Cassazione, sentenza n. 4183 del 13/02/2019

Sentenza n. 4183 del 13/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
4183
Data
13/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguarda quattro accertamenti ICI su fabbricati di categoria D, per i quali la società aveva chiesto l’accatastamento molti anni prima dell’attribuzione e notificazione della rendita, continuando intanto a calcolare il tributo sui valori contabili. La Corte afferma che, dopo la richiesta di rendita, quella successivamente notificata è utilizzabile anche per le annualità ancora accertabili, mentre la disciplina sull’aggiornamento promosso dal Comune non si applica all’iniziativa spontanea del contribuente. Accolto il ricorso comunale, la sentenza regionale è cassata e gli avvisi sono confermati nel merito, ferme le esclusioni delle sanzioni.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La soc. C. srl, esclusiva proprietaria di due immobili ubicati in Comune di Sirone (LC), impugnava quattro avvisi di accertamento con i quali l'Amministrazione comunale liquidava la maggiore imposta ICI, oltre interessi e sanzioni amministrative, relativi agli anni di imposta 2006, 2007, 2008 e 2009.

2. Le adite Commissioni Tributarie Provinciali di Lecco, in accoglimento parziale dei ricorsi, dichiaravano non dovute le sanzioni ma confermavano la maggiore imposta applicata conformandosi al principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza nr. 3160/2011 la quale ha affermato che gli effetti dell'attribuzione della rendita catastale decorrono dalla data di accatastamento e non da quella successiva della notifica della rendita attribuita con eventuale conguaglio a carico del contribuente.

2. Proponeva distinti appelli il contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riuniti i ricorsi, con sentenza del 26.9.2012, in accoglimento degli appelli, annullava gli atti impositivi e compensava le spese, ritenendo che, sulla scorta del modificato quadro normativo con l'entrata in vigore della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, del corretto comportamento serbato dal contribuente e dell'imputabilità alla Pubblica Amministrazione della ritardata attribuzione della rendita catastale, non sussistessero i presupposti per l'applicazione retroattiva della maggiore imposizione fiscale.

3. Avverso la sentenza della CTP ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Sirone affidandosi a tre motivi. Ha resistito la soc. La C. srl depositando controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo denuncia l'Ente territoriale violazione o falsa applicazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, delle norme di cui al D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 5, comma 3, della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 337 e 336, della L. n. 342 del 2000, art. 74, degli artt. 3, 53 e 97 Cost., dello Statuto del contribuente, artt. 5 e 6.

In particolare si rileva che l'affermazione contenuta nella sentenza di secondo grado che fa decorrere l'efficacia degli effetti dell'attribuzione catastale di un fabbricato classificato nel gruppo catastale "D", non iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, dalla notifica del provvedimento dell'Agenzia Territoriale e non dalla data di richiesta dell'accatastamento si pone in contrasto con la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, nella interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalle Sezioni Unite della Cassazione. Alcuna rilevanza nella vicenda tributaria oggetto di controversia avrebbe la normativa di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, richiamata nell'impugnata sentenza.

1.1. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53, 27 e 55, e art. 112 c.p.c., per non avere la CTR provveduto sulla eccezione sollevata dall'Ente locale impositore di inammissibilità dell'atto di appello per carenza di specifici motivi di impugnazione.

1.2 Con il terzo motivo, rubricato "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio ex art. 360 c.p.c., n. 5", la ricorrente si duole del fatto che l'impugnata sentenza sarebbe inficiata da una patente contraddizione avendo assunto in una parte della motivazione che C. srl, sino alla ricezione degli accertamenti avesse correttamente determinato e versato l'ICI utilizzando le risultanze contabili ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, ed avendo sostenuto implicitamente in altra parte della motivazione che la decisione in concreto fosse stata rimessa ad altra norma, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1. Risulta acclarato in punto di fatto: a) che la soc. C. srl, esclusiva proprietaria di due immobili ubicati in Comune di Sirone (LC),il primo alla (OMISSIS), il secondo alla (OMISSIS), abbia depositato presso la competente Agenzia del Territorio richiesta di accatastamento rispettivamente in data 24.2.1983 ed in data 24.7.1991; b) che solo in data 24.8.2010 e 15.3.2011 l'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Lecco abbia attribuito ad entrambi gli immobili le rendite catastali; c) che sino alla ricezione degli accertamenti con la notifica della rendita catastale attribuita la società abbia determinato e versato l'Ici sui due immobili di categoria "D" utilizzando per il calcolo del tributo le risultanze contabili ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3; d) che, sulla base dei dati del classamento l'Ufficio competente abbia emesso avvisi di accertamento dell'imposta calcolata sulla rendita catastale, risultata superiore al "valore di libro" applicato dalla società, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3.

