Cassazione, sentenza n. 4399 del 14/02/2019
Sentenza n. 4399 del 14/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4399
- Data
- 14/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente lamentava che i giudici di merito avessero esaminato soltanto il minor rimborso collegato a spese di ristrutturazione, omettendo di pronunciarsi sul distinto credito rivendicato per il minore reddito professionale dichiarato. La Cassazione non esamina nel merito tale doglianza, poiché il ricorso non riproduce integralmente i pertinenti passaggi degli atti processuali e non consente di verificare l’effettiva proposizione e riproposizione della domanda senza consultare i fascicoli. Anche il motivo sull’omesso esame delle prove segue la stessa sorte: il ricorso è dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Il contribuente ha impugnato la comunicazione di irregolarità a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, del Modello Unico 2006 sui redditi per l'anno d'imposta 2005.
Con tale provvedimento l'Amministrazione finanziaria informava il contribuente che in sede di liquidazione di imposta era stato rilevato un minor rimborso quantificato in Euro 624,00 rispetto a quello dichiarato in Euro 875,00 in ordine ad un intervento di ristrutturazione edilizia.
Il contribuente afferma di aver impugnato altresì il diniego di rimborso pari ad Euro.1.074,00 attestato con nota della direzione centrale dell'Agenzia delle entrate n. (OMISSIS) prot. (OMISSIS) del 26 giugno 2008, da lui asseritamente maturato in considerazione del minor reddito professionale conseguito e ritualmente esposto in dichiarazione.
Proposto appello avverso la sentenza di rigetto, il contribuente afferma poi (pag. 2, rigo 3 e ss. ricorso per cassazione) di aver rinunciato alla "errata domanda di rimborso delle spese di ristrutturazione", ma di dolersi che già la CTP non abbia statuito sulla domanda relativa tesa a veder rimborsato il predetto credito di Euro 1.074,00 in ragione del minor reddito professionale conseguito.
La CTR si pronunciava – rigettandola – sulla domanda relativa alla comunicazione di irregolarità di rateazione del rimborso per la ristrutturazione edilizia, ma nulla diceva sul diniego di rimborso del credito di imposta per minor reddito professionale conseguito.
Insorge il contribuente affidandosi a tre articolati motivi di ricorso.
E' rimasta intimata l'Amministrazione finanziaria.
In prossimità dell'udienza parte contribuente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2730 c.c., degli artt. 112, 115, 116, 277 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, art. 21, comma 2, art. 35, comma 3, art. 36, comma 2, n. 4, art. 53, art. 62, comma 2, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1.
In altri termini, si eccepisce non sia stata esaminata la seconda domanda, relativa al credito maturato per minor reddito professionale conseguito, limitando la decisione solo sulla domanda relativa al credito per ristrutturazione edilizia.
Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza o del procedimento per omesso esame di motivo e per omessa statuizione, in parametro all'art. 360 cod. cit., comma 1, n. 4.
Nella sostanza, si lamenta omissione di pronuncia sul capo di domanda relativo al credito maturato in ragione del minor reddito professionale conseguito, per essersi la CTR (come la CTP) attenute unicamente alla domanda inerente alla corretta rateazione del credito per ristrutturazione edilizia.
2. I motivi possono essere trattati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione.
Il ricorso non è assistito dai prescritti caratteri di autosufficienza poichè pur essendo indicati dove il motivo è stato proposto per la prima volta (ultimo paragrafo, prima pagina ricorso per cassazione), nonchè debitamente riproposto in appello (ultima riga, pag. 4 ricorso per cassazione), non vengono riprodotti i passi degli atti processuali. Il motivo è quindi inammissibile per violazione del criterio dell'autosufficienza.
Il motivo d'appello del quale si lamenta l'omesso esame non risulta infatti compiutamente riportato nella sua integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte (v. Cass. n. 17049/2015; n. 29368/2017).
3 Con il terzo motivo si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in parametro all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospettando la mancata valutazione e motivazione sulle prove offerte dal ricorrente circa il suo diritto al rimborso del credito per il minor reddito professionale conseguito.
Così come proposto il motivo segue le sorti dei precedenti.
In conclusione il ricorso è inammissibile e non vi è luogo a pronunciare sulle spese in ragione della mancata costituzione dell'intimata amministrazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2019
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