Cassazione, sentenza n. 5742 del 09/03/2018
Sentenza n. 5742 del 09/03/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5742
- Data
- 09/03/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un professionista contestava un accertamento che aveva disconosciuto alcuni costi per difetto di inerenza, censurando anche l’acquisizione della documentazione presso lo studio del depositario delle scritture contabili. La Cassazione ha ritenuto plausibile l’interpretazione della delega adottata dalla CTR: l’assistenza ai verificatori e la firma dei verbali comprendevano il consenso allo svolgimento del controllo presso il professionista depositario, senza ulteriori autorizzazioni. Le doglianze sull’inerenza dei compensi, della consulenza tecnica e del box auto miravano a una nuova valutazione delle prove; il ricorso è stato quindi rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Nei confronti dell'Avvocato P.A.C. veniva notificato avviso di accertamento per l'anno 2003, fondato su un processo verbale di constatazione, per la non inerenza di costi (voci da n. 1 a 12) per Euro 46.896,00 e per compensi non dichiarati per Euro 1.044,00 (rilievo n. 13 del processo verbale di constatazione).
2. Avverso tale avviso proponeva ricorso il P. dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso per i costi di cui alle voci nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10. Restavano privi di inerenza i costi di cui alle voci 8, 9, 11 e 12, per l'importo complessivo di Euro 37.882,60. Le spese di lite venivano compensate.
4. Avverso tale pronuncia proponeva appello il P..
5. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava il gravame, evidenziando che erano legittime le prove acquisite durante la verifica fiscale, anche se reperite non nello studio professionale dell'Avvocato, ma nei locali del soggetto depositario dei documenti contabili e fiscali, essendo intervenuta la delega del P. al rag. Po. ad assisterlo durante le operazioni di verifica ed a firmare i relativi processi verbali di verifica giornalieri, in quanto le scritture ed i registri contabili e fiscali si trovavano proprio presso lo studio Po., che la delega a sottoscrivere l'avviso non doveva essere allegata, che il Capo Area era stato nominativamente indicato nella delega, che le prove acquisite erano utilizzabili dall'Agenzia delle Entrate, che i costi relativi alle voci di cui ai numeri 8, 9, 11 e 12 non erano inerenti all'esercizio dell'attività professionale, che le spese di lite erano state correttamente compensate stante la sola riduzione di quanto chiesto con l'avviso di accertamento.
6. Avverso tale decisione presentava ricorso per cassazione il P..
7. L'intimata non notificava controricorso.
8. Il P. depositava memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, in quanto il ricorrente, con la delega, si è limitato a conferire al rag. Po. solo il potere di fornire assistenza ai funzionari dell'Agenzia delle entrate, ma non di acquisire documentazione presso lo studio professionale del delegato.
1.1. Tale motivo è inammissibile.
Invero, la delega prevedeva: "Il sottoscritto P….con riferimento alla verifica fiscale generale…delega il rag. Po.Fu. a fornire assistenza ai funzionari suddetti durante le operazioni di verifica ed a firmare i relativi p.v. di verifica giornalieri".
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale ha interpretato tale delega nel senso che, a seguito della firma del delegato sui processi verbali giornalieri e della sottoscrizione del delegante sul processo verbale di constatazione di chiusura, "non occorreva a tale scopo l'autorizzazione nè dell'autorità giudiziaria nè di quella amministrativa, e la delega al rag. Po., nella sua detta qualità, includeva anche il consequenziale consenso che la verifica si svolgesse nei locali di quest'ultimo".
Tale interpretazione dell'atto di delega è convincente e del tutto plausibile. Del resto, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 3, prevede che "Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta".
Il ricorrente, invece, propone una diversa interpretazione del contenuto dell'atto di delega predisposto in favore del Rag. Po., ma in tal modo propone una indagine di fatto che è riservata al giudice di merito.
Infatti, l'interpretazione dell'atto unilaterale, la quale consiste, allo stesso modo dell'ermeneusi del contratto, nell'accertamento della volontà del dichiarante, si risolve in un'indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche, sicchè non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale, operata dallo stesso giudice di merito, che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati (Cass. Civ., 19 dicembre 2006, n. 27168).
