Cassazione, sentenza n. 9231 del 03/04/2019

Sentenza n. 9231 del 03/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
9231
Data
03/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società impugnava una cartella sostenendo di non avere ricevuto l’avviso di rettifica presupposto e denunciando vizi del giudizio celebrato quando, cessato il fallimento, era tornata in bonis. La Cassazione rileva però che l’impugnazione dell’avviso era stata definitivamente decisa con altra sentenza, sicché la legittimità della pretesa era coperta dal giudicato. Poiché la cartella conseguente a un atto impositivo definitivo è contestabile soltanto per vizi propri, salvo che rappresenti la prima conoscenza della pretesa, circostanza esclusa nel caso concreto, il ricorso è rigettato.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento per euro complessivi 432.524,44 in relazione all'avviso di rettifica parziale precedentemente emesso nei confronti della società ricorrente.

La contribuente impugnava l'atto ridetto, deducendo che l'avviso di rettifica fondante la pretesa, a seguito del quale era notificato l'atto qui impugnato, era stato notificato unicamente al curatore della società in fallimento – fallimento dichiarato il 15 maggio 2000, poi revocato stante il ritorno in bonis della società stessa avvenuto il 29 ottobre 2003 – e non alla società che aveva recuperato la propria legittimazione processuale; in dettaglio a seguito della sentenza della CTP, l'Agenzia delle Entrate aveva proposto l'appello in data 8 luglio 2005, notificando l'atto di gravame al curatore fallimentare ormai privo di legittimazione processuale, senza notificarlo alla società per l'appunto tornata in bonis.

La CTP rigettava il ricorso, ritenendo fondata la pretesa sul fatto che l'Ufficio aveva prodotto in giudizio la decisione del secondo grado relativa all'avviso di rettifica de quo – con cui era stata annullata la sentenza di prime cure e ritenuta fondata la pretesa.

Impugnava di fronte alla CTR la contribuente sostenendo che il primo giudice aveva del tutto omesso di valutare le doglianze relative alla nullità dell'atto impositivo per la mancata notifica all'impresa fallita e la nullità del giudizio di appello stante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società tornata in bonis.

La CTR rigettava l'appello ritenendo che le doglianze relative al contraddittorio dovevano esser fatte valere nel giudizio di merito relativo all'avviso di rettifica, e che la cartella di pagamento era legittima, stante la pronuncia di appello che aveva confermato la legittimità dell'atto presupposto.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con allegati documenti inclusa la sentenza di questa Corte n. 7849/2015 resa nel giudizio r.g.n. 9260/2015 di impugnazione della sentenza della CTR Lazio n. 40/2006 che ha definitivamente deciso – dichiarando improponibile il ricorso – sull'impugnazione da parte della contribuente dell'avviso di rettifica per IVA 1996.

L'Amministrazione Finanziaria è rimasta, come il riscossore, intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere in questo caso erroneamente la CTR ritenuto la cartella di pagamento qui contestata impugnabile solo per vizi propri, mentre dovevasi ammettere ed accogliere l'impugnazione avverso l'atto presupposto, avviso di rettifica, non notificato alla contribuente.

Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 295 c.p.c., per non avere la CTR sospeso il giudizio sino alla definizione dell'autonomo processo avente per oggetto l'impugnazione dell'avviso di rettifica per l'anno 1996, portante la maggior pretesa tributaria a seguito della quale è stata emessa la cartella qui contestata; la contribuente chiede anche in ricorso la riunione del presente giudizio con quello avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 40/04/2006 depositata in data 31 luglio 2006, avente appunto per oggetto il ridetto avviso di rettifica.

I motivi sono infondati.

3 Invero, è in atti la sentenza di questa Corte n. 7849 del 2015 con la quale si è deciso il ricorso avverso la sopra richiamata pronuncia della CTR del Lazio, ricorso dichiarato improponibile.

Conseguentemente, per quanto riguarda il giudizio sull'atto presupposto rispetto alla cartella qui impugnata, lo stesso è oggetto di cosa giudicata, essendo intervenuta sentenza definitiva che ha sancito la sua legittimità.

Invero, il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione all'avviso di accertamento come all'avviso di rettifica, risulta essere inammissibile ai sensi del citato art. 19, almeno che non impugnata per vizi propri. E dalla disamina della sentenza di questa Corte n. 7849 del 2015, può escludersi che trovi applicazione l'art. 19 comma 3 d.lgs. n. 546 del 1992, dal momento che in quel giudizio proprio l'avviso di rettifica che si assume qui non notificato, è stato invero impugnato, sia pure come in quella sentenza si descrive.

Ciò non toglie che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.U. 16412/07). La cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale impostazione logico- giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito, l'essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo.

Si tratta di un principio in base al quale (con riferimento all'art. 19, comma 3, del d.lgs 546/1992) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che l'avviso sia divenuto definito perché non impugnato ovvero con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta; circostanza che nel presente caso è smentita dalla sentenza di questa Corte n. 7849 del 2015.

Il secondo motivo è assorbito nella decisione del precedente.

Conseguentemente, il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell'intimata Amministrazione Finanziaria.

Sussistono infine i presupposti per il per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

P.Q. M.

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.

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