Cassazione, sentenza n. 5722 del 09/03/2018
Sentenza n. 5722 del 09/03/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5722
- Data
- 09/03/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava l’accertamento IRPEF della plusvalenza derivante dalla cessione di una licenza taxi, sostenendo che l’Ufficio non avesse provato gli elementi presuntivi impiegati e che la CTR avesse trascurato la documentazione contraria. La Cassazione ha ribadito che la licenza è un bene immateriale strumentale dell’impresa e che, per un reddito non dichiarato, l’accertamento può utilizzare dati comunque acquisiti e presunzioni anche non qualificate. Ritenuta effettivamente esaminata la questione probatoria dalla CTR e parzialmente non autosufficiente la censura, la Corte ha rigettato il ricorso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
M.S., e per esso l'amministratore di sostegno M.C., propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l'appello, ha confermato la legittimità della pretesa avanzata con l'avviso di accertamento ai fini dell'IRPEF per l'anno 2004 con il quale veniva accertato, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, un maggior reddito pari a Euro 120.000, derivante dalla cessione di una licenza di taxi, da considerarsi come cessione di azienda, generante ai fini fiscali una plusvalenza imponibile ai sensi degli artt. 86 e 58 del tuir.
Il giudice d'appello ha infatti ritenuto che anche in sede contenziosa l'ufficio aveva "ulteriormente chiarito gli elementi di valutazione comparativa già enunciati nell'avviso di accertamento, descrivendo minuziosamente il bene ceduto e facendo riferimento alle valutazioni commerciali di altre (licenze di taxi) cedute ed operanti nel settore", ed utilizzando dati ritenuti attendibili (annunci pubblicitari, rilevazioni di mercato), aveva proceduto all'accertamento induttivo (anche tenendo conto delle cessioni delle licenze dei taxi che si aggirano intorno ad Euro 120.000), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, facendo riferimento a studi specifici sull'argomento e a dati reperiti presso le associazioni di categoria.
Ed ha ritenuto che "come accertato dall'ufficio il recupero a tassazione è di Euro 120.000" e che "tali redditi sono da ritenersi congrui in quanto la ricostruzione operata dall'Ufficio risulta provata con metodo pressochè appropriato e certo e l'amministrazione, a cui la prevalente dottrina attribuisce l'onere probatorio, ha dimostrato completamente la fondatezza della maggior pretesa avanzata attraverso una serie di riscontri oggettivi o con presunzioni discendenti da fatti gravi, precisi e concordanti".
L'Agenzia delle entrate ha depositato atto di mera costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
Motivi della decisione
Col primo motivo il contribuente denuncia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul primo motivo d'appello – con il quale aveva lamentato la "violazione del principio di valutazione delle sole prove offerte dalle parti del giudizio e per valutazione della prova mai prodotta in giudizio dall'ufficio" -, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, e censura la sentenza per aver "ritenuto che l'ufficio, che in primo e in secondo grado di giudizio nulla ha depositato a comprova della presunzione dedotta con l'accertamento impugnato, ma si è limitato solo a dedurre, abbia dimostrato e documentato la propria pretesa, mentre ritiene che esso ricorrente, che ha provato e documentato, si sia invece limitato a proporre mere osservazioni". In particolare si duole che l'ufficio, "tenuto alla dimostrazione della presunzione, ovvero tenuto a dimostrare l'esistenza dell'elemento noto, dal quale arrivare al fatto ignoto", non abbia depositato lo studio universitario dei docenti dell'Università della Tuscia sulle licenze dei taxi, sulla cui base, come si evincerebbe dall'avviso di accertamento, la stima della cessione della licenza per il 2002 sarebbe stata effettuata.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, censura la sentenza in quanto il giudice d'appello aveva l'onere di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e ciò non avrebbe fatto.
Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza ritenuto comprovata la pretesa fiscale pur non avendo l'ufficio provato e documentato nulla, e per aver invece ritenuto che il contribuente nulla abbia provato e documentato, pur avendo il ricorrente depositato, fin dal primo grado, documenti in prova contraria.
Il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
E' infondato in quanto il giudice d'appello non ha omesso di pronunciarsi sul motivo concernente la prova della pretesa.
