Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 9591

Cassazione, sentenza n. 9591 del 5/04/2019

Sentenza n. 9591 del 05/04/2019

L’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato un leasing finanziario nautico come vendita simulata dell’imbarcazione, contestando l’applicazione della base imponibile IVA forfetaria e allegando anomalie quali maxicanone elevato e prezzo di riscatto ridotto. La CTR aveva invece ravvisato un effettivo leasing, sorretto da interessi economici propri del concedente, ed escluso l’abuso del diritto. La Cassazione giudica le censure in parte inammissibili, perché dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti e del contratto, e in parte infondate, poiché la motivazione non è apparente: il ricorso è rigettato.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Imprese
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 9420

Cassazione, sentenza n. 9420 del 4/04/2019

Sentenza n. 9420 del 04/04/2019

La contribuente chiedeva la revocazione della precedente pronuncia che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito della documentazione attestante la notificazione postale della sentenza impugnata. La Cassazione ha escluso un errore revocatorio: l’assenza della relata era stata correttamente percepita e la questione, già controversa, richiedeva valutazioni giuridiche incompatibili con l’errore di fatto; anche nella notificazione diretta per posta occorreva depositare un riscontro, quale la busta, l’avviso o un’attestazione postale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

N. 9419

Cassazione, sentenza n. 9419 del 4/04/2019

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito di impresa - Spese per attività costituenti fatti di reato dichiarati prescritti - Indeducibilità automatica - Esclusione - Fondamento.

L’accertamento aveva recuperato costi d’impresa ritenuti direttamente impiegati in attività qualificabili come delitto non colposo, dopo che il procedimento penale si era concluso per prescrizione. La Cassazione ha escluso che la prescrizione comporti automaticamente l’indeducibilità: il giudice tributario deve verificare incidentalmente la rilevanza penale della condotta e non può fondarsi sul solo astratto richiamo alla disciplina doganale, dovendo esaminare concretamente le fasi di lavorazione contestate. Accolti i primi due motivi e assorbiti gli altri, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR.

N. 9418

Cassazione, sentenza n. 9418 del 4/04/2019

Sentenza n. 9418 del 04/04/2019

L’accertamento imputava alla socia, in proporzione alla partecipazione, i ricavi non contabilizzati definitivamente accertati presso una società a ristretta base. La Cassazione ha ribadito la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili, superabile provando che i ricavi furono accantonati o reinvestiti oppure che il socio rimase estraneo alla gestione; il mero pareggio contabile non basta. Poiché la CTR aveva concretamente esaminato i documenti prodotti, giudicandoli inidonei a fornire tale prova, la Corte ha rigettato il ricorso e confermato l’accertamento sul reddito di partecipazione.

  • Società di capitali
  • Accertamento fiscale
  • IRPEF
  • Contenzioso
N. 9417

Cassazione, sentenza n. 9417 del 4/04/2019

Sentenza n. 9417 del 04/04/2019

L’accertamento IRPEF, IVA e IRAP era fondato sugli studi di settore; la CTR, dopo il contraddittorio, aveva riconosciuto alcune giustificazioni del contribuente e ridotto del 25% i maggiori redditi accertati. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla motivazione dell’atto, ma ha rilevato che il giudice regionale aveva omesso di valutare la documentata impossibilità di lavorare per otto mesi a causa dello stato di salute, circostanza potenzialmente decisiva rispetto allo scostamento. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla CTR per un nuovo esame.

N. 9416

Cassazione, sentenza n. 9416 del 4/04/2019

Sentenza n. 9416 del 04/04/2019

La CTR aveva confermato integralmente un accertamento IRES, IVA e IRAP basato sugli studi di settore, qualificando come presunzioni già gravi gli scostamenti rilevati e reputando insufficienti le giustificazioni della società. La Cassazione ha chiarito che, per l’annualità anteriore al 2007 oggetto del giudizio, gli standard generano presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza emergono soltanto dal contraddittorio, e che occorreva valutare adeguatamente le specifiche circostanze addotte dalla contribuente. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati e la sentenza cassata con rinvio alla CTR.

  • Accertamento fiscale
  • Imprese
  • IRES
  • IVA
  • IRAP
  • Processo tributario
N. 9415

Cassazione, sentenza n. 9415 del 4/04/2019

Sentenza n. 9415 del 04/04/2019

La controversia riguardava due cartelle per IRPEF, IVA e IRAP, annullate dalla Commissione regionale perché l’Ufficio, dopo l’istanza di accertamento con adesione, non aveva invitato il contribuente a comparire. La Cassazione afferma che la mancata convocazione non determina la nullità del procedimento, poiché tale sanzione non è prevista dalla legge. Dopo la rinnovazione della notifica disposta nel giudizio di revocazione, accoglie quindi il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

N. 9413

Cassazione, sentenza n. 9413 del 4/04/2019

Sentenza n. 9413 del 04/04/2019

Una società aveva chiesto il rimborso dell’IRES versata per il 2004-2007, sostenendo l’illegittimità della totale indeducibilità dell’IRAP; i giudici di merito avevano respinto la domanda richiamando le modifiche normative sopravvenute, considerate soltanto rispetto ai dubbi di costituzionalità. La Cassazione rileva che la Commissione regionale avrebbe dovuto verificare anche l’incidenza concreta e retroattiva di tali disposizioni sul diritto al rimborso. Accoglie pertanto il ricorso, cassa la sentenza e rinvia per gli accertamenti di fatto e la valutazione della disciplina applicabile.

