Cassazione, sentenza n. 4184 del 13/02/2019

Sentenza n. 4184 del 13/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
4184
Data
13/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

I ricorrenti avevano chiesto la sospensione del giudizio di cassazione per aderire alla definizione agevolata delle controversie prevista dal decreto-legge n. 50/2017. La Corte aveva subordinato la sospensione al deposito tempestivo della domanda e della prova del versamento, adempimenti eseguiti entro il termine; successivamente, anche l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto l’estinzione. Poiché nessuna parte interessata aveva domandato la prosecuzione entro il termine previsto e risultavano integrati i presupposti della definizione, la Cassazione dichiara estinto il processo, con compensazione delle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

CHE:

– i ricorrenti hanno impugnato con ricorso in cassazione la sentenza n. 4/15/11 della CTR per la Lombardia ed hanno depositato un'istanza di sospensione, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;

– la Corte ha disposto la sospensione del processo sino al 31 dicembre 2017, ove i ricorrenti avessero depositato, entro il 10 ottobre 2017, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;

– risulta agli atti la copia dell'istanza di definizione agevolata, nonchè del versamento degli importi dovuti, effettuato in data 2 ottobre 2017;

– l'Agenzia delle Entrate ha presentato una richiesta di estinzione del processo in data 26 maggio 2018.

Motivi della decisione

CHE:

Ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.

La parte interessata alla prosecuzione del giudizio, ne ha, viceversa, richiesto l'estinzione.

Sussistono tutti i presupposti richiesti dalla legge per la definizione in tal senso, a spese compensate, del giudizio ex art. 11 cit.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio sono compensate.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2019

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