Cassazione, sentenza n. 5771 del 09/03/2018

Sentenza n. 5771 del 09/03/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
5771
Data
09/03/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva un accertamento ICI per il 2002 fondato sulla rendita definita mediante conciliazione giudiziale, mentre la contribuente ne sosteneva l’applicabilità soltanto dal 2004. La Corte ha ritenuto che l’appello contenesse la parte censurata della decisione provinciale e le specifiche ragioni di critica, risultando quindi ammissibile ai sensi della disciplina processuale applicabile. Le argomentazioni sul merito formulate dalla commissione regionale dopo la declaratoria d’inammissibilità erano meramente aggiuntive e non sindacabili; la sentenza è stata cassata con rinvio per l’esame del merito dell’appello.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La società XXX Immobiliare spa, proprietaria di alcuni immobili siti in (XXXXX), alcuni dei quali in (XXXXX) ed altri in (XXXXX), proponeva la variazione del relativo accatastamento con quantificazione di una determinata rendita mediante procedura "Docfa", in data 18 gennaio 2001.

2. L'Ufficio tecnico erariale, con atto in data 8 settembre 2003, rettificava la rendita proposta.

3. Nello stesso anno la società proponeva ricorso e il conseguente procedimento si chiudeva con conciliazione giudiziale in data 14 febbraio 2004.

4. Nel frattempo, il 17 settembre 2002, l'amministrazione modificava la rendita catastale.

5. Il Comune di Roma, in data 10 novembre 2004, notificava alla società un avviso di accertamento per la maggiore imposta Ici relativa all'anno 2002, calcolata, relativamente agli immobili di (XXXXX), sulla base della rendita determinata in sede di conciliazione giudiziale.

6. La società impugnava l'avviso deducendo che tale rendita valeva per il calcolo Ici delle annualità decorrenti dal gennaio 2004 e non per l'annualità in questione (2002).

7. Il ricorso veniva respinto dalla commissione tributaria di Roma con sentenza 91/38/2009.

8. La società cooperativa XX , che nel frattempo aveva incorporato la XXX Immobiliare spa, proponeva appello davanti alla commissione tributaria regionale del Lazio.

9. La commissione, con sentenza 42/14/11, depositata il 27 gennaio 2011, dichiarava l'impugnazione, dapprima, "insuscettibile di esame nel merito" e inammissibile per carenza dei motivi richiesti dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25, non potendosi rinvenire in essa alcuna contestazione in riferimento alla sentenza impugnata ma solo la riproposizione delle doglianze contenute nel ricorso introduttivo, e poi, nel merito, infondata in quanto le rendite degli immobili in questione erano state determinate "sulla base della conciliazione giudiziale che si è conclusa con la determinazione delle relative rendite per un valore superiore rispetto alle rendite inizialmente proposte dalla società (XX) con procedura Docfa ma inferiori a quelle determinate dall'Ufficio a seguito di variazione del 17 settembre 2002 ed applicabili all'anno in contestazione (2002)".

10. La XX ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza suddetta.

11. Il Comune di Roma resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, la XX deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità del procedimento per inosservanza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, considerando che a tale articolo, e non al D.P.R. n. 636 del 1972 ("abrogato da venti anni"), debba farsi riferimento per valutare l'ammissibilità del ricorso e che il ricorso, valutato alla luce dell'art. 53, non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto esso riportava i passi decisivi della motivazione della sentenza di primo grado e individuava le ragioni per le quali gli stessi non potevano essere condivisi.

2. Con il secondo motivo di ricorso la XX deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo per avere la commissione fatto seguire alla premessa per cui l'impugnazione era insuscettibile di esame nel merito una declaratoria non di inammissibilità ma di rigetto.

3. Con il terzo motivo di ricorso, la XX lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., cpmma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, in relazione alla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, deducendo che la commissione ai sensi dell'art. 5 avrebbe dovuto applicare per il calcolo dell'Ici 2002, la rendita proposta con la dichiarazione Docfa ed ha errato nel ritenere invece applicabile la rendita concordata in sede di conciliazione così come la rendita rettificata dall'Ufficio il 17 settembre 2002 atteso che, ai sensi delle norme suddette, la rendita definita in sede conciliativa e la rendita attribuita dall'Ufficio valgono a calcolare l'Ici dall'anno di imposta successivo a quello di efficacia della definizione conciliativa (2004) e, rispettivamente, dall'anno successivo a quello della notifica al contribuente dell'atto attributivo (2003).

4. Con il quarto motivo, la XX lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito da ciò che l'imposta avrebbe dovuto essere quantificata in ragione della rendita individuata nella dichiarazione Docfa depositata il 18 gennaio 2002.

5. Il primo motivo è fondato:

5.1. l'atto di appello – il cui contenuto essenziale è riprodotto dalla Unicoop nel ricorso per cassazione – reca la trascrizione della parte della motivazione della sentenza di primo grado oggetto di censura e le ragioni della censura;

5.2. l'atto, contrariamente a quanto affermato dalla commissione tributaria regionale del Lazio, rispetta il requisito di ammissibilità sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, secondo cui "il ricorso in appello contiene i motivi specifici dell'impugnazione".

6. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.

7. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili:

7.1. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 3840 del 20 febbraio 2007, hanno infatti precisato che "qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere nè l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata".

8. Il ricorso, per quanto di ragione, deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rimessa alla commissione tributaria del Lazio perchè questa, in composizione diversa da quella che ha reso la sentenza impugnata, giudichi sul merito dell'appello proposto dalla XX sco. Coop., avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale di Roma n. 91/38/2009.

7. La commissione tributaria regionale provvederà sulle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2018

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