  • IRES
  • IRAP
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 9235

Cassazione, sentenza n. 9235 del 3/04/2019

Sentenza n. 9235 del 03/04/2019

La Commissione regionale aveva ridotto del 25% il maggior valore attribuito a un’area edificabile compravenduta, contrapponendo alla stima dell’Ufficio una successiva valutazione di soggetti ritenuti indipendenti. Le società contribuente denunciavano errori nella datazione della stima e nei beni utilizzati per la comparazione, ma la Cassazione rileva che le censure non indicavano le norme violate né investivano adeguatamente la motivazione decisiva. Poiché i motivi tendevano a ottenere una nuova valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • Accertamento fiscale
  • Immobili
  • Imprese
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 9234

Cassazione, sentenza n. 9234 del 3/04/2019

Sentenza n. 9234 del 03/04/2019

La Commissione regionale aveva annullato due accertamenti IRES e IRAP perché notificati oltre il termine ordinario, ritenendo inapplicabile una successiva pronuncia costituzionale e strumentale la denuncia penale presentata dall’Ufficio. La Cassazione chiarisce che l’interpretazione resa dalla Corte costituzionale orienta anche i giudizi già pendenti e che la pretestuosità della denuncia, rilevante per il raddoppio dei termini, non può desumersi automaticamente dal solo ritardo. Accoglie il ricorso e rinvia per un nuovo esame, precisando tuttavia che il raddoppio non opera per l’IRAP, le cui violazioni non sono assistite da sanzioni penali.

  • Accertamento fiscale
  • IRES
  • IRAP
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 9233

Cassazione, sentenza n. 9233 del 3/04/2019

Sentenza n. 9233 del 03/04/2019

Una società contestava gli accertamenti ICI su un’area edificabile, sostenendone la natura pertinenziale rispetto a un opificio, l’insufficiente motivazione degli atti e l’omessa comunicazione comunale dell’edificabilità. La Cassazione afferma che la sola graffatura catastale non prova la pertinenza, che richiede una destinazione effettiva e durevole al servizio del fabbricato; rileva inoltre che gli avvisi esponevano dettagliatamente i valori comparativi. Poiché l’eventuale omissione della comunicazione non invalida l’atto in assenza di un concreto pregiudizio difensivo, rigetta integralmente il ricorso.

  • Tributi locali
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 9232

Cassazione, sentenza n. 9232 del 3/04/2019

Sentenza n. 9232 del 03/04/2019

Dopo l’annullamento giudiziale di un primo accertamento ICI, ancora impugnabile, il Comune aveva annullato l’atto in autotutela ed emesso un nuovo avviso riferito a una superficie più ampia. La Cassazione esclude che l’autoannullamento costituisse acquiescenza alla precedente sentenza e ribadisce che l’Amministrazione può sostituire un atto viziato entro i termini di decadenza, purché non sia intervenuto il giudicato. Conferma inoltre che un’area edificabile può essere valutata nel suo complesso, considerando con indici medi anche gli spazi destinati a infrastrutture e servizi, e rigetta il ricorso.

  • Tributi locali
  • Autotutela
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 9231

Cassazione, sentenza n. 9231 del 3/04/2019

Sentenza n. 9231 del 03/04/2019

La società impugnava una cartella sostenendo di non avere ricevuto l’avviso di rettifica presupposto e denunciando vizi del giudizio celebrato quando, cessato il fallimento, era tornata in bonis. La Cassazione rileva però che l’impugnazione dell’avviso era stata definitivamente decisa con altra sentenza, sicché la legittimità della pretesa era coperta dal giudicato. Poiché la cartella conseguente a un atto impositivo definitivo è contestabile soltanto per vizi propri, salvo che rappresenti la prima conoscenza della pretesa, circostanza esclusa nel caso concreto, il ricorso è rigettato.

