Cassazione, sentenza n. 4400 del 14/02/2019
Sentenza n. 4400 del 14/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4400
- Data
- 14/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Dopo il rigetto del ricorso contro un accertamento analitico-induttivo relativo a IRAP, IRES e IVA, la contribuente chiedeva la revocazione della pronuncia di Cassazione, prospettando l’ignoranza di una sentenza penale assolutoria asseritamente passata in giudicato. La Corte esclude l’errore revocatorio: quel documento era stato prodotto inammissibilmente e, inoltre, il precedente ricorso era stato respinto perché le censure, formulate come violazioni di legge, investivano in realtà questioni di fatto, sicché l’asserita svista non era decisiva. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Cassazione sez. SESTA-T ha respinto il ricorso promosso dalla contribuente A. S.r.l. avverso la sentenza della Regionale della Campania che aveva confermato la decisione della Provinciale che aveva a sua volta ritenuto legittimo l'avviso con il quale l'amministrazione, a mezzo di accertamento analitico induttivo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d), aveva recuperato a tassazione un maggiore imponibile ai fini IRAP IRES IVA 2008.
2. La Cassazione sez. SESTA-T, rilevata in via preliminare l'inammissibilità della produzione documentale della ricorrente, avvenuta con nota di deposito in data 11 maggio 2017, non ravvisando a riguardo l'applicabilità dell'art. 372 c.p.c., annotato altresì che si trattava di una sentenza penale di primo grado che non risultava passata in giudicato, riteneva infondati i due motivi di ricorso, entrambi formulati in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che con gli stessi venivano proposte, in realtà, censure in fatto, che avrebbero dovuto essere invece denunciate in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
3. A. S.r.l. proponeva ricorso per revocazione per errore di fatto, affidato ad un unico motivo; l'amministrazione resisteva con controricorso.
Motivi della decisione
1. Come anticipato in narrativa, A. S.r.l. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, addebitando alla Cassazione sez. SESTA-T di essere incorsa in un palese errore di fatto, dalla ricorrente individuato nella "assoluta ignoranza" della sentenza penale di assoluzione del suo legale rappresentante, atteso che "il suo contenuto coperto da giudicato, costituiva un ampio assolvimento dell'onere contro probatorio posto a suo carico".
1.1. Il ricorso è, all'evidenza, inammissibile:
1.2. sia perchè non può costituire errore di percezione, cioè una svista, l'oggettiva impossibilità per il giudice di prendere in considerazione l'esito favorevole di una penale sentenza, a causa dell'inammissibilità della sua produzione;
1.3. sia perchè, i due unici motivi di ricorso per cassazione, erano stati rigettati in quanto processualmente mal formulati, venendo così mancare, radicalmente, la decisività dell'invocato errore.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente A. S.r.l., a rimborsare all'ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 7.800,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2019
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