Cassazione, sentenza n. 5770 del 09/03/2018
Sentenza n. 5770 del 09/03/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5770
- Data
- 09/03/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente impugnava la liquidazione della maggiore ICI e delle sanzioni, contestando la conoscenza della rendita DOCFA, la motivazione dell’atto e la correttezza della stima. La Corte ha rilevato che la commissione regionale aveva esaminato nel merito la contestazione, menzionandone la tardività soltanto incidentalmente; inoltre, la censura sull’omessa allegazione del classamento non indicava gli elementi di fatto alla base della divergenza tra rendita proposta e attribuita. Ritenuta adeguatamente autonoma anche la valutazione regionale sulla stima, la Corte ha rigettato il ricorso, reputando inutile integrare il contraddittorio con l’Agenzia del Territorio.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con ricorso notificato il 12 luglio 2005 alla A.S. srl, concessionaria del servizio della riscossione del comune di Pomezia, e alla Agenzia del Territorio, la soc. coop. U. impugnava l'avviso di liquidazione e di irrogazione di sanzioni n. 33, notificatole dalla A.S. . srl il 16 maggio 2005 per il pagamento della maggiore ICI per l'anno 2000, relativamente ad un immobile accatastato in esito a procedura "Docfa" con determinazione di rendita da parte dell'ufficio tecnico erariale risalente al 1997.
2. A motivo della impugnazione, la contribuente, dopo aver premesso di non aver mai ricevuto notizia dell'atto attributivo della rendita presupposto dell'avviso, deduceva che quest'ultimo era stato emesso in violazione della L. n. 342 del 2000, art. 4, ed era privo di motivazione e che la rendita era stata determinata sulla base di una stima dell'ufficio tecnico erariale errata.
3. La commissione provinciale di Roma rigettava il ricorso con la motivazione per cui la contribuente non aveva allegato nè provato alcunchè per superare i dati analitici indicati dalla Agenzia del Territorio a sostegno della esattezza della determinazione della rendita.
4. La U. interponeva appello lamentando l'omessa pronuncia sulle censure relative alla violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74 e al difetto di motivazione dell'avviso e censurando la decisione di primo grado quanto alla ritenuta correttezza della stima dell'Ute.
5. La commissione regionale del Lazio, con sentenza n. 93/26/09, emessa l'8 Luglio 2009, escludeva il vizio di omessa pronuncia sul motivo che i giudici di primo grado si erano in realtà pronunciati implicitamente sulle censure in questione, riteneva l'avviso di liquidazione congruamente motivato senza bisogno di allegazione o riproduzione dell'atto di classamento sulla considerazione per cui, in base alla affermazione dell'Agenzia del Territorio, non contestata dalla contribuente, la nuova rendita era stata comunicata "al tecnico che aveva sottoscritto la procedura docfa" per la U. fino dal 10 novembre 1999 e dunque la nuova rendita era già nota alla contribuente, dichiarava infine le contestazioni relative alla violazione della L. n. 342 del 1990, art. 74, ed alla quantificazione della rendita, oltre che "tardive", infondate; conclusivamente rigettava l'appello.
6. La U. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale.
7. La A.S. . srl non ha svolto difese.
8. Il ricorso non è stato notificato alla Agenzia del Territorio.
Motivi della decisione
1. Con i tre motivi di ricorso, la U. lamenta:
1.1. nullità del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per avere la commissione dichiarato il ricorso tardivo sulla base della mera deduzione dell'Agenzia secondo cui la stessa avrebbe notificato al tecnico di essa ricorrente l'attribuzione della rendita, laddove invece il ricorso era stato tempestivo perchè notificato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione, notifica a seguito della quale soltanto essa ricorrente aveva avuto contezza della attribuzione della rendita;
1.2 violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la commissione errato nel ritenere motivato l'avviso di liquidazione malgrado non recasse in allegato nè riproducesse l'atto attributivo della rendita;
1.3 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa il fatto, controverso e decisivo, costituito dalla erroneità della rendita attribuita per avere la commissione ritenuto corretta la rendita stessa esclusivamente sulla base della argomentazione della Agenzia del territorio "senza riprodurne i contenuti e senza farne oggetto di autonoma valutazione".
2. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento:
2.1 la CTR, dopo avere quasi in via parentetica fatto parola della tardività della contestazione della contribuente avverso la rettifica della rendita, non ha dichiarato la contestazione stessa inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, ma ha esaminato la contestazione nel merito e l'ha dichiarata infondata ("Non può sottacersi la tardività dell'impugnazione proposta in data 28.7.2005, avverso la rettifica della rendita effettuata dall'Ute di Roma e… notificata il 10.11.1999"… "in ordine alle censure relative alla erroneità della rendita catastale, questo collegio, oltre ad evidenziarne la tardività per i motivi sopradetti, non le ritiene idonee a contestare la precisa e dettagliata ricostruzione delle modalità che hanno determinato l'attribuzione della rendita…");
2.2. il motivo non tiene dunque conto del rilievo solo incidentale dato dalla CTR alla dichiarazione di tardività.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto del requisito di specificità imposto dall'art. 366 c.p.c.:
3.1. l'avviso di liquidazione può essere motivato senza necessità di allegazione o riproduzione dell'atto di classamento quando l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'attribuzione della rendita sia basata su elementi di fatto indicati dal contribuente e la discrasia tra la rendita proposta del contribuente e la rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati; in tal caso, infatti, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2 bis, è rispettato perchè l'atto di attribuzione della rendita si basa su dati forniti dal contribuente ed è quindi dallo stesso sostanzialmente già "conosciuto"; al contrario, l'avviso deve recare ìn allegato o deve riprodurre in motivazione l'atto di classamento quando la rendita attribuita sia basata su elementi di fatto diversi da quelli indicati dal contribuente;
3.2. nel caso di specie, per soddisfare il requisito di specificità, il motivo di cui trattasi avrebbe dovuto essere formulato con esatta precisazione – che invece è mancata – delle ragioni della discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita.
4. Il terzo motivo è infondato:
4.1 non corrisponde a quanto si legge nella sentenza la deduzione a base del motivo secondo cui la commissione avrebbe recepito "senza farne oggetto di autonoma valutazione" la ricostruzione in forza della quale l'Agenzia del Territorio è pervenuta a determinare la rendita; la commissione ha dato conto del fatto che la ricostruzione si basa sugli atti già presentati dalla Agenzia in primo grado, è "precisa e dettagliata" (esprimendo così un giudizio che implica autonoma valutazione) e non è infirmata dalla diversa ricostruzione della contribuente in quanto questa ricostruzione "è effettuata con modalità non conforme alle direttive dell'amministrazione in base alle quali i principi essenziali delle valutazioni trovano fondamento nella stima diretta".
5. In ragione di quanto precede il ricorso deve essere rigettato.
6. L'esito del giudizio non potrebbe essere modificato dalla presenza della Agenzia del Territorio; è pertanto inutile e contrasterebbe con il principio sancito dall'art. 111 Cost., della ragionevole durata del processo, integrare il contraddittorio nei confronti della stessa Agenzia, alla quale il ricorso non risulta essere stato notificato (Cass. n. 2723/2010).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso proposto dalla U. soc.coop. contro la sentenza n. 93/26/09 emessa dalla commissione tributaria regionale del Lazio il 8 luglio 2009.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2018
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