Cassazione, sentenza n. 4151 del 21/02/2018

Sentenza n. 4151 del 21/02/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
4151
Data
21/02/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel giudizio relativo all’accertamento IRPEF imputato a un socio in base al maggior reddito della società, il contribuente ha documentato in Cassazione di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo e versato integralmente l’importo richiesto, escluse le componenti non dovute secondo tale disciplina. La Corte ha qualificato il pagamento come condotta incompatibile con la volontà di proseguire l’impugnazione. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e compensato le spese del giudizio di legittimità.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. N.A. ha proposto ricorso con cinque motivi contro l'Agenzia delle Entrate, per la cassazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna, in controversia concernente l'impugnativa dell'avviso n. 117/1989 di accertamento di maggior reddito ai fini IRPEF per l'anno 1983, conseguente all'accertamento ai fini ILOR di maggiori redditi della F.lli N. s.n.c., di cui il ricorrente era socio al 33,33%.

2. Con la sentenza impugnata, la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Cassazione n. 18778/06, aveva accolto l'appello in riassunzione dell'Amministrazione Finanziaria, determinando la quota di maggior reddito attribuibile al socio N.A. sulla base della definitività dell'accertamento del maggior reddito societario, oggetto di separato giudizio. La CTR dell'Emilia Romagna rilevava che la sentenza della Cassazione n. 18778/06 aveva stabilito, con efficacia vincolante per il giudice di rinvio, la legittimità dell'avviso di accertamento notificato a N.A.. Il giudice di rinvio, inoltre, escludeva l'efficacia del giudicato esterno, formatosi con la decisione della CTP di Reggio Emilia in favore del socio N.M. per motivi strettamente personali, riguardanti l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, e non estensibili al ricorrente. Infine riteneva che non si fosse formato il giudicato interno sull'infondatezza delle pretese dell'Amministrazione Finanziaria e che non fosse vincolante nè rilevante nel caso di specie il giudicato penale di assoluzione nei confronti dei soci (tra cui N.A.).

3. A seguito del ricorso di N.A., l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso notificato il 28 giugno 2010.

4. Il ricorso è stato fissato per la Camera di consiglio dell'8 giugno 2017, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

5. In data 29 maggio 2017 il ricorrente ha depositato memoria, con documentazione allegata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per l'avvenuto pagamento della somma dovuta ai sensi della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618. La Corte, a seguito della camera di consiglio, con ordinanza dell'8/6/2017 ha rinviato alla pubblica udienza, chiedendo chiarimenti al ricorrente in contraddittorio con l'amministrazione controricorrente.

6. Il ricorrente, in risposta ai chiarimenti richiesti, depositava ulteriore memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza d'interesse.

1.2. Ed invero, ragioni di priorità logica impongono il preliminare esame delle memorie depositate dal ricorrente, con cui quest'ultimo ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo pagato l'imposta e le sanzioni di cui alla cartella di pagamento n. (XXXXX) ai sensi della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618.

1.3. In merito alla suddetta cartella esattoriale, il ricorrente ha, quindi, dedotto di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618, che recita: "Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20 e successive modificazioni, nonchè degli interessi di mora previsti dal medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30 e successive modificazioni; b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17 e successive modificazioni".

1.4. L'adesione alla procedura di estinzione del debito, disciplinata dall'art. 1, comma 620, della citata Legge, comporta il versamento, in un'unica soluzione, entro il termine di L. 28 febbraio 2014, oggetto peraltro di più proroghe, delle somme dovute, ai sensi dello stesso comma 618; è previsto, inoltre, che l'estinzione del debito sia comunicata dagli agenti della riscossione entro il 30 giugno 2014, mediante posta ordinaria, ai debitori che hanno effettuato il versamento entro il termine previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 622.

1.5. Nel caso in esame, il contribuente N.A. ha documentato l'avvenuto versamento di 106.139,50, producendo copia dell'assegno circolare non trasferibile della Banca Intesa San Paolo n. (XXXXX) emesso il 31/3/2014 a favore di Equitalia Nord S.p.A., nonchè il documento estratto dal sito dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in cui è indicato il numero della quietanza (1480) relativa al pagamento di Euro 106.139,50 effettuato il 31/3/2014.

1.6. L'importo pagato dal ricorrente corrisponde alla somma di quanto dovuto per l'imposta IRPEF 1983 (48.123,45), le sanzioni (48.123,45) e le spese (Euro 8.662,68 per compensi, Euro 1.218,88 per diritti esecutivi ed Euro 5,88 per spese varie), per un totale di Euro 106.139,50, detratti dall'"imposta lorda" (Euro 174.779,64) gli interessi moratori (Euro 78.527,58), che non sono dovuti ai sensi della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618. Tale somma trova rispondenza nel prospetto (allegato 2 alla memoria depositata il 29 maggio 2017), con cui l'Equitalia Nord indica analiticamente le singole voci ed i rispettivi importi.

1.7. La cartella di pagamento riporta l'indicazione del ruolo n. 2009/516, reso esecutivo in data 5/6/09, da cui è possibile desumere che il ruolo stesso è stato affidato all'agente della riscossione entro il 31 ottobre 2013.

1.8. Inoltre, tale cartella, nella causale, reca il riferimento preciso a quanto dovuto dal contribuente in seguito alla sentenza della C.T.R. di Bologna n. 53/01/09, che ha accolto l'appello dell'Amministrazione. L'importo indicato nella cartella di pagamento, quindi, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 1, lett. c), deve ritenersi corrispondente all'intera somma dovuta in relazione all'avviso di accertamento di maggior reddito ai fini IRPEF dell'anno 1983, atteso l'accoglimento dell'appello dell'Amministrazione ed il conseguente rigetto del ricorso del contribuente da parte della C.T.R. di Bologna.

1.9. L'Avvocatura dello Stato, sentita in pubblica udienza, non ha mosso alcuna contestazione specifica in ordine alla documentazione prodotta da controparte, limitandosi a rilevare una generica e non meglio chiarita "tardività" dei documenti allegati alle memorie del ricorrente e ad insistere per il rigetto del ricorso.

1.10. Deve, quindi, ritenersi che il ricorrente, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 618, ed avendo versato la somma di Euro 106.139,50 per estinguere il debito derivante dalla cartella esattoriale, relativa alle somme dovute a seguito della sentenza della C.T.R. dell'Emilia Romagna n. 53/01/09, oggetto della presente impugnazione, abbia tenuto una condotta incompatibile con la volontà di coltivare l'impugnazione.

1.11. Deve, quindi, dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018

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