2.2 La materia di cui è processo risulta disciplinata dal D.Lgs. cit., art. 5, comma 3, in forza del quale "per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato dalla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art 7, comma 3…" e dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, ai sensi del quale "a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui allo stesso D.Lgs., art. 2, comma 3. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati".

Nell'interpretare tali disposizioni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare il seguente principio di diritto "in tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge".

Le Sezioni Unite hanno, inoltre, precisato che l'espressione "sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione" vada intesa nel senso che la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia ("indica", cioè, "inequivocabilmente l'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata") senza che vi fosse alcuna volontà legislativa di attribuire alla notifica "ai soggetti intestatari della partita" del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè ex nunc) e non meramente accertativa della concreta "situazione catastale" dell'immobile. Non si esclude, quindi, l'utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d'imposta per così dire "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso".

Ai principi di diritto sopra enunciati si è uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le tante le più recenti Cass. Nr. 11472/2018, 14402/2017).

2.3 L'opposta interpretazione seguita dalla Commissione regionale fa leva sulle disposizioni normative introdotte dalla L. 30 dicembre 2014, n. 311, art. 1, commi 337 e 336, (finanziaria 2005) che avrebbero "definitivamente sancito la configurazione del sistema dei rapporti tra contribuente ed amministrazioni preposte alla determinazione delle rendite catastali nel senso che la deroga alla efficacia ex nunc degli atti di attribuzione e modificazioni delle rendite-decorrente solo dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita, ai sensi dell'art. 74 – è prevista ai fine di sanzionare la renitenza all'obbligo di presentazione della denuncia catastale".

In realtà le norme citate nella sentenza consentono ai Comuni di avvalersi motu proprio di uno strumento procedurale per promuovere l'adeguamento catastale alla reale situazione del patrimonio immobiliare al fine di garantire maggiore equità fiscale e contrastare fenomeni di evasione fiscale.

Ne consegue che, come insegna questa Corte (cfr. Cass. 4336/2015), la disciplina di cui alla L. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, si applica nel caso in cui sia il Comune a richiedere ai titolari dei diritti reali la presentazione di atti di aggiornamento per immobili non dichiarati in catasto.

Nella fattispecie in esame non si verte nella suesposta ipotesi in quanto l'attribuzione catastale agli immobili di proprietà della soc. C. srl non è avvenuta su richiesta del Comune secondo la procedura disciplinata dalla L. citata, art. 1, comma 336, ma è il risultato di una iniziativa assunta dalla società C. srl con il deposito negli anni 1983 e 1991 presso il competente ufficio la richiesta di classamento dei beni.

Ne consegue quindi che l'impugnata sentenza si è erroneamente discostata dal principio enunciato dalla S.U. con la pronuncia n. 3160/2011.

3. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo.

La sentenza di appello va quindi cassata e la lite può essere decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti, con conferma dei quattro avvisi di accertamento con i quali l'Amministrazione comunale liquidava la maggiore imposta ICI, eliminate le sanzioni conformemente a quanto statuito dalla CTP di Lucca.

Sussistono i presupposti, in considerazione delle alterne vicende del giudizio di merito, per compensare le spese dei gradi di giudizio di merito, mentre quelle relative al giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta i ricorso introduttivi salvo che in punto sanzioni.

Compensa interamente tra le parti le spese relative ai giudizi di merito e condanna la soc. C. srl alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.900 per compensi oltre accessori di legge e rimborso forfettario.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2019

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