Cassazione, sentenza n. 4186 del 13/02/2019

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI - ICI - Beni demaniali in concessione a consorzi di bonifica - Agenzia del Demanio - Legittimazione tributaria passiva - Esclusione - Fondamento.

Tipologia
Sentenza
Numero
4186
Data
13/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il Comune aveva notificato all’Agenzia del Demanio avvisi ICI per immobili demaniali affidati a un consorzio di bonifica, mentre i giudici di merito avevano escluso la legittimazione passiva dell’Agenzia. La Cassazione conferma che il consorzio, essendo obbligato per legge all’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, dispone dei beni in base a un rapporto qualificabile come concessione e ne è quindi il soggetto passivo ai fini ICI. Il ricorso comunale è rigettato; resta assorbita la questione dell’eventuale esenzione degli immobili.

Massima

In tema di ICI, nel caso di beni demaniali in concessione a consorzi di bonifica, vertendosi in un'ipotesi di possesso qualificato dal titolo esercitato da soggetti obbligati all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche ex art. 54 del r.d. n. 215 del 1933, la legittimazione tributaria passiva appartiene, avendo riguardo alla soggettività ai fini impositivi attribuita dall'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, al concessionario e non all'Agenzia del demanio.

Massima tratta dal CED della Cassazione

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Comune di Sant'Agata Bolognese propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 37/16/12 con la quale la commissione tributaria regionale della Emilia Romagna, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto infondati tre avvisi di accertamento notificati all'Agenzia del Demanio per omessa presentazione della dichiarazione e applicazione dell'ICI per gli anni 2003, 2004 e 2005.

2. La commissione tributaria regionale ha accertato il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia del Demanio, sollevata nel ricorso introduttivo e riproposta nell'appello incidentale; nel merito, ha riconosciuto sugli immobili oggetto di accertamento il diritto all'esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a); in particolare, ha accertato che si tratta di immobili intestati al Consorzio di Bonifica Reno – Palata a titolo di usufrutto, di cui è proprietario il Demanio dello Stato. Ha ritenuto, poi, che questi dovessero beneficiare dell'esenzione sul presupposto della "necessaria destinazione degli immobili all'esplicazione di funzioni pubbliche o della preordinazione degli stessi beni ad un uso programmato dall'Amministrazione pubblica".

3. L'Amministrazione Finanziaria non si è costituita.

4. Con il primo motivo il Comune lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, ritenendo l'inesistenza di un diritto di usufrutto in capo al consorzio, ovvero della sua posizione di concessionario; ritiene, viceversa, che l'Agenzia del Demanio sia il soggetto passivo dell'imposizione fiscale oggetto di accertamento.

5. Con il secondo motivo lamenta l'infondatezza dell'assunto contenuto nella motivazione relativo all'intassabilità per effetto della natura demaniale del bene; l'impugnazione è proposta al fine di evitare che sulla questione si formi il giudicato, in quanto l'eccezione era stata ritenuta assorbita nella sentenza impugnata.

6. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge per il mancato rilievo dell'inapplicabilità del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a).

7. Il primo motivo di ricorso è infondato, ed il suo rigetto confermativo della carenza di legittimazione tributaria passiva in capo al Demanio – determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze. Costituisce principio consolidato di legittimità, condiviso da questo collegio, che "in tema di imposta comunale sugli immobili, i beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica per l'espletamento della loro attività istituzionale sono assoggettati all'imposta, ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3; trattandosi di beni non meramente detenuti dai consorzi, ma da questi posseduti in quanto loro affidati in uso per legge in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica" (Cass. n. 19053 del 2014). Nella motivazione è, inoltre, chiarito che "Il rapporto tra i consorzi di bonifica e i beni del demanio loro affidati è in verità declinabile secondo lo schema della concessione a titolo gratuito; ed è un rapporto basato sulla stessa legge istitutiva dei consorzi (R.D. n. 215 del 1933), in correlazione con la funzione specifica, ivi loro assegnata, di "esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica" (del R.D. cit., art. 54). Derivando il titolo direttamente dalla legge, non era necessaria l'emanazione di un conseguente atto amministrativo propriamente concessorio.

In altre parole, i consorzi possiedono i beni demaniali in quanto quei beni sono loro affidati in uso per legge, in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica. Dacchè la relazione tra il consorzio e i beni, avente titolo nella legge, non può essere relegata nell'alveo della detenzione mera, come d'altronde è indirettamente confermato dall'essere i relativi contributi (alla spesa di esecuzione e manutenzione delle opere pubbliche) considerati esigibili dai consorzi stessi come oneri reali sui fondi dei contribuenti (R.D. n. 215 del 1993, art. 21).

Trattasi di possesso qualificato dal titolo.

Pertanto, ai fini dell'imposizione di cui è causa, rileva il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, come modificato dalla L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 3, secondo il quale soggetti passivi dell'Ici sono, da un lato, il proprietario degli immobili di cui all'art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, e dall'altro, "nel caso di concessione su aree demaniali", il soggetto concessionario."

8. Ha effettivamente errato, pertanto, il comune ad emettere gli avvisi di accertamento nei confronti dell'Agenzia del Demanio, soggetto non legittimato. Ne consegue che nessun accertamento sulla spettanza della esenzione può essere fatta nei confronti di soggetto non legittimato.

9. Da quanto osservato consegue il rigetto del ricorso. Nulla a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione dell'Agenzia del Demanio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2019

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