2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce violazione di legge ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, commi 1 e 2 e della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 2 e 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto era necessaria l'autorizzazione della autorità amministrativa, di quella giurisdizionale D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 52, comma 2, per eseguire la verifica fiscale in locali diversi da quelli nei quali l'esponente svolgeva l'attività oggetto di indagine.
2.1. Tale motivo è inammissibile.
Invero, il giudice di merito ha chiarito, con motivazione congrua ed esauriente, che la delega conferita al Rag. Po. ricomprendeva anche il consenso allo svolgimento delle attività di accertamento presso il soggetto che deteneva la documentazione fiscale e contabile, nel pieno rispetto, quindi, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 3.
3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla delega nominativa rilasciata dal Direttore delle Agenzia delle Entrate.
3.1. Tale motivo è inammissibile.
Invero, il Giudice di merito ha affermato, sul punto, con motivazione logica ed esauriente, che "l'Agenzia ha prodotto in primo grado copia della delega conferita dal Direttore al Capo area controllo nominativamente indicato nell'atto. Peraltro, come controdedotto dall'Agenzia senza contestazione sul punto da parte dell'appellante, questi, in data 28-9-2006, come risulta dal relativo verbale, ha potuto prendere visione di tutti i documenti oggetto della di lui richiesta di accesso del 12-9-2006, tra cui il provvedimento di delega che contiene la qualifica del delegato siccome inquadrato nella carriera direttiva".
Per la Suprema Corte, infatti, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass. Civ., 4 agosto 2017, n. 19547).
4. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la omessa, ovvero insufficiente, ovvero contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto due documenti comprovano "l'interlocuzione da egli intrattenuta con alcuni professionisti, facenti parte di studi esteri…", sicchè i costi relativi alla somma corrisposta alla XXXX & Co di (OMISSIS) sono inerenti all'attività professionale. Con lo stesso motivo si censura la decisione di merito per il mancato riconoscimento della inerenza dei costi sostenuti per il pagamento del compenso al consulente tecnico di parte e per la locazione di un box per l'auto.
4.1. Tale motivo è inammissibile.
Invero, la Commissione Regionale ha chiarito sul punto che "l'appellante riconosce che siffatti costi non risultano esposti in alcuna fattura…la documentazione prodotta non trova corrispondenza o attinenza con l'assunzione di specifiche prestazioni o incarichi richiesti da alcuna società…la maggior parte dei documenti….concernono rapporti con studi professionali esteri onde poter avviare attività di collaborazione e di consulenza, che non hanno alcuna evidente attinenza con la prestazione di cui alla fattura…".
Il ricorrente intende, riportando per intero il contenuto dei documenti, giungere ad una diversa interpretazione degli stessi, ma il giudice di merito ha fornito, anche in questo caso, una motivazione congrua e logica.
Le medesime considerazioni valgono per le ulteriori doglianze.
Infatti, con riferimento ai costi sostenuti per il pagamento del consulente tecnico di parte la Commissione Regionale ha affermato che "l'affidamento dell'incarico al CTP in una causa civile rientra nella disponibilità della parte che lo nomina con un atto sottoscritto dal suo rappresentante in giudizio: solamente la parte è obbligata al pagamento della prestazione svolta dal consulente tecnico il quale, in mancanza, ha azione civile diretta verso il cliente che lo ha nominato per ottenere il pagamento della prestazione eseguita, fatto salvo un diverso accordo fra difensore e cliente del quale, nel giudizio tributarlo, va data la prova scritta".
Quanto al canone di locazione per il box la Commissione Regionale ha affermato che "considerata l'ubicazione dell'autorimessa posta nelle immediate adiacenze dell'abitazione, non è ipotizzabile un uso dell'autovettura per esigenze professionali…".
In entrambi i casi la motivazione della decisione è logica ed esauriente, mentre il ricorrente propone una diversa valutazione degli atti istruttori, non consentita in sede di legittimità.
5. In assenza della presentazione di controricorso da parte dell'intimata non si provvede sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2018
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