Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 4384

Cassazione, sentenza n. 4384 del 14/02/2019

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE IVA all'importazione - Natura - Perdita dell'esenzione daziaria della merce importata - Conseguente perdita dell'IVA all'importazione - Esclusione - Condizioni.

La controversia concerneva dazi e IVA su merci introdotte in un deposito IVA mediante certificati di origine risultati falsi; il giudice regionale aveva ritenuto che l’irregolarità escludesse sia l’esenzione daziaria sia il regime IVA applicato mediante inversione contabile. La Cassazione distingue i due profili: la perdita dell’esenzione dai dazi non comporta una nuova esazione dell’IVA all’importazione quando la medesima imposta sia già stata assolta con reverse charge all’estrazione dal deposito. Accolti anche i rilievi sull’omesso accertamento della prescrizione, la Corte cassa le decisioni e rinvia alla CTR.

  • IVA
  • Reverse Charge
  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4406

Cassazione, sentenza n. 4406 del 14/02/2019

Sentenza n. 4406 del 14/02/2019

La questione riguardava la voce doganale applicabile a una centralina elettronica che, pur costituendo parte di un impianto d’irrigazione, ne regolava automaticamente il flusso dei liquidi. La Corte ha censurato la CTR per aver privilegiato la destinazione del componente e la disciplina dei prodotti misti, trascurando la voce specifica 9032 e la regola secondo cui le parti autonomamente comprese in una voce vi rientrano qualunque sia la macchina di destinazione. Accolto il primo motivo dell’Agenzia delle dogane e assorbito il secondo, ha cassato la decisione e rigettato nel merito il ricorso originario.

  • Imposte indirette
  • Estero
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4344

Cassazione, ordinanza n. 4344 del 14/02/2019

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - Obblighi dei contribuenti - Fatturazione delle operazioni - In genere operazioni inesistenti - Sovrafatturazione - Obbligo di pagamento dell'imposta - Sussistenza - Contrasto con l'ordinamento europeo - Esclusione - Fondamento.

L’Amministrazione contestava la detrazione dell’IVA esposta in fatture sovrastimate, mentre il giudice d’appello l’aveva ammessa valorizzando l’assenza di danno erariale e di condotte evasive accertate. La Cassazione afferma che, per il principio di cartolarità, l’emissione della fattura relativa a un’operazione oggettivamente inesistente o parzialmente difforme rende dovuta l’imposta indicata ed esclude la detrazione, finché il documento non sia tempestivamente rettificato o eliminato dal circuito giuridico. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza è cassata con rinvio per l’esame degli ulteriori profili di merito.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4405

Cassazione, sentenza n. 4405 del 14/02/2019

Sentenza n. 4405 del 14/02/2019

La controversia riguardava la classificazione doganale di programmatori elettronici che regolano il flusso negli impianti di irrigazione: la contribuente li considerava parti dell’impianto, mentre l’Ufficio li aveva ricondotti alla voce 9032 89 00. La Cassazione afferma che, quando il componente è autonomamente descritto da una specifica voce tariffaria, deve essere classificato in tale voce indipendentemente dalla macchina cui è destinato. Accolto il primo motivo dell’Amministrazione e assorbito il secondo, la sentenza d’appello è cassata e l’originario ricorso della contribuente rigettato, con compensazione integrale delle spese.

  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4404

Cassazione, sentenza n. 4404 del 14/02/2019

Sentenza n. 4404 del 14/02/2019

L’Ufficio doganale aveva classificato nella voce 9032 89 00 alcuni programmatori elettronici per impianti di irrigazione, mentre la contribuente sosteneva che, privi di autonomia funzionale, dovessero seguire la voce dell’impianto. La Cassazione ritiene decisiva la funzione di regolazione del flusso e applica la regola secondo cui una parte compiutamente riconducibile a una specifica voce tariffaria conserva tale classificazione qualunque sia la macchina cui accede. Il primo motivo è accolto, il secondo assorbito; cassata la decisione d’appello, viene rigettato nel merito il ricorso originario e sono compensate le spese.

  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4403

Cassazione, sentenza n. 4403 del 14/02/2019

Sentenza n. 4403 del 14/02/2019

La contribuente contestava le informazioni tariffarie vincolanti che qualificavano come apparecchi della voce 9032 89 00 due programmatori elettronici collegati a impianti di irrigazione; i giudici di merito li avevano invece considerati parti dell’impianto. Per la Cassazione, la destinazione del bene e la sua carenza di autonomia funzionale non prevalgono sulla specifica descrizione tariffaria della funzione di regolazione del flusso, dovendosi applicare la regola generale prevista per le parti classificabili autonomamente. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la Corte cassa la sentenza, rigetta il ricorso iniziale e compensa le spese.

  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4402

Cassazione, sentenza n. 4402 del 14/02/2019

Sentenza n. 4402 del 14/02/2019

La questione concerneva la voce doganale applicabile a una centralina che, mediante programmi informatici e collegamento alle elettrovalvole, regola il flusso di un impianto di irrigazione; la CTR l’aveva trattata come componente necessario dell’impianto. La Cassazione rileva che la funzione accertata corrisponde alla voce 9032 89 00 e che la regola relativa alle parti autonomamente comprese in una voce specifica prevale sul criterio sussidiario della destinazione. Il ricorso dell’Amministrazione è accolto sul primo motivo, con assorbimento del secondo, cassazione della sentenza e rigetto nel merito del ricorso della contribuente.

