Cassazione, sentenza n. 6315 del 14/03/2018
Sentenza n. 6315 del 14/03/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 6315
- Data
- 14/03/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il diniego dell’agevolazione sull’imposta ipotecaria relativa a un’apertura di credito, fondato sulla clausola generale di recesso anticipato contenuta in un allegato; la CTR aveva invece attribuito prevalenza alla clausola speciale del contratto, che subordinava il recesso a fatti oggettivi predeterminati. La Cassazione precisa che l’interpretazione negoziale del giudice di merito è censurabile solo indicando specificamente i canoni violati o un effettivo vizio logico. Ritenute generiche le doglianze e congrua la motivazione regionale, dichiara inammissibili i motivi e rigetta il ricorso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
p..1 La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di liquidazione per campione (n. XXXX dell'1.02.2007) dell'imposta ipotecaria conseguente al mancato riconoscimento della agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, in relazione all'iscrizione d'ipoteca costituita a garanzia di un contratto di apertura di credito in c/c con atto del notaio M.C. del 27.08.2004, rep. n. (XXXXX): la ragione del diniego dell'agevolazione era costituita dalla previsione contrattuale di un recesso per giusta causa riconosciuto all'ente finanziatore anche prima della scadenza dei diciotto mesi di durata del contratto (art. 6, lett. c, all. A del contratto di finanziamento).
Il M.P.S. s.p.a. impugnava l'avviso impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, che accoglieva il ricorso con decisione confermata in appello dalla CTR della Sicilia, sul rilievo che il contratto stipulato dalle parti prevedeva, all'art. 6, la facoltà di recesso della banca ai sensi dell'art. 1456 c.c., in presenza di determinati fatti oggettivi predeterminati; l'art. 2 del contratto prevedeva, poi, che, per quanto non espressamente disciplinato dal contratto e dalle condizioni generali che regolavano il rapporto banca cliente, si applicavano le norme generali che regolavano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi. Nel documento di sintesi allegato al contratto, che riportava le norme generali che regolavano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi era prevista la facoltà per la banca di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito previo avviso di due giorni, peraltro non necessariamente in presenza di giusta causa o giustificato motivo. Osservava la CTR che, dovendosi interpretare le clausole del contratto le une per mezzo delle altre, si doveva ritenere che la previsione del recesso contenuta nell'art. 6 del contratto, che condizionava il recesso della banca al verificarsi di fatti oggettivi predeterminati, era norma speciale rispetto a quella contenuta nell'allegato costituente documento di sintesi delle norme generali che disciplinano i conti correnti di corrispondenza e che prevedeva il recesso ad nutum. Ciò in quanto, se le parti avessero inteso prevedere l'applicabilità della clausola che autorizzava il recesso ad nutum, secondo la previsione del documento di sintesi, non avrebbero avuto bisogno di inserire l'art. 6 nel contratto che prevedeva un'ipotesi di recesso particolare per ragioni oggettive.
Avverso la sentenza n. 349/16/11 della CTR della Sicilia, l'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato due motivi, cui resiste con controricorso La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a..
Motivi della decisione
p..2 L'Agenzia del Territorio lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e 17, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata laddove non ha considerato che la clausola del recesso ad nutum era stata sottoscritta dai contraenti, ignorando i principi affermati in materia dal giudice della nomofilachia.
p..3 Con il secondo motivo denuncia omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la sentenza impugnata in punto di interpretazione del contratto e delle clausole correlate, in quanto pur citando i disposti degli artt. 1363 c.c. e segg., in tema di interpretazione dei contratti, ha omesso di motivare in merito all'applicazione delle norme citate al caso concreto.
Si tratta di motivi suscettibili di considerazione congiunta, in quanto tutti basati – nella prospettiva della violazione di legge e della carenza motivazionale – sull'erronea interpretazione contrattuale da parte della commissione tributaria, con conseguente indebito riconoscimento dell'agevolazione di legge.
p..4 I motivi di ricorso sono inammissibili. La ricorrente ha censurato sotto il profilo della violazione di legge l'interpretazione del contratto compiuta dalla CTR, la quale ha ritenuto che, dovendosi interpretare le clausole le une per mezzo delle altre, la clausola contenuta nel documento di sintesi delle norme generali che disciplinano i conti correnti di corrispondenza, allegato al contratto, che prevedeva il recesso ad nutum, non poteva applicarsi per effetto della norma speciale prevista dall'art. 6 del contratto, che disciplinava un'ipotesi di recesso particolare per ragioni oggettive, posto che l'art. 2 del contratto prevedeva, poi, che, solo per quanto non espressamente disciplinato dal contratto e dalle condizioni generali che regolavano il rapporto banca cliente, si applicassero le norme generali che regolavano i conti correnti di corrispondenza ed i servizi connessi. Sennonchè mette conto considerare che la Corte di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici non è, peraltro; sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. n. 31122 del 29/12/2017; Cass. 03/09/2010, n. 19044; Cass. 12/07/2007, n. 15604; Cass. 07/03/2007, n. 5273; Cass. 22/02/2007, n. 4178). La CTR ha fatto applicazione di uno dei criteri di ermeneutica contrattuale e non è, dunque ammissibile la censura proposta dall'Ufficio poichè essa sottende una diversa e pur plausibile interpretazione che, tuttavia, non appare essere l'unica praticabile.
Va dato conto, peraltro, del fatto che il contratto di finanziamento può essere inscindibilmente connesso con quello conto corrente di corrispondenza e la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare il principio secondo cui la clausola di recesso ad nutum inserita nel contratto di conto corrente può, di fatto, estendere i suoi effetti al contratto di finanziamento poichè, nel momento in cui non fosse più possibile per il contribuente effettuare le rimesse sul conto corrente, si addiverrebbe alla risoluzione per inadempimento del contratto di finanziamento (Cass. n. 7254 del 2016). E va considerato che l'indagine sul collegamento negoziale va effettuata in applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nel testo anteriore alfa modifica operata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), secondo cui "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". La Corte di legittimità, invero, con numerose pronunce anche recenti (Cass. n. 21676 del 2017; n. 6758 del 2017; n. 1955 del 2015; n. 24594 del 2015; n. 3481 del 2014) considera preminente, nell'imposizione, la causa reale dell'operazione e l'effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguita dai contraenti, e ciò anche se rinveniente in pattuizioni collegate.
Nel caso che occupa, la mancata applicazione del criterio interpretativo basato sul D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, avrebbe potuto costituire oggetto di censura sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici applicati dal giudice di merito, ma tale censura non è stata proposta.
p..5. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata appare conforme a logica e congrua, posto che consente il controllo del procedimento logico seguito dalla CTR per giungere ad affermare la prevalenza della clausola di cui all'art. 6 del contratto rispetto a quella che prevedeva il recesso ad nutum contenuta nell'allegato A) in considerazione della prevalenza delle norme del contratto rispetto a quelle contenute nell'allegato prevista dall'art. 2 del contratto stesso.
p..6. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'agenzia del territorio a rifondere alle contribuenti le spese processuali che liquida in Euro 1.600,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018
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