Cassazione, sentenza n. 9232 del 03/04/2019

Sentenza n. 9232 del 03/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
9232
Data
03/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Dopo l’annullamento giudiziale di un primo accertamento ICI, ancora impugnabile, il Comune aveva annullato l’atto in autotutela ed emesso un nuovo avviso riferito a una superficie più ampia. La Cassazione esclude che l’autoannullamento costituisse acquiescenza alla precedente sentenza e ribadisce che l’Amministrazione può sostituire un atto viziato entro i termini di decadenza, purché non sia intervenuto il giudicato. Conferma inoltre che un’area edificabile può essere valutata nel suo complesso, considerando con indici medi anche gli spazi destinati a infrastrutture e servizi, e rigetta il ricorso.

Testo della pronuncia

FATTI DELLA CAUSA

1) A seguito di annullamento, da parte della commissione tributaria provinciale di Vicenza con decisione n.124 del 22 novembre 2010, di un avviso di accertamento per maggior Ici dell'anno 2005, emesso dal Comune di Longare nei confronti di S.C. relativamente ad un'area edificabile composta di vari terreni, il Comune, pendenti ancora i termini per impugnare, emetteva, in dichiarata autotutela, altro avviso, sostitutivo del primo, e ricalcolava l'imposta su una superficie differente da quella considerata in precedenza -perché inclusiva anche di altri terreni- e maggiore di quella a cui aveva fatto riferimento la commissione.

2) La contribuente impugnava il nuovo avviso sostenendone l'illegittimità in quanto violativo del giudicato formatosi, in punto di estensione della superficie tassabile, sulla sentenza della commissione provinciale a seguito dell'acquiescenza che il Comune vi aveva prestato facendone menzione nella premessa dell'autoannullamento (contestuale all'emissione del nuovo avviso) e in quanto violativo degli artt. 2 e 5 del d.lgs. 504/92 per avere il Comune determinato l'area tassabile in ragione della metà della superficie lottizzata senza considerare che la parte eccedente quella a cui aveva fatto riferimento la commissione tributaria provinciale era costituita da zone destinate a verde pubblico, parcheggi, strade, immobili di edilizia residenziale pubblica.

3) Il ricorso della contribuente veniva accolto dalla (nuovamente) adita commissione di Vicenza.

4) La commissione tributaria regionale del Veneto, sull'appello del Comune, con sentenza in data 21 maggio 2013, n. 42/14, riformava la decisione di primo grado affermando che il nuovo avviso era stato emesso dal Comune dopo aver annullato, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, l'avviso originario illegittimo, che, quindi, il nuovo avviso ben aveva potuto essere riferito ad una superficie diversa da, e maggiore di, quella a cui aveva fatto riferimento la sentenza relativa all'avviso originario, che il nuovo avviso era stato motivatamente riferito alla "metà dell'intera superficie dell'immobile e non alla somma dell'estensione dei singoli mappali su cui sarà possibile edificare", in quanto, nel periodo considerato (2005), "non era stata ancora individuata la collocazione delle aree destinate a strade, parcheggi, verde publico, per cui il Corte di Cassazione – copia non ufficiale valore del bene doveva essere attribuito all'insieme tenendo conto del fatto che anche le frazioni dell'intero, in seguito destinate ad ospitare strade, parcheggi e verde pubblico, avevano un valore in ragione del fatto di essere necessarie per consentire l'edificabilità del comprensorio".

5) La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della commissione regionale, sulla base di quattro motivi.

6) Il Comune di Longare resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto (il 20 dicembre 2013) oltre il termine previsto dall'art. 325 c.p.c., di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato avvenuta il 1 luglio 2013.