La L. 15 gennaio 1992, n. 21 ("Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"), per quanto qui interessa, qualifica i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi come "titolari di impresa artigiana di trasporto" (art. 7) e prevede che la licenza è rilasciata dalle amministrazioni comunali (art. 8) e che la stessa, in presenza di determinate condizioni, può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 e in possesso dei requisiti prescritti (art. 9). In primo luogo, pertanto, il trasferimento della licenza è effettuato dall'autorità comunale, munita del potere di rilascio, su domanda del titolare e alla persona da lui indicata, previa verifica dei presupposti di legge; in secondo luogo, trattandosi, come detto, di attività d'impresa, alla "cessione" della licenza, effettuata con le indicate modalità, è applicabile la disciplina dettata dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86 (nel nuovo testo, vigente ratione temporis, già art. 54), secondo il quale concorrono alla formazione del reddito d'impresa le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei beni relativi all'impresa, costituendo la licenza un bene immateriale strumentale all'esercizio di tale attività.
Questa Corte ha tra l'altro chiarito come "la licenza per l'esercizio del servizio di taxi costituisce un bene primario nell'ambito dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività individuale di trasporto di persone ed il suo trasferimento, previsto dalla L. n. 21 del 1992, art. 9 che consente al titolare di ottenere la cd. volturazione da parte del comune, a determinate condizioni ed a favore di un terzo avente i requisiti di legge, realizza, se, come si presume, avviene a titolo oneroso, una plusvalenza che concorre alla formazione del reddito giusta il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 86, comma 1, risultando irrilevante, ai fini tributari, la nullità della cessione per contrasto con norme imperative" (Cass. n. 17476 del 2017).
Ne consegue che, qualora il reddito che si contesta non sia stato indicato in dichiarazione, si rende applicabile il disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. a), che, in tale ipotesi, abilita l'Ufficio ad utilizzare, ai fini dell'accertamento, dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (cfr. Cass. n. 21762 del 2017, in motivazione).
Nella specie, come si è visto supra, il giudice d'appello, all'esito dell'esame degli elementi acquisiti, ha ritenuto che anche in sede contenziosa l'ufficio aveva "ulteriormente chiarito gli elementi di valutazione comparativa già enunciati nell'avviso di accertamento, descrivendo minuziosamente il bene ceduto e facendo riferimento alle valutazioni commerciali di altre (licenze di taxi) cedute ed operanti nei settore", ed "utilizzando dati ritenuti attendibili (annunci pubblicitari, rilevazioni di mercato), aveva proceduto all'accertamento induttivo (anche tenendo conto delle cessioni delle licenze dei taxi che si aggirano intorno ad Euro 120.000), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, facendo riferimento a studi specifici sull'argomento e a dati reperiti presso le associazioni di categoria".
Ed ha ritenuto che "come accertato dall'ufficio il recupero a tassazione è di Euro 120.000" e che "i criteri usati per la determinazione del valore del bene trasferito utilizzati dall'ufficio e documentati oltre che nell'avviso contestato anche nel corso del procedimento, sono da ritenere congrui e accettabili"; che "tali redditi sono da ritenersi congrui in quanto la ricostruzione operata dall'Ufficio risulta provata con metodo pressochè appropriato e certo e l'amministrazione, a cui la prevalente dottrina attribuisce l'onere probatorio, ha dimostrato completamente la fondatezza della maggior pretesa avanzata attraverso una serie di riscontri oggettivi o con presunzioni discendenti da fatti gravi, precisi e concordanti".
Per converso, ha rilevato il giudice d'appello, nessuna prova contraria era stata fornita dal contribuente al fine di dimostrare l'inefficacia dei dati accertati dall'ufficio, essendosi questi "limitato a mere osservazioni che non hanno valenza probatoria". Il contribuente, infatti, come si evince dal ricorso, riconosce di aver ceduto la licenza, ma produce documentazione relativa al proprio cagionevole stato di salute, ed alle non felici condizioni economiche rilevate da dichiarazioni dei redditi, ma assuma che il detto trasferimento della licenza non sia stato a titolo oneroso.
Il motivo è poi in parte inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non viene riprodotto o trascritto per intero nel ricorso la motivazione dell'avviso, in relazione alla quale sarebbe stato possibile verificare gli atti richiamati ed i termini del rinvio, nonchè, alla stregua del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1 se, degli atti cui la motivazione dell'atto impositivo fa riferimento, "quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale".
Il motivo deve pertanto essere rigettato, con assorbimento dell'esame del secondo e del terzo motivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Il Collegio dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 11, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.800 per compensi di avvocato, oltre alle spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 11, comma 1 quater per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2018
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