Cassazione, sentenza n. 9420 del 04/04/2019

Sentenza n. 9420 del 04/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
9420
Data
04/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente chiedeva la revocazione della precedente pronuncia che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito della documentazione attestante la notificazione postale della sentenza impugnata. La Cassazione ha escluso un errore revocatorio: l’assenza della relata era stata correttamente percepita e la questione, già controversa, richiedeva valutazioni giuridiche incompatibili con l’errore di fatto; anche nella notificazione diretta per posta occorreva depositare un riscontro, quale la busta, l’avviso o un’attestazione postale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

B.F. ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, della sentenza n. 1295/2018, depositata dalla Corte di cassazione il 19.01.2018, con la quale era dichiarata l'improcedibilità del ricorso proposto dalla medesima ricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 65/2012, confermativa della legittimità delle pretese fiscali dell'Agenzia delle Entrate relativamente agli anni d'imposta 2004 e 2005.

La sentenza aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso, non risultando il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata, che si affermava avvenuta il 4.09.2012; nè di tale relazione di notificazione vi era traccia tra gli atti di causa, così risultando violato l'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a pena di improcedibilità.

Avverso tale statuizione è rivolta l'impugnazione per revocazione. Secondo la contribuente la pronuncia della Corte sarebbe affetta da vizio revocatorio per l'erronea percezione dell'omesso deposito nei termini prescritti dall'art. 369 c.p.c., comma 1 della relata di notificazione della sentenza impugnata. Quest'ultima infatti risulta notificata, tra le varie forme indicate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38 mediante spedizione diretta con raccomandata AR, non trovando dunque applicazione il richiamo al modello previsto dall'art. 137 c.p.c. e s.s. In altri termini la relazione di notificazione non sarebbe stata depositata perchè mai redatta e sostituita invece dalla spedizione con raccomandata AR. Ha chiesto dunque la revoca della sentenza n. 1295/2018.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita deducendo l'inammissibilità del ricorso, non rientrando la fattispecie nell'ipotesi prevista dall'art. 395 c.p.c., n. 4. Quanto al giudizio rescissorio ha insistito sulle ragioni dell'Amministrazione finanziaria.

All'udienza pubblica del 14 marzo 2019, dopo la discussione, le parti ed il P.G. hanno concluso e la causa è stata riservata per la decisione.

Motivi della decisione

Deve preliminarmente esaminarsi l'eccepita inammissibilità del ricorso.

In riferimento al giudizio di revocazione si è affermato che la norma circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita, sempre che il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato. Si è anche affermato che l'errore di fatto, idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, si configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice per situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass., Sez. L., sent. n. 844 del 2009). Deve avere inoltre i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo. Deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte). Non può dunque concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (cfr., tra le tante, Sez. U, nn. 13181/2013; 26022/2008; nonchè Cass., n. 22569/2013).

Nel caso di specie si lamenta che la declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto dinanzi a questa Corte avverso la sentenza della CTR toscana sarebbe viziato da un errore revocatorio perchè il Collegio, affermando che mancava il deposito della relata di notifica della decisione impugnata nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c., comma 1, non avrebbe tenuto conto che alla stessa notificazione si era provveduto con spedizione diretta di raccomandata AR. Pertanto l'assenza dagli atti della relata di notifica non derivava da una omessa attività della B., ma dalla inesistenza della relata medesima. Ed a supporto del ricorso revocatorio la ricorrente ha invocato precedenti giurisprudenziali a sua detta in termini.

Sennonchè la rapprèsentazione stessa della fattispecie evidenzia come essa esuli dal perimetro della revocazione di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4.

Intanto dalla sentenza di cui si invoca la revocazione, pronunciata all'esito di una pubblica udienza, risulta che l'improcedibilità fu sollevata tempestivamente dalla Procura Generale, ad essa riconducendo le conclusioni rese al termine della discussione, sicchè la questione ha costituito "un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.". Tanto sarebbe già sufficiente ad escludere la ricorribilità per revocazione.

L'inammissibilità discende in modo ancor più decisivo dalla circostanza che la fattispecie esula in ogni caso dall'errore percettivo, perchè non ha errato il Collegio a constatare l'assenza della relata di notificazione. Questa manca effettivamente, ma la B. sostiene che, eseguita la notificazione a mezzo di spedizione diretta della B. sostiene che, eseguita la notificazione a mezzo di spedizione diretta della sentenza a mezzo di raccomandata AR, la relata di notificazione non poteva esserci, ed a conforto cita precedenti giurisprudenziali in termini.

Questa prospettazione difensiva per un verso conferma che la pretesa revocazione non sarebbe riconducibile ai caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche; per altro verso il ricorso a dati ermeneutici, che si sostiene confortati da interpretazioni giurisprudenziali, a parte la estraneità proprio di quei precedenti alla soluzione del caso di specie (perchè relativi alla sufficienza della notifica a mezzo di raccomandata AR ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione dell'atto – 8151/2015 – e in merito agli effetti della notifica dell'atto stesso – 10245/2017 -, non certo all'esonero dagli obblighi di produzione e deposito prescritti a pena di improcedibilità ex art. 369 c.p.c.), evidenzia come non di errore percettivo si sia trattato, ma di valutazione della documentazione agli atti e di constatazione della assenza di qualunque riscontro documentale della notificazione.

Per completezza, questa Corte ha affermato che "ai fini dell'osservanza del citato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, e, quindi, della procedibilità del ricorso, è sufficiente, nel caso in cui il ricorrente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata a mezzo del servizio postale, o comunque tale circostanza risulti dall'esame degli atti prodotti, che il ricorrente stesso depositi, insieme al ricorso, copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, cioè con l'attestazione dell'ufficiale giudiziario della spedizione dell'atto, spettando al controricorrente l'onere di contestare, attraverso il deposito dell'avviso di ricevimento in suo possesso, che la notifica del ricorso sia avvenuta nel termine breve decorrente dalla data del perfezionamento del procedimento notificatorio della sentenza, da lui attivato." (cfr. Cass., sent. n. 19750/2014). Pur tenendo conto delle possibili peculiarità delle modalità di notificazione, la decisione con evidenza e senza equivoci fa comunque sempre salvo l'obbligo del ricorrente all'osservanza della prescrizione contenuta nell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a pena di improcedibilità. Il principio, che questo Collegio condivide, vale anche qualora alla notifica si sia provveduto a mezzo posta direttamente dalla Direzione Provinciale delle Entrate, come si sostiene avvenuto nel caso di specie. In questa ipotesi infatti, e in assenza anche della relata di notifica compilata dall'ufficiale giudiziario, ai fini dell'osservanza delle prescrizioni previste dall'art. 369 c.p.c. l'onerato poteva provvedere con il deposito della busta verde contenente l'atto e la data di notifica, o con apposita attestazione acquisibile presso l'ufficio postale.

La ricorrente invece non ha neppure riferito se agli atti fosse stato allegata una qualunque documentazione, la cartolina bianca relativa alla raccomandata AR o la predetta busta verde o una attestazione dell'ufficio postale, in luogo della relata di notificazione.

In conclusione il ricorso è inammissibile.

All'esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese di causa, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. Si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente soccombente dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore della Agenzia delle spese sostenute nel giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 13.000,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito e raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019 Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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