2) L'eccezione è infondata in quanto solo la notifica di copia autentica della sentenza è idonea a far decorrere il termine c.d. "breve" d'impugnazione e sta alla "parte cui sia stato notificato un atto d'impugnazione nel termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. e che eccepisca la necessità dell'osservanza del termine breve di cui all'art. 325 dello stesso codice e l'avvenuto superamento del medesimo deve provarne il momento di decorrenza, producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata di notificazione" (Cass. n. 12886/97; Cass. 16582/2011; Cass. 12483/2003); nel caso di specie, la copia della sentenza spedita dal Comune alla contribuente non solo non risulta essere stata una copia autentica (dalle produzioni del Comune) ma risulta essere, dal documento depositato dalla difesa della contribuente ai sensi dell'art. 372 c.p.c., una copia semplice.

3) Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta nullità della sentenza per avere la commissione omesso di pronunciarsi sulla questione della mancanza di legittimazione a proporre l'appello e a stare in giudizio per il Comune, da parte del "responsabile dell'area economico finanziaria", posto che la giunta comunale, nella delibera n. 18/2012, con cui aveva deciso di proporre appello, aveva autorizzato il sindaco "ad agire e compiere tutti gli atti necessari in nome e per conto del Comune, attribuendo allo stesso ogni più ampio potere di rappresentanza sostanziale e processuale" del Comune e aveva conferito al responsabile d'area solo il potere di compiere "tutti gli atti conseguenti e Corte di Cassazione – copia non ufficiale relativi all'assunzione dell'impegno di spesa e conferimento degli incarichi".

4) Il motivo è infondato: il comma 3 dell'art. 11 d.lgs. 546/92 prevede che l'ente locale può stare nel giudizio tributario (di merito), oltre che nella persona del sindaco, "anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio"; nel sistema delle autonomie locali disegnato dal d.lgs. 267/2000, è possibile per l'ente locale prevedere, con disposizione del proprio statuto, la necessità di un'autorizzazione alla lite da parte degli organi collegiali (consiglio o giunta) ai fini del proposizione di azioni o della resistenza in giudizio da parte dei soggetti a cui altrimenti la legittimazione ad agire spetta in base all'art. 11 cit. (v. Cass. 26719/2018); mai è stata allegata dalla contribuente l'esistenza di simile disposizione statutaria ed il Comune l'ha negata; deve ritenersi che la ricordata delibera n. 18/2012 avesse valenza solo interna e che il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi, ben abbia agito in appello in forza della legittimazione riconosciutagli dalla legge.

5) Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente lamenta nullità della sentenza impugnata e violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. per avere i giudici di appello ritenuto l'avviso come espressione di autotutela laddove invece avrebbe dovuto ritenerlo illegittimo perché violativo del giudicato formatosi, in punto di estensione della superficie tassabile, sulla decisione di annullamento dell'avviso originario a seguito dell'acquiescenza che il Comune aveva prestato a tale decisione con il farvi espresso richiamo nella premessa dell'autoannullamento.

6) Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione dell'art. 21 septies, l. 241/90 per avere la commissione erroneamente ritenuto legittimo l'avviso malgrado lo stesso contrastasse con la decisione con la quale era stato annullato l'avviso precedente e che, quand'anche da ritenersi non passata in giudicato, spiegava comunque effetto vincolante per il Comune perché mai sospesa.

7) Rispetto ai due motivi che precedono è preliminare lo scrutinio dell' eccezione sollevata dal Comune di loro inammissibilità per essere ogni questione di violazione o elusione del giudicato attratta alla giurisdizione del Corte di Cassazione – copia non ufficiale giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1 d.lgs. 104/2010 ("Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di … 5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato").

L'eccezione è infondata in quanto, in tema di legittimità degli atti impositivi, la giurisdizione del giudice tributario ha carattere generale (artt. 2 e 19 d.lgs. 546/92) e comprende quindi anche le questioni di legittimità degli atti impositivi correlate al rispetto di un precedente giudicato; l'eccezione del controricorrente trascura di considerare l'inciso contenuto nell'art. 133, "salvo ulteriori previsioni di legge" – da riferirsi, per quanto qui rileva, al suddetto articolo 2 d.lgs. 546/92 – e trascura altresì di considerare che l'art. 133 d.lgs. 104 riguarda il "provvedimento amministrativo" in genere a fronte della specificità dei provvedimenti impositivi riguardati dagli artt. 2 e 19 d.lgs 546/92.

