Cassazione, sentenza n. 9415 del 04/04/2019

Sentenza n. 9415 del 04/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
9415
Data
04/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava due cartelle per IRPEF, IVA e IRAP, annullate dalla Commissione regionale perché l’Ufficio, dopo l’istanza di accertamento con adesione, non aveva invitato il contribuente a comparire. La Cassazione afferma che la mancata convocazione non determina la nullità del procedimento, poiché tale sanzione non è prevista dalla legge. Dopo la rinnovazione della notifica disposta nel giudizio di revocazione, accoglie quindi il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

S.G., e oggi, a seguito del decesso di questi, S.M., nella qualità di erede, propose ricorso per la revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 29127 del 28 dicembre 2012, deducendo la mancata notificazione del ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva annullato due cartelle, portanti IRPEF, IRAP e IVA degli anni 1998 e 1999, emesse a seguito di accertamenti divenuti definitivi.

Con sentenza parziale n. 1314, resa il 19 gennaio 2018, questa Corte ha accolto il ricorso per revocazione e, decidendo sul ricorso per cassazione, ne ha ordinato la rinnovazione della notificazione.

L'Agenzia delle entrate ha adempiuto all'incombente provvedendo a rinnovare, tempestivamente, la notificazione del ricorso per cassazione all'erede di S.G., rappresentata e difesa dal nuovo procuratore Avv. C.C. presso il domicilio eletto nella cancelleria di questa Corte.

L'originario ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, era stato proposto, come già detto, dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale aveva ritenuto l'iscrizione a ruolo illegittima perchè l'Ufficio, in violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, aveva omesso di invitare il contribuente a comparire a seguito dell'istanza di accertamento con adesione al medesimo presentata.

L'intimata non ha, in questa sede, svolto ulteriore attività difensiva.

Motivi della decisione

1. La ricorrente per cassazione della sentenza della C.T.R. della Sicilia n. 143/18/08 depositata il 26.6.2008, Agenzia delle entrate, ha provveduto, ritualmente e tempestivamente (in ossequio ai principi fissati da Cass. n.ri 25215 del 2014, 23289 del 2017) alla rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione, come da adempimento ordinato con la sentenza parziale che, definendo il giudizio rescindente, ha revocato l'ordinanza n. 29127 resa da questa Corte il 28 dicembre 2011.

Può, quindi, procedersi, nel giudizio rescissorio, con l'esame dei motivi di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, per la cassazione della sentenza n. 143/18/del 26 giugno 2008, con cui la C.T.R. della Sicilia -sezione distaccata di Catania- aveva annullato due cartelle di pagamento, emesse ai danni del S., a seguito di accertamenti divenuti definitivi e relativi agli anni 1998 e 1999 per irpef, iva e irap. In particolare, il Giudice di appello aveva ritenuto illegittima l'iscrizione a ruolo perchè l'Ufficio, in violazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, aveva omesso di invitare il contribuente a comparire a seguito dell'istanza di accertamento con adesione al medesimo presentata, Con l'unico motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, commi 2 e 4, laddove la Commissione regionale aveva ritenuto che la mancata attivazione del contraddittorio sull'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente (e quindi il mancato invito a comparire) determinasse l'illegittimità degli atti impositivi e delle conseguenti cartelle di pagamento.

Il ricorso è manifestamente fondato alla luce del principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 3676/2010) e costantemente seguito da questa Corte (v., di recente, Cass. n. 474 del 11/01/2018) per cui "in tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza del D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge".

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata che da tale principio si è discostata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito della controversia, con il rigetto della domanda introduttiva proposta dal contribuente.

La soluzione della controversia induce a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio per revocazione e dei gradi di merito innanzi alle Commissioni tributarie.

In ossequio al principio di soccombenza, invece, le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte privata.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso per cassazione, cassa la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 143/2008 e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio per revocazione e quelle dei gradi di merito.

Condanna la parte privata alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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