Cassazione, sentenza n. 9417 del 04/04/2019
Sentenza n. 9417 del 04/04/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9417
- Data
- 04/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento IRPEF, IVA e IRAP era fondato sugli studi di settore; la CTR, dopo il contraddittorio, aveva riconosciuto alcune giustificazioni del contribuente e ridotto del 25% i maggiori redditi accertati. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla motivazione dell’atto, ma ha rilevato che il giudice regionale aveva omesso di valutare la documentata impossibilità di lavorare per otto mesi a causa dello stato di salute, circostanza potenzialmente decisiva rispetto allo scostamento. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla CTR per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
Fatti di causa
B.S. ricorre, su due motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che ha depositato atto al fine della partecipazione alla pubblica udienza, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, aveva accolto, parzialmente, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado che, invece, aveva accolto integralmente il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento, relativo ad irpef, iva e irap dell'anno 2004, emesso, sulla base degli studi di settore, ai sensi dell'art. 62, comma 3, d.l. n.331/1993 convertito con modificazioni nella legge 427/1993.
In particolare, il Giudice di appello, premessa la natura di presunzione semplice degli studi di settore, vincibile da prova contraria fornita dal contribuente e dato atto che vi era stato il contraddittorio previsto per legge, riteneva che gli elementi forniti dal contribuente in quella sede e riconosciuti dall'Ufficio ai fini dell'accertamento per adesione, consentissero di rideterminare i redditi accertati con una riduzione del 25% .
Ragioni della decisione
1 Con il primo motivo -rubricato: violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d. del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 24 Cost.- il ricorrente si duole che l'Ufficio finanziario -sia nel primo grado che in quello di appello-abbia posto a giustificazione del suo operato argomentazioni del tutto estranee all'accertamento relativo all'anno 2004.
1.1 La censura, nei termini in cui è formulata, incorre nella sanzione d'inammissibilità per più ordini di ragioni. In primo luogo, il mezzo d'impugnazione non indica con quali argomentazioni la C.T.R. abbia commesso la dedotta violazione di legge, essendo, in realtà, rivolto più al contenuto dell'avviso di accertamento, del quale evidenzia una carente motivazione.
In secondo luogo, nel silenzio sul punto della sentenza impugnata e nell'assoluto difetto di specificità del motivo di ricorso, la questione sollevata con il mezzo appare del tutto nuova.
2.Con il secondo motivo -rubricato: omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto controverso per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.- il ricorrente lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia omesso ogni motivazione sulla questione relativa alla mancata allegazione all'avviso di accertamento del prospetto di dati contabili ed extra contabili, utilizzati per la determinazione dei maggiori ricavi, con violazione dell'art. 7 della legge 212/2000; ed abbia, altresì, omesso di prendere in considerazione alcuni elementi giustificativi delle dichiarazioni del contribuente, come ad esempio il suo precario stato di salute, emergente dalla documentazione ritualmente prodotta.
2.1. Il motivo è, solo parzialmente, fondato. Va, infatti, rilevata l'inammissibilità della prima censura con la quale, in realtà, non si deduce l'omesso esame di un "fatto" nell'accezione rilevante di cui al n. 5, co 1. dell'art. 360 cod. proc. civ. quanto piuttosto di una "questione in diritto". E', invece, fondata la seconda censura emergendo dalla motivazione della sentenza impugnata come il Giudice di appello abbia omesso di valutare, fatti documentati dal contribuente (ovvero lo stato morboso che gli aveva impedito di lavorare per otto mesi nell'anno oggetto di accertamento) che, ove esaminati, avrebbero potuto condurre a una diversa soluzione della controversia.
3. In conclusione, dichiarato inammissibile il primo motivo, in parziale accoglimento del secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, affinché provveda al riesame, fornendo congrua motivazione, e regoli le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.
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