Cassazione, sentenza n. 4163 del 13/02/2019

Sentenza n. 4163 del 13/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
4163
Data
13/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguarda il recupero di accise fondato sull’asserita sostituzione e cessione di alcole di origine uvica, desunta dalle analisi che avevano rilevato prodotto di diversa origine, mentre i ricorrenti invocavano l’assoluzione penale e negavano ammanchi quantitativi. La Corte ribadisce che il giudicato penale assolutorio non vincola automaticamente il processo tributario, nel quale possono rilevare presunzioni semplici, e rileva che le censure miravano a rivalutare fatti e risultanze istruttorie già apprezzati nel merito. Il ricorso è quindi rigettato integralmente, con conferma della decisione impugnata.

Testo della pronuncia

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la pronuncia impugnata valutato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1010 del 25 agosto 2011, nè la memoria difensiva della Distilleria F. e di M.N. in data 23 aprile 2012 che ne evidenziavano il rilievo assolutorio.

Secondo quanto argomentato, la sentenza costituiva un elemento decisivo per il giudizio, in quanto ha definito il procedimento penale instaurato a carico della M. a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e concluse con il verbale di constatazione del 5 dicembre 2006. La sentenza impugnata, invece, avrebbe illogicamente e contraddittoriamente dato rilievo alle ipotesi di reato contenute in tale verbale di constatazione, senza considerare che la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato, aveva assolto M.N., nella sua qualità di legale rappresentante della Distilleria F., da tutti i reati a lei ascritti per insussistenza del fatto.

I ricorrenti prospettano altresì la violazione dell'art. 112 c.p.c. anche con riferimento ai motivi dell'appello, che non sarebbero stati in alcun modo valutati dalla sentenza impugnata, la quale si è limitata a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado senza dare alcuna risposta alle censure contro di questa formulate con il gravame.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass. 24 novembre 2017, n. 28174).

Ne consegue che l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario (Cass. 28 giugno 2017, n. 16262; Cass. 23 maggio 2012, n. 8129).

Nel caso di specie, i giudici del gravame si sono conformati al costante orientamento di questa Corte, ritenendo che, sulla base dell'istruttoria compiuta e dei fatti precedentemente esaminati in motivazione, l'esito del processo penale – cui fa riferimento parte ricorrente nel presente motivo di doglianza – non poteva portare a un diverso convincimento.

Parte ricorrente, invero, mira a una inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie.

Inammissibile, per difetto di specificità, è il richiamo del tutto generico all'omessa pronuncia sui motivi d'appello, non specificando la doglianza quali profili del gravame proposto sarebbero stati omessi, lì dove la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore è stata prodotta solo nel corso del giudizio di impugnazione.

2. – Con il secondo motivo di ricorso ci si duole della violazione del T.U. n. 504 del 1995, artt. 2, 43 e 47, e dell'art. 2729 c.c..

Sostengono i ricorrenti che il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, comma 2, lett. b), con riferimento all'ammanco di prodotti alcolici in misura superiore a quella consentita, prende in considerazione esclusivamente l'aspetto quantitativo del prodotto. Nella specie, dagli atti acquisiti in giudizio risultava che non vi era alcuna differenza quantitativa del prodotto, in quanto la massa complessiva del prodotto alcolico in giacenza corrispondeva a quella risultante dai registri e a quella accertata nel corso dell'ultima verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane. La contestazione riguardava esclusivamente una differenza qualitativa, in quanto parte del prodotto, in base all'accertamento effettuato mediante risonanza magnetica nucleare, era risultato non di origine uvica, ma derivante dalla distillazione di altri prodotti agricoli (barbabietola, canna e mais). Non sarebbe dunque applicabile la presunzione di cui al D.Lgs. 504 del 1995, art. 2, comma 2, lett. b), posto che non era stato accertato alcun ammanco del prodotto, bensì solo una differenza qualitativa di parte dello stesso.

Nè poteva trovare applicazione il T.U. n. 504 del 1995, art. 43, comma 1, lett. a), che considera reato la sottrazione con qualsiasi mezzo dell'alcole ad accertamento o al pagamento dell'accisa. Tale norma, di carattere penale, non consente alcuna presunzione e, quindi, richiede la prova da parte dell'Agenzia delle dogane, ovvero l'accertamento da parte del giudice penale della suddetta sottrazione che era stata esplicitamente esclusa dal giudicato derivante dalla sentenza n. 1010/2011.

Si evidenzia, inoltre, che nella specie sarebbe stata inammissibilmente operata una presunzione di secondo grado, fondata su un'altra presunzione, poichè dall'accertamento della differenza qualitativa del prodotto alcolico si è presunto un ammanco quantitativo dell'alcole di origine uvica e, in via di ulteriore presunzione, l'illegittima cessione a terzi dell'alcole di origine uvica mancante, nonchè sempre presuntivamente la sua sostituzione con prodotto di diversa provenienza acquistato in nero di corrispondente quantità. Tale serie di presunzioni è stata effettuata senza alcun elemento probatorio, in presenza di elementi che la escludevano (sentenza n. 1010/2011).

Parte ricorrente sottolinea quindi l'assenza di elementi gravi precisi e concordanti atti a consentire l'applicazione della presunzione ex art. 2729 c.c.

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 4 aprile 2017, n. 8758).

Nel caso di specie, il motivo di ricorso, pur prospettando una violazione del T.U. n. 504 del 1995, artt. 2, 43 e 47, e dell'art. 2729 c.c., in realtà tende a una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, come l'accertamento delle caratteristiche organolettiche del prodotto sottoposto ad analisi rispetto a quello originario o la differenza quantitativa del prodotto, lì dove la pronuncia impugnata ha evidenziato la sussistenza dell'omessa comunicazione del trasferimento dell'acquavite e dell'alcol buon gusto, concludendo per l'avvenuta vendita del prodotto a seguito di analisi che hanno dimostrato la sussistenza di un bene qualitativamente diverso da quello dichiarato.

3. – Con il terzo motivo di ricorso si prospetta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

I ricorrenti, al riguardo, sottolineano come la sentenza ignori completamente la circostanza rilevante, risultante dagli atti acquisiti in giudizio, relativa al ritiro nel 2007, da parte dell'A. , presso lo stabilimento della Distilleria F., di tutto l'alcol di sua titolarità, ivi compreso quello che era emerso derivare da prodotti agricoli non uvici. Tale alcol era stato successivamente consegnato alla ditta aggiudicataria della gara indetta dalla stessa A., la quale non ha mosso alcun rilievo in ordine alla qualità del prodotto e ha pagato il prezzo di acquisto stabilito, pari a quello dei quantitativi di alcol di origine uvica.

Tale circostanza dimostrerebbe che la differenza qualitativa non aveva inciso sulla commerciabilità dell'alcol da parte dell'A., che aveva regolarmente immesso in consumo il prodotto con contestuale pagamento della relativa accisa.

3.1. – Il motivo è inammissibile.

Oltre a prospettare una inammissibile rivalutazione del merito, la doglianza contenuta nel terzo motivo difetta di specificità in relazione a quanto asseritamente prospettato senza alcun riferimento puntuale ai documenti che consentirebbero di riscontrare quanto dedotto.

4. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.

5. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, all'art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che si liquidano in Euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2019

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