Cassazione, sentenza n. 4157 del 21/02/2018

Sentenza n. 4157 del 21/02/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
4157
Data
21/02/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia impugnava la decisione che aveva escluso soprattasse e interessi richiesti con una cartella per omessi o tardivi versamenti IRPEF e ILOR, esclusione motivata nei gradi precedenti con la difficoltà finanziaria derivante dal congelamento di crediti verso un Comune. La Corte rileva che il capo sugli interessi non era stato censurato ed era quindi coperto da giudicato interno; quanto alle soprattasse, qualificate come sanzioni, esse non si trasmettono agli eredi della contribuente deceduta. Il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di T.L.A. e, successivamente, nei confronti degli eredi della de cuius, avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale di Bari (in seguito: CTC), collegio n. 4, n. 996/2010, depositata il 14/06/2010, che – in una controversia concernente l'impugnazione di una cartella esattoriale, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, notificata il 10/09/1991, di Lire 426.942.892, a titolo di omessi o ritardati versamenti ILOR e IRPEF, relativi all'anno 1988, di cui Lire 105.458.776 per soprattasse e Lire 58.106.116 per interessi (per un ammontare di Lire 163.564.892) – ha confermato la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Lecce ed ha dichiarato non dovute le predette soprattasse e gli interessi.

Secondo i giudici della CTC, posto che l'impresa elettrica della contribuente aveva effettuato lavori per il Comune di Lecce, verso il quale, alla fine del 1988, vantava un credito di Lire 862.842.000 e che con il D.L. n. 549 del 1988 e D.L. n. 66 del 1989, i debiti di quel Comune erano stati "congelati" per quattro anni ed erano divenuti inidonei a costituire componenti positive del reddito della società creditrice, si era determinata l'impossibilità economica, da parte della contribuente (creditrice del Comune), di effettuare il pagamento delle imposte e delle relative componenti accessorie (soprattasse e interessi), per una "causa di forza maggiore".

2. Il ricorso è affidato ad un unico motivo; gli intimati non si sono costituiti.

La sesta sezione della Corte, con ordinanza interlocutoria ex artt. 375, 380-bis c.p.c., datata 13/11/2013 (depositata il 16/12/2013), ha rimesso la causa in pubblica udienza ravvisando l'insussistenza dei presupposti per la sua definizione in sede camerale.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 75, comma 1 T.U.I.R., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92, comma 1, nonchè la falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5.

Secondo l'Ufficio, da un lato, il principio di competenza (art. 75 T.U.I.R.), a differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla CTC, non presuppone affatto la "capacità economica" del contribuente di effettuare i pagamenti dell'obbligazione tributaria, non appena essa venga ad esistenza.

D'altro canto, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 92 (applicabile ratione temporis alla fattispecie, riguardante una cartella esattoriale notificata nel 1991), fa dipendere la soggezione del contribuente all'obbligo di pagamento delle soprattasse dalla mera omissione dei pagamenti alle prescritte scadenze, senza prendere in considerazione nè le condizioni economiche del debitore erariale nè le cause, anche di forza maggiore, che abbiano determinato il loro peggioramento.

Il delineato quadro normativo, secondo la prospettazione della ricorrente, non ha subito alcuna modifica per effetto del D.Lgs. n. 472 del 1997 (applicabile, per il principio del favor rei, a situazioni pregresse), che ha introdotto (art. 5) il principio di colpevolezza anche per le sanzioni tributarie, non potendosi ritenere incolpevole l'omesso pagamento delle imposte, per mancanza di capacità economica del contribuente, a fronte di redditi dichiarati ed in presenza di strumenti contabili (sistema dei ratei attivi e dei risconti passivi) capaci di controbilanciare l'assenza delle relative percezioni.

1.1. Il motivo è inammissibile.

L'impugnata decisione della CTC, testualmente: "respinge il ricorso dell'ufficio e conferma la sentenza del secondo giudice dichiarando non dovute le soprattasse ed interessi pari a Euro 163.564.892".

Il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate si concentra, esclusivamente, su quella parte della pronuncia gravata che ha affermato la piena debenza delle "soprattasse", mentre nessuna critica, specifica o generica, è rivolta alla statuizione della medesima sentenza che ha escluso il debito della contribuente riguardante l'altra componente accessoria, quella degli "interessi".

L'accertamento (nella sentenza di merito) dell'insussistenza del debito per interessi, pertanto, è ormai divenuto definitivo, perchè coperto da giudicato interno che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, è rilevabile d'ufficio, ove emerga (come nella specie) dagli atti prodotti dalle parti nel corso del giudizio, in conformità del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., comma 2 (Cass. 27/07/2016, n. 15627).

1.2. Con riferimento, invece, al thema della debenza delle soprattasse, osserva la Corte che la questione ha perso rilevanza in conseguenza del decesso, in corso di causa, della contribuente ( T.L.A.).

Dal canto loro, gli attuali intimati, in qualità di eredi, non sono obbligati al pagamento delle soprattasse che, in termini giuridici, sono qualificabili come una sanzione per l'omesso, tempestivo, versamento delle imposte, in base a quanto si desume inequivocabilmente dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 92, inserito nel titolo terzo, del medesimo atto normativo, riguardante (appunto) l'argomento delle "Sanzioni".

Tale considerazione è confermata dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8 (rubricato "Intrasmissibilità della sanzione agli eredi"), in base al quale: "1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi" (con riferimento all'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie, quali sanzioni amministrative: Cass. 06/06/2014, n. 12754).

1.3. Per quanto appena esposto il ricorso va dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, perchè è cessata la materia del contendere.

2. Nulla sulle spese processuali, perchè gli intimati non hanno partecipato al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018

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