Cassazione, sentenza n. 4185 del 13/02/2019

Sentenza n. 4185 del 13/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
4185
Data
13/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio riguardava un avviso di accertamento per maggiori ricavi, con conseguenti maggiori IRPEF e IRAP, che la CTR aveva ritenuto legittimo in riforma della decisione di primo grado. In pendenza del ricorso per cassazione, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, producendo la comunicazione del piano e la prova del pagamento di tutte le rate previste per il 2017 e il 2018. Preso atto del perfezionamento della definizione, la Cassazione dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il contribuente propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 18/9/12 con cui la CTR per il Lazio, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate ritenendo la legittimità dell'avviso di accertamento con cui si contestavano maggiori ricavi con conseguente maggiorazione delle imposte IRPEF e IRAP.

2. Il contribuente ha depositato una copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, con. in L. n. 225 del 2016.

3. L'ente di riscossione ha comunicato l'importo ancora dovuto secondo un piano di pagamento, come risulta dalla documentazione allegata dallo stesso ricorrente.

4. Il contribuente ha fornito la prova di avere provveduto al pagamento delle tre rate previste per l'anno 2017, nonchè delle ulteriori due con scadenza nel 2018;

5. Ai sensi del D.L. citato, art. 6: "Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, comma 1, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 27, comma 1, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1 agosto 2017, gli interessi nella misura di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 21, comma 1".

6. La modalità della definizione della lite giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2019

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