8) I due sopradetti motivi, suscettivi di esame congiunto, sono infondati.

Invero l'amministrazione è facoltizzata ad emettere un nuovo atto impositivo che sostituisce quello precedentemente notificato ed affetto da vizi che ne determinano la nullità, sempreché non siano decorsi i termini previsti a pena di decadenza e sempre che sull'atto impugnato non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato. L'annullamento in autotutela disposto dal Comune, "vista la sentenza della commissione provinciale di Vicenza", non può essere letto come espressione di ossequio ossia di tacita acquiescenza, alla sentenza medesima con conseguente suo passaggio in giudicato: se il Comune avesse inteso aderire al provvedimento giudiziale avrebbe richiamato l'annullamento dell'atto originario già disposto da quel provvedimento e non avrebbe provveduto ad annullare l'atto in dichiarata autotutela; in altri termini, l'autoannullamento è incompatibile con, ed esclude, il riconoscimento del l'annullamento giudiziale. Ne consegue che non vi era alcun vincolo di giudicato che il Comune dovesse rispettare nel momento in cui lo stesso, dopo l'(auto)annullamento dell'atto originario, ha emesso il nuovo atto impositivo.

9) Con il quarto motivo di ricorso, la contribuente lamenta violazione dell'art. 5 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 59 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per avere la commissione ritenuto legittimo l'avviso di accertamento malgrado lo stesso fosse fondato su un valore unitario dell'intera area (pari a euro 100 per Corte di Cassazione – copia non ufficiale mq, come stabilito dalla delibera di giunta n. 96 del 2005), senza considerare che l'area comprendeva zone destinate all'edificazione privata e zone, di valore all'evidenza diverso, destinate ad opere pubbliche di urbanizzazione o a verde pubblico.

10) Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, "in tema di ICI, la base imponibile di un'area fabbricabile va individuata, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione al suo valore commerciale complessivo che, dovendo tener conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti che compongono l'area medesima, può essere espresso ricorrendo ad indici medi di edificabilità riferiti all'intera area, in considerazione del rapporto tra spazi riservati a costruzioni e spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale" (sentenza n. 11176 del 07/05/2010) e che, "in tema di ICI, il parametro per la determinazione del valore dell'area fabbricabile, fissato dall'art. 5, comma 5, del d.lgs n. 504 del 1992, è quello del valore venale in comune commercio, sul quale necessariamente incide il diverso livello di edificabilità delle parti che compongono l'area fabbricabile. Ne deriva che la valutazione dell'area medesima deve essere effettuata secondo il criterio del valore commerciale complessivo (pur tenendo conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti che la compongono) e non attraverso la sommatoria del valore commerciale di sue eventuali segmentazioni individuate in funzione della loro specifica edificabilità" (sentenza n. 20256 del 23/07/2008) La commissione regionale ha evidenziato che nell'avviso di accertamento impugnato l'area edificabile era stata valutata nel suo insieme, che "l'imposta era stata commisurata alla metà dell'intera estensione dell'immobile" in quanto nel 2005 (anno di approvazione della delibera n. 96) "non era stata individuata la collocazione delle aree destinate a strada, parcheggio e verde pubblico" e che la valutazione era stata effettuata tenendo conto del fatto che "anche le frazioni dell'intero destinate ad ospitare strade, parcheggi e verde pubblico avevano un valore in ragione del fatto di essere necessarie per consentire l'edificabilità del comprensorio". I giudici di appello hanno quindi evidenziato che nell'avviso, segnatamente tramite il riferimento dell'imposta alla metà dell'intero, erano state prese in considerazione, per quanto era all'epoca possibile, le diverse destinazioni degli spazi riservati a costruzioni e spazi Corte di Cassazione – copia non ufficiale riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale. La commissione, pertanto, nel ritenere l'avviso legittimo si è pienamente conformata alla legge e all'interpretazione datane da questa Corte.

11) Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

12) Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso; condanna S.C. a rifondere al Comune di Longare le spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 1400,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2019.

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