Cassazione, sentenza n. 4162 del 13/02/2019
Sentenza n. 4162 del 13/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4162
- Data
- 13/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento IVA muoveva da movimenti finanziari non fatturati e da omissioni nelle scritture, che l’Ufficio riteneva indicativi di cessioni non dichiarate; la CTR aveva invece escluso la natura commerciale delle operazioni, qualificandole come finanziamenti interni a un gruppo societario. La Corte giudica assertiva e insufficiente tale motivazione e precisa che, a fronte di presunzioni idonee nella determinazione induttiva dei ricavi, spetta al contribuente offrire prova contraria. Esclude però che il verbale della Guardia di Finanza abbia fede privilegiata sulle valutazioni relative al gruppo: la sentenza è cassata con rinvio per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
Motivi della decisione
1. – In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dai controricorrenti, avendo l'Avvocatura Generale dello Stato notificato il ricorso a mezzo del servizio postale in data 18 luglio 2011, primo giorno seguente non festivo al 16 luglio 2011 in cui veniva a scadere il termine di cui all'art. 327 c.p.c., che cadendo di sabato è stato prorogato al lunedì successivo (art. 155 c.p.c., commi 4 e 5).
Come affermato da questa Corte, la disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 – che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato – si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso anche il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione (Cass. 16 novembre 2016, n. 23375; Cass. 31 maggio 2016, n. 11269).
La notificazione a mezzo posta deve dunque ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, pur restando in ogni caso fermo per il destinatario il principio che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio nei suoi confronti (Cass. 8 novembre 2013, n. 25138), come avvenuto nel caso di specie, essendosi le parti intimate regolarmente costituite.
2. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, cumulativamente, la violazione dell'art. 2700 c.c. e l'omessa o comunque insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).
Parte ricorrente, al riguardo, contesta la pronuncia nella parte in cui fonda il rigetto dell'appello sull'affermazione che le società resistente e la MA. sarebbero state parti di un unico gruppo e che le operazioni compiute sarebbero state ritenute di natura non commerciale proprio dalla Guardia di Finanza di Bari nell'ambito di un'altra verifica. Secondo l'Agenzia delle entrate, tali affermazioni risultano prive di ogni motivazione, avendo l'Agenzia delle entrate e l'accertamento della Guardia di Finanza avente quest'ultimo valore di fede privilegiata – escluso negli anni considerati l'appartenenza delle società all'unico gruppo M.. La Commissione tributaria regionale, peraltro, avrebbe dovuto precisare da quali documenti e secondo quale iter logico avesse raggiunto l'opposto convincimento affermato in sentenza.
La pronuncia impugnata, inoltre, non specifica quale verbale e quale accertamento della Guardia di Finanza attesterebbe la circostanza che le operazioni in contestazione rivestissero natura non commerciale, dando luogo a una motivazione del tutto generica e illegittima, potendo tali accertamenti essere riferiti a società diverse.
I giudici del gravame non avrebbero tenuto in alcun conto gli apprezzamenti dell'Ufficio da cui si evinceva che la stessa S.r.l. MA. non era stata in grado di esibire la pertinente documentazione fiscale nè la relativa documentazione di supporto e che la medesima società ha intrattenuto rapporti commerciali con la (OMISSIS) s.r.l. e con le altre società che non trovano riscontro nelle scritture contabili. Parte ricorrente evidenzia, inoltre, che l'oggetto sociale della MA. non prevedeva alcuna facoltà di finanziamento a terzi, nè risultavano essere state apportate sui registri sociali delle autorizzazioni preventive di detti pagamenti. Tali elementi avrebbero dovuto indurre la Commissione tributaria regionale a condividere l'accertamento compiuto dall'amministrazione finanziaria che escludeva la presenza di un'attività di finanziamento interna a un gruppo societario, che comunque avrebbe dovuto regolarmente emergere nella documentazione e nella contabilità, mentre la situazione riscontrata appariva indicativa di un mero globale occultamento contabile e fiscale delle attività economiche svolte.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e degli artt. 2697 e 2727 e ss. c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
La ricorrente sottolinea che la Commissione tributaria regionale non ha considerato che la presenza di movimenti finanziari non fatturati, correnti tra società che per espressa attestazione della Guardia di Finanza non appartenevano allo stesso gruppo, determinava legittimamente una ragionevole presunzione di cessione di beni non fatturata. Tali elementi, unitamente all'oggetto sociale della MA. e all'assenza di annotazioni sui registri sociali, evidenziavano una ragionevole e legittima presunzione a sostegno della tesi dell'Ufficio, che spettava alle parti contrastare con idonea prova contraria.
2.1. – I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente correlati, sono fondati riguardo al vizio di motivazione e al riparto dell'onere della prova.
La Commissione tributaria regionale, infatti, ha respinto in maniera assertiva le doglianze dell'Amministrazione senza dar conto dei rilievi formulati in atti e riportati riassuntivamente nel ricorso per cassazione, attribuendo – al contrario – valore decisivo per escludere la natura commerciale delle operazioni contestate agli esiti di altri accertamenti che la Guardia di Finanza avrebbe effettuato, senza fornire sul punto alcuna specificazione delle parti coinvolte e del tipo di accertamento compiuto.
Il giudice del gravame ha finito per invertire l'onere probatorio gravante sulle parti, ponendo a carico dell'Amministrazione l'onere di fornire una prova sufficientemente certa per escludere la correttezza dell'impostazione contabile della società, allorquando, a fronte di presunzioni di segno contrario che secondo la prospettazione riportata in ricorso, e sottratta all'apprezzamento di merito del giudice di legittimità, evidenziavano la presenza di omissioni nelle annotazioni contabili relative ai registri Iva, al libro giornale e alle fatture – sarebbe stato onere del contribuente fornire la prova contraria.
In tema di Iva, nel caso di determinazione in via induttiva dei ricavi, è onere del contribuente provare i fatti modificativi della pretesa esercitata dall'amministrazione finanziaria, mediante l'allegazione degli elementi reddituali idonei a incidere negativamente sulla stessa, senza che tale obbligo possa essere sostituito da un apprezzamento discrezionale operato d'ufficio dal giudice tributario, vincolato a pronunciare la propria decisione iuxta alligata et probata partium (Cass. 4 dicembre 2015, n. 24778).
Per contro, non può essere condivisa la prospettazione dell'Ufficio in merito alla fede privilegiata ex art. 2700 c.c. del processo verbale di constatazione in merito all'appartenenza delle società all'unico gruppo, in quanto circostanza oggetto di apprezzamento da parte della Guardia di Finanza, ma che il giudice del gravame avrebbe comunque dovuto considerare, assumendo il processo verbale un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati (Cass. 24 novembre 2017, n. 28060).
Il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese, mentre, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi – e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi esso fa fede fino a prova contraria e, in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi.
3. – La sentenza impugnata va cassata nei limiti di cui motivazione, con rinvio alla Commissione tributaria regionale competente, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 2 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2019
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