  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Procedure concorsuali
N. 9230

Cassazione, sentenza n. 9230 del 3/04/2019

Sentenza n. 9230 del 03/04/2019

La controversia riguardava la classificazione doganale di cartucce toner e unità di stampa importate, che l’Amministrazione aveva ricondotto a una voce soggetta a dazio del 6%; il giudice del rinvio aveva confermato gli atti. La società denunciava una motivazione contraddittoria e la violazione del principio già enunciato dalla Cassazione. La Corte ritiene invece che, pur espressa in modo oscuro, la motivazione fosse comprensibile e coerente nell’attribuire rilievo essenziale alla presenza dell’inchiostro ai fini della classificazione tariffaria; dichiara quindi inammissibile il motivo e rigetta il ricorso.

  • Imposte indirette
  • Estero
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 9219

Cassazione, sentenza n. 9219 del 3/04/2019

Sentenza n. 9219 del 03/04/2019

La controversia riguardava il recupero dell’IVA sui servizi di trasporto di beni importati da San Marino, che l’Amministrazione riteneva imponibili per la mancata separata indicazione del costo e l’assenza di controllo doganale. La Cassazione afferma che la non imponibilità richiede che il corrispettivo del trasporto sia compreso nella base imponibile dell’operazione principale, senza necessità di effettiva tassazione in dogana. Rigetta quindi il primo motivo, dichiara inammissibile quello volto a riesaminare gli accertamenti documentali e compensa le spese.

N. 9218

Cassazione, sentenza n. 9218 del 3/04/2019

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Esenzione ex art. 10 nn. 18 e 19 d.P.R. n. 633 del 1972 - Casa di cura non convenzionata - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

L’accertamento contestava l’omesso assoggettamento a IVA di prestazioni, comprese degenza e vitto, rese da una casa di cura lucrativa non convenzionata; i giudici di merito le avevano considerate prestazioni sanitarie oggettivamente esenti. La Cassazione precisa che, nel regime applicabile, l’esenzione delle prestazioni accessorie alla cura presuppone, per gli enti lucrativi, il previo convenzionamento. Accoglie pertanto il ricorso dell’Amministrazione, cassa la sentenza regionale e rinvia alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione, anche per le spese.

N. 9217

Cassazione, sentenza n. 9217 del 3/04/2019

Sentenza n. 9217 del 03/04/2019

La lite concerneva l’IVA recuperata sui trasporti di beni introdotti in Italia da San Marino, ritenuti non imponibili dai giudici di merito perché il relativo corrispettivo era incluso nella base imponibile della cessione. La Cassazione conferma che tale inclusione è condizione necessaria e sufficiente, senza che occorrano la distinta indicazione del costo o l’effettivo assoggettamento a IVA in dogana. Respinge il motivo sostanziale e dichiara inammissibile la censura diretta a ottenere una nuova valutazione della documentazione, compensando integralmente le spese.

N. 9216

Cassazione, sentenza n. 9216 del 3/04/2019

Sentenza n. 9216 del 03/04/2019

L’Amministrazione aveva recuperato l’IVA sui servizi di trasporto di beni provenienti da San Marino, sostenendo che mancassero l’indicazione separata del costo nel documento di trasporto e il controllo della tassazione in dogana. La Cassazione ritiene invece sufficiente, ai fini della non imponibilità, che il corrispettivo della spedizione sia incluso nella base imponibile della prestazione principale, circostanza non controversa. Rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo, perché volto al riesame degli accertamenti di fatto sulla documentazione, con compensazione delle spese.

N. 9215

Cassazione, sentenza n. 9215 del 3/04/2019

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONI E PRESTAZIONI ACCESSORIE Spese di trasporto - Esenzione - Condizioni.

La questione riguardava la non imponibilità IVA delle spese di trasporto relative a beni importati da San Marino, negata dall’Amministrazione per l’assenza di separata indicazione del costo e di verifica doganale. La Cassazione stabilisce che le prestazioni accessorie di trasporto sono non imponibili quando il loro corrispettivo confluisce nella base imponibile della cessione principale, anche senza effettiva applicazione dell’imposta in dogana. Il ricorso è respinto quanto al primo motivo e dichiarato inammissibile quanto alla richiesta di rivalutare le risultanze documentali; le spese sono compensate.

N. 9237

Cassazione, sentenza n. 9237 del 3/04/2019

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE Reddito delle società - Previsione in bilancio di un fondo rischi su crediti - Conseguenze sul regime di deducibilità delle perdite su crediti.

L’accertamento contestava la deduzione integrale di componenti negative relative a crediti, mentre i giudici di merito avevano escluso che le poste rappresentassero perdite certe e avevano annullato l’atto. La Cassazione stabilisce che la scelta di istituire in bilancio un fondo rischi su crediti comporta l’applicazione del relativo regime fiscale: le perdite successive sono deducibili soltanto per la parte eccedente gli accantonamenti già dedotti. Ritenuta erronea l’interpretazione della volontà dei redattori in contrasto con la qualificazione delle voci di bilancio, accoglie il ricorso e rinvia alla Commissione regionale.

  • Contabilità e Bilancio
  • Contabilità
  • IRES
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso

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