procedure automatizzate della dichiarazione per l'anno d'imposta 2002 presentata da D.A.M., iscrisse a ruolo le somme dichiarate e non versate, a titolo di Iva, Irap ed Irpef, in esito al disconoscimento di un credito Iva concernente l'anno d'imposta precedente, in relazione al quale era stata omessa la presentazione della dichiarazione.
La contribuente impugnò la cartella conseguente, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale.
Quella regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio, sostenendo che esso, nel disconoscere il credito Iva, abbia travalicato i confini del controllo cartolare.
Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia, che affida ad un unico motivo, cui replica con controricorso la contribuente.
Motivi della decisione
1.- Con l'unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis. Osserva sul punto che il disconoscimento del credito d'imposta asseritamente risultante da precedente dichiarazione, in realtà mai presentata, ed utilizzato in compensazione può senz'altro essere oggetto di controllo secondo procedure automatizzate ed essere recuperato mediante iscrizione a ruolo.
2.- La questione è stata affrontata dalle sezioni unite di questa Corte (con sentenza 8 settembre 2016, n. 17758), le quali hanno stabilito che, in fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento. Ben può, difatti, il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d'indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi, in possesso dell'anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60.
3.- E' senz'altro fatta salva, nel successivo giudizio d'impugnazione della cartella, la dimostrazione a cura del contribuente che la detrazione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili.
3.1.- Ma, nel caso in esame, non emerge che la contribuente abbia introdotto in primo grado e reiterato in appello elementi al riguardo rilevanti.
Nè soccorre sul punto il generico riferimento contenuto in controricorso a "…quanto già espresso negli atti di primo e secondo grado", nonchè alla produzione "con l'atto di costituzione alla CTR di Torino – dei registri IVA dell'intero anno 2001 nonchè -delle liquidazioni periodiche", in mancanza della riproduzione del contenuto del ricorso introduttivo e della costituzione in appello, perdipiù a fronte del tenore della sentenza impugnata, in cui non si dà conto della proposizione di tali questioni.
4.- Il ricorso si rivela quindi fondato.
La sentenza impugnata va quindi cassata, e, non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto per le ragioni dinanzi enunciate sub 3.1., il ricorso va deciso nel merito, col rigetto del ricorso originariamente proposto.
4.1.- Il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto. Compensa tutte le voci di spesa.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2018
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

