Cassazione, sentenza n. 9230 del 03/04/2019

Sentenza n. 9230 del 03/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
9230
Data
03/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la classificazione doganale di cartucce toner e unità di stampa importate, che l’Amministrazione aveva ricondotto a una voce soggetta a dazio del 6%; il giudice del rinvio aveva confermato gli atti. La società denunciava una motivazione contraddittoria e la violazione del principio già enunciato dalla Cassazione. La Corte ritiene invece che, pur espressa in modo oscuro, la motivazione fosse comprensibile e coerente nell’attribuire rilievo essenziale alla presenza dell’inchiostro ai fini della classificazione tariffaria; dichiara quindi inammissibile il motivo e rigetta il ricorso.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

La società ricorrente importava nel corso del 2006 svariati quantitativi – meglio descritti in atti – di unità sviluppo e stampa ("Imaging Unit" o "Gruppo Immagine") relative ad apparecchiatura fax di sua produzione e cartucce toner per proprie macchine fotocopiatrici da fornitori residenti in Cina e Giappone.

Tali prodotti erano classificati, quanto alle cartucce toner, nella sottovoce doganale 9009990000, "altre parti ed accessori di apparecchi di fotocopia a sistema ottico" e quanto alle "Imaging Unit" nella sottovoce doganale 8517.9088.00, "altre parti di apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo", cui corrispondeva l'esenzione da dazio doganale per ambedue.

L'Agenzia delle Dogane, nell'esercizio della revisione, assumeva che la merce in oggetto andasse classificata nella diversa sottovoce doganale 3707909090, "preparazioni chimiche per usi fotografici diverse da vernici, colle, adesivi, e preparazioni simili; prodotti non miscelati presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l'impiego", con applicazione di dazio nella misura del 6%.; ne derivava la richiesta di euro 186.910,75 per diritti doganali, IVA e interessi di mora.

La contribuente impugnata gli atti impositivi di fronte alla CTP di Torino, sottolineando la differenza tra semplici cartucce e cartucce più complesse (c.d. "Imaging Unit"), entrambe in ogni caso da applicarsi ai beni in questione.

La CTP accoglieva il ricorso.

2 L'Amministrazione Finanziaria appellava la decisione; la CTR rigettava il gravame confermando le sentenze impugnate.

L'Erario ricorreva per la cassazione delle pronunce così rese; denunciava l'errore di diritto in cui era incorsa la CTR del Piemonte ne classificare le cartucce toner nella sottovoce 9009990000 e dogliendosi anche della violazione della regola generale 3b) di cui all'allegato 1 del reg.to CEE del Consiglio del 23 luglio 1987, n. 2658.

Questa Corte accoglieva il primo motivo di ricorso dell'Amministrazione Finanziaria e interpretava la regola 3b) della NC fondandosi sul concetto di "di essenzialità della parte in vista dello scopo finale dell'oggetto complesso" ed affermando che "si deve piuttosto individuare la componente essenziale cui si riferisce in modo significativo la regola 3b, contemplando il risultato finale che l'oggetto, per quanto complesso possa essere, è destinato ad assicurare".

Riassunto il processo di fronte al giudice del rinvio, la CTR accoglieva l'appello dell'Amministrazione, confermando la legittimità degli atti impugnati.

Ricorre la società contribuente con atto affidato a un solo motivo; l'Amministrazione delle Dogane resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il solo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 36 c. 2 n. 4 d. Lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 111 c. 6 Cost., nonché dell'art. 384 c. 2 c.p.c.; dell'art. 62 c. 1 d.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione con l'art. 360 c.1 n. 4 c.p.c., per avere il giudice del rinvio – in violazione del principio enunciato dalla Corte di cassazione – da un lato correttamente posto a premessa maggiore del proprio sillogismo decisorio il fatto che sia le cartucce toner sia le "imaging unit" assicurano operazioni (quali il fax e la scansione) che prescindono dall'uso del toner, ma dall'altro concluso che funzione dei beni importati è comunque quella di fornire inchiostro alla macchina, con ciò dando origine a una pronuncia fondata su una ratio decidendi incomprensibile ed illogica.

Il motivo è inammissibile.

Come già chiarito da questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, e qui applicabile ratione temporis in quanto la sentenza gravata risulta depositata in data successiva all'il. settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

La sentenza gravata, sia pur costellata da oscurità e sottintesi che la rendono di difficile lettura e di ardua interpretazione, ha in sostanza – come invero non senza fatica si arriva a comprendere – riconosciuto corretta la classificazione proposta dall'Amministrazione doganale in quanto va escluso che la cartuccia sia "parte" di una stampante o "accessorio" di una fotocopiatrice o di un fax perché l'inchiostro, anche quando posto in sinergia con strumenti che ne prevedono l'uso solo eventuale, ha importanza prevalente nella complessiva relazione tra lo strumento (stampante, fotocopiatrice e fax) e l'involucro che lo contiene.

Inoltre, la pronuncia gravata ha fatto corretta applicazione, dandone conto in motivazione, sia pur con le precisazioni sopra dette, di come la Corte di cassazione abbia, alla luce delle voci tariffarie che debbono trovare applicazione, chiarito come il punto fondamentale posto a base della questione sia la presenza, nei beni in parola, dell'inchiostro.

Tal elemento, che rende in concreto possibile anche se non sempre necessaria la stampa, risulta determinante al fine del corretto inquadramento dei beni nelle voci tariffarie.

Pertanto, il ricorso va respinto.

Sussistono infine i presupposti per il per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 7.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.