  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4401

Cassazione, sentenza n. 4401 del 14/02/2019

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE Tariffa doganale - Programmatore elettronico regolatore di flusso per gli impianti di irrigazione - Classificazione - Criteri.

La contribuente riteneva che i programmatori elettronici per impianti di irrigazione, non funzionando senza elettrovalvole e altri accessori, dovessero essere classificati come parti nella voce NC 8424 90 80; l’Ufficio aveva applicato la voce NC 9032 89 00. La Cassazione conferma che le caratteristiche merceologiche e la funzione di regolazione del flusso rendono applicabile la specifica voce 9032, anche se il bene accede a un’altra macchina. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri due, la sentenza è cassata e il ricorso originario rigettato, con spese compensate.

  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4400

Cassazione, sentenza n. 4400 del 14/02/2019

Sentenza n. 4400 del 14/02/2019

Dopo il rigetto del ricorso contro un accertamento analitico-induttivo relativo a IRAP, IRES e IVA, la contribuente chiedeva la revocazione della pronuncia di Cassazione, prospettando l’ignoranza di una sentenza penale assolutoria asseritamente passata in giudicato. La Corte esclude l’errore revocatorio: quel documento era stato prodotto inammissibilmente e, inoltre, il precedente ricorso era stato respinto perché le censure, formulate come violazioni di legge, investivano in realtà questioni di fatto, sicché l’asserita svista non era decisiva. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.

  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Accertamento fiscale
  • IRAP
  • IRES
  • IVA
N. 4399

Cassazione, sentenza n. 4399 del 14/02/2019

Sentenza n. 4399 del 14/02/2019

Il contribuente lamentava che i giudici di merito avessero esaminato soltanto il minor rimborso collegato a spese di ristrutturazione, omettendo di pronunciarsi sul distinto credito rivendicato per il minore reddito professionale dichiarato. La Cassazione non esamina nel merito tale doglianza, poiché il ricorso non riproduce integralmente i pertinenti passaggi degli atti processuali e non consente di verificare l’effettiva proposizione e riproposizione della domanda senza consultare i fascicoli. Anche il motivo sull’omesso esame delle prove segue la stessa sorte: il ricorso è dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese.

N. 4394

Cassazione, ordinanza n. 4394 del 14/02/2019

IVA Intracomunitaria - Accertamento - Evasione d'imposta - IVA all'importazione - Reverse Charge.

Gli avvisi recuperavano IVA all’importazione perché merci extracomunitarie erano rimaste sugli automezzi ed erano state introdotte nel deposito IVA soltanto sul piano documentale. La Cassazione conferma che il regime sospensivo richiede l’effettivo immagazzinamento, ma precisa che, se l’imposta è stata successivamente assolta mediante autofatturazione e registrazione in inversione contabile e non ricorre evasione, la violazione resta formale e l’Amministrazione non può duplicare il prelievo disconoscendo la detrazione. Sono quindi respinti i primi due motivi della contribuente e accolto il terzo, relativo alla duplicazione del carico impositivo.

  • IVA
  • Reverse Charge
  • Imposte indirette
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4390

Cassazione, sentenza n. 4390 del 14/02/2019

Sentenza n. 4390 del 14/02/2019

Il contribuente eccepiva la prescrizione e la decadenza del recupero di dazi e IVA relativi a importazioni del 2001; la CTR aveva ritenuto il termine triennale sospeso sino alla definitività della decisione penale per contrabbando. La Cassazione precisa che la proroga connessa a un fatto penalmente perseguibile opera soltanto se, entro tre anni dall’insorgenza dell’obbligazione doganale, sia formulata e trasmessa una notizia di reato idonea a collegare l’illecito al presupposto d’imposta. Il ricorso è accolto e la causa rinviata affinché la CTR compia tale verifica e stabilisca se l’azione fosse prescritta.

  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Imposte indirette
N. 4187

Cassazione, sentenza n. 4187 del 13/02/2019

Sentenza n. 4187 del 13/02/2019

Una cooperativa contestava l’ICI dovuta per il 2007 e il 2008 su un fabbricato inizialmente classificato D/8, invocando la successiva domanda di ruralità e la sua efficacia retroattiva; la CTR aveva escluso tale efficacia per un giudicato formatosi nel distinto contenzioso catastale. La Cassazione rileva che quel giudizio vedeva come controparte l’Agenzia del Territorio, mentre la controversia ICI coinvolgeva il Comune, sicché mancava l’identità delle parti necessaria al giudicato esterno. Accolto il primo motivo, la sentenza è cassata con rinvio per riesaminare l’applicabilità della disciplina sopravvenuta sulla ruralità.

  • Tributi locali
  • Immobili
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4186

Cassazione, sentenza n. 4186 del 13/02/2019

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI - ICI - Beni demaniali in concessione a consorzi di bonifica - Agenzia del Demanio - Legittimazione tributaria passiva - Esclusione - Fondamento.

