Cassazione, sentenza n. 4159 del 21/02/2018
Sentenza n. 4159 del 21/02/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4159
- Data
- 21/02/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società contestava accertamenti IVA, IRPEG e IRAP, insistendo sulla deducibilità di un canone per l’uso di impianti demaniali e di ulteriori costi, ma formulava le censure con riferimento alla decisione di primo grado anziché alla sentenza d’appello. La Corte rileva che l’omessa pronuncia della commissione regionale sui motivi di gravame avrebbe dovuto essere denunciata come specifico errore processuale, così da consentire l’esame degli atti. Poiché i motivi proposti non erano riferibili alla decisione impugnata, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con sentenza del 15.3.2010 la Commissione tributaria regionale della Lombardia – sez. Milano rigettava l'appello proposto dalla società Ac. – Ag. S.p.A. avverso la sentenza n. 72/08/2008 della Commissione tributaria provinciale di Como, che aveva parzialmente accolto il ricorso, proposto dalla suddetta società, avverso avvisi di accertamento, emessi per gli anni 2003 e 2004, relativi ad IVA, IRPEG ed IRAP, escludendo, dall'importo complessivo del reddito ripreso a tassazione per l'anno 2004, unicamente gli importi corrispondenti a quote di ammortamento di un terreno e alcuni fabbricati e respingendo per il resto il ricorso.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 28.4.2011, la società Ac. – Ag. S.p.A., affidato a cinque motivi.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dall'Agenzia delle Entrate.
Motivi della decisione
1. Il ricorso, con i motivi illustrati in ricorso, non può trovare accoglimento, poichè prende in considerazione la sentenza di primo grado, anzichè quella impugnata; in particolare, il gravame propone articolate doglianze, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in merito alla mancata ammissione in deduzione dal reddito della contribuente del canone annuale, pari ad Euro 686.887,68, addebitato dal Comune di Como per la concessione d'uso (fino al 31.12.2026) degli impianti demaniali relativi alla gestione del servizio di distribuzione dell'acqua per usi civili e produttivi, nonchè di altre spese sanitarie e costi di telefonia, senza tuttavia in alcun modo dolersi della mancanza di risposta, da parte della CTR, alle censure proposte con l'atto di appello.
2. E' dato, infatti, riscontrare, nella pronuncia impugnata, la totale assenza di riferimento alle censure mosse alla sentenza di primo grado ed alle argomentazioni svoltevi, con conseguente omessa pronunzia su motivi di gravame, ritualmente ed inequivocabilmente formulati, in ordine al quale quella pronunzia si rendeva necessaria ed ineludibile; la CTR si è infatti limitata a rinviare, genericamente e per relationem, alla pronuncia della CTP senza alcuna esplicitazione al riguardo.
3. La censura a tale vizio doveva essere, dunque, formulata dalla società ricorrente non ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, bensì mediante la denunzia del pertinente error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla violazione dell'art. 112 c.p.c., dacchè solo tale specifica differente deduzione consente alla parte di chiedere ed al Giudice di legittimità, in tal caso Giudice anche del fatto in senso processuale, d'effettuare l'esame degli atti del giudizio di merito, altrimenti preclusogli, e, quindi, anche dell'atto d'appello.
6. La mancata deduzione del vizio da parte della ricorrente nei termini indicati, evidenziando il difetto d'identificazione del preteso errore del Giudice del merito ed impedendo il riscontro ex actis dell'assunta omissione, rende, di conseguenza, inammissibile il ricorso (cfr. Cass. n. 12475/2004; sempre nello stesso senso, ex plurimis, 27387/2005; 1755/2006; 4191/2006; 1701/2006; 4019/2006; 8097/2006), che non risulta articolato su motivi dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata (cfr. Cass. n. 3654/2006; 13830/2004).
7. Non vi è luogo per provvedere sulle spese di lite stante la mancata attività difensiva dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società Ac.-Ag. S.p.A..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2018
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