Il Comune aveva notificato all’Agenzia del Demanio avvisi ICI per immobili demaniali affidati a un consorzio di bonifica, mentre i giudici di merito avevano escluso la legittimazione passiva dell’Agenzia. La Cassazione conferma che il consorzio, essendo obbligato per legge all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, dispone dei beni in base a un rapporto qualificabile come concessione e ne è quindi il soggetto passivo ai fini ICI. Il ricorso comunale è rigettato; resta assorbita la questione dell’eventuale esenzione degli immobili.

N. 4185

Cassazione, sentenza n. 4185 del 13/02/2019

Sentenza n. 4185 del 13/02/2019

Il giudizio riguardava un avviso di accertamento per maggiori ricavi, con conseguenti maggiori IRPEF e IRAP, che la CTR aveva ritenuto legittimo in riforma della decisione di primo grado. In pendenza del ricorso per cassazione, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, producendo la comunicazione del piano e la prova del pagamento di tutte le rate previste per il 2017 e il 2018. Preso atto del perfezionamento della definizione, la Cassazione dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

  • Pace Fiscale
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • IRPEF
  • IRAP
N. 4184

Cassazione, sentenza n. 4184 del 13/02/2019

Sentenza n. 4184 del 13/02/2019

I ricorrenti avevano chiesto la sospensione del giudizio di cassazione per aderire alla definizione agevolata delle controversie prevista dal decreto-legge n. 50/2017. La Corte aveva subordinato la sospensione al deposito tempestivo della domanda e della prova del versamento, adempimenti eseguiti entro il termine; successivamente, anche l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto l’estinzione. Poiché nessuna parte interessata aveva domandato la prosecuzione entro il termine previsto e risultavano integrati i presupposti della definizione, la Cassazione dichiara estinto il processo, con compensazione delle spese.

  • Pace Fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4183

Cassazione, sentenza n. 4183 del 13/02/2019

Sentenza n. 4183 del 13/02/2019

La controversia riguarda quattro accertamenti ICI su fabbricati di categoria D, per i quali la società aveva chiesto l’accatastamento molti anni prima dell’attribuzione e notificazione della rendita, continuando intanto a calcolare il tributo sui valori contabili. La Corte afferma che, dopo la richiesta di rendita, quella successivamente notificata è utilizzabile anche per le annualità ancora accertabili, mentre la disciplina sull’aggiornamento promosso dal Comune non si applica all’iniziativa spontanea del contribuente. Accolto il ricorso comunale, la sentenza regionale è cassata e gli avvisi sono confermati nel merito, ferme le esclusioni delle sanzioni.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 4182

Cassazione, sentenza n. 4182 del 13/02/2019

Sentenza n. 4182 del 13/02/2019

La controversia concerne la riduzione del 50% dell’ICI per un fabbricato dichiarato inagibile e non utilizzato, riconosciuta dalla CTR sulla base dell’autocertificazione corredata da una perizia asseverata. La Corte chiarisce che la dichiarazione sostitutiva può provare direttamente l’inagibilità, quale alternativa all’accertamento comunale, e che il regolamento locale contrario può essere disapplicato; tuttavia, in caso di contestazione, il contribuente deve dimostrare i presupposti dell’agevolazione. Poiché la CTR non aveva valutato il parere tecnico negativo del Comune né l’attendibilità temporale della perizia, la sentenza è cassata con rinvio per un nuovo esame comparativo.

  • Tributi locali
  • Agevolazioni Fiscali
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 4163

Cassazione, sentenza n. 4163 del 13/02/2019

Sentenza n. 4163 del 13/02/2019

La controversia riguarda il recupero di accise fondato sull’asserita sostituzione e cessione di alcole di origine uvica, desunta dalle analisi che avevano rilevato prodotto di diversa origine, mentre i ricorrenti invocavano l’assoluzione penale e negavano ammanchi quantitativi. La Corte ribadisce che il giudicato penale assolutorio non vincola automaticamente il processo tributario, nel quale possono rilevare presunzioni semplici, e rileva che le censure miravano a rivalutare fatti e risultanze istruttorie già apprezzati nel merito. Il ricorso è quindi rigettato integralmente, con conferma della decisione impugnata.

  • Imposte indirette
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4162

Cassazione, sentenza n. 4162 del 13/02/2019

Sentenza n. 4162 del 13/02/2019

L’accertamento IVA muoveva da movimenti finanziari non fatturati e da omissioni nelle scritture, che l’Ufficio riteneva indicativi di cessioni non dichiarate; la CTR aveva invece escluso la natura commerciale delle operazioni, qualificandole come finanziamenti interni a un gruppo societario. La Corte giudica assertiva e insufficiente tale motivazione e precisa che, a fronte di presunzioni idonee nella determinazione induttiva dei ricavi, spetta al contribuente offrire prova contraria. Esclude però che il verbale della Guardia di Finanza abbia fede privilegiata sulle valutazioni relative al gruppo: la sentenza è cassata con rinvio per un nuovo esame.

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