Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 19155

Cassazione, ordinanza n. 19155 del 17/07/2019

Ordinanza n. 19155 del 17/07/2019

Nel giudizio civile sul rimborso delle spese sostenute per l’asilo di un figlio minore, il Tribunale aveva valorizzato alcuni SMS come prova dell’accordo tra i genitori; il ricorrente sosteneva di averne contestato tempestivamente provenienza e contenuto. La Cassazione ha affermato che gli SMS costituiscono riproduzioni informatiche e fanno piena prova se non sono disconosciuti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito; una contestazione generica non è sufficiente, pur restando possibile accertarne la conformità con altri mezzi. Ritenuta tardiva e generica la contestazione, ha respinto il ricorso.

N. 19192

Cassazione, sentenza n. 19192 del 17/07/2019

Sentenza n. 19192 del 17/07/2019

Per l’anno 2004 l’Ufficio aveva determinato sinteticamente maggiori redditi sulla base dell’acquisto oneroso di quote sociali e di un successivo acquisto immobiliare finanziato con mutuo; il contribuente sosteneva che il prezzo delle quote non fosse stato realmente pagato. La Corte considera insufficiente la prova contraria offerta sulla cessione delle partecipazioni, ma precisa che il capitale mutuato va detratto dalla spesa patrimoniale, mentre rilevano annualmente i ratei maturati e versati. Accolto entro tali limiti il motivo sul mutuo, la sentenza è cassata con rinvio alla Commissione regionale.

N. 19176

Cassazione, sentenza n. 19176 del 17/07/2019

Sentenza n. 19176 del 17/07/2019

Una società commerciale contestava l’accertamento di ricavi non dichiarati fondato sugli studi di settore, sull’antieconomicità pluriennale e su una percentuale di ricarico ricostruita in contraddittorio. La Cassazione considera corretta la valutazione regionale: lo scostamento standardizzato era corroborato da ulteriori presunzioni, mentre molte doglianze processuali e di merito erano inammissibili perché nuove, non autosufficienti o formulate confusamente; l’accesso volto alla sola acquisizione di documenti non equivaleva inoltre a una verifica nei locali dell’impresa. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

  • Accertamento fiscale
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Imprese
N. 19191

Cassazione, sentenza n. 19191 del 17/07/2019

Accertamento delle imposte - Competenze e poteri uffici - Ommessa dichiarazione - Accertamento d'ufficio - Presunzioni supersemplici - Ricostruzione della situazione reddituale complessiva - Necessità di tenere conto delle componenti negative del reddito per la determinazione dei profitti -Inversione dell'onere della prova.

A seguito dell’omessa dichiarazione, l’Ufficio aveva assunto come reddito d’impresa l’intero importo di quattro fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti, imputandolo poi ai soci. La Cassazione riconosce che l’accertamento d’ufficio può fondarsi su presunzioni prive dei requisiti ordinari, con inversione dell’onere probatorio, ma impone di ricostruire il reddito netto: devono essere considerati anche i costi emersi o, se non accertabili, stimati induttivamente, evitando di tassare il profitto lordo. Il primo motivo è pertanto ritenuto fondato nei limiti indicati dalla motivazione.

N. 19175

Cassazione, sentenza n. 19175 del 17/07/2019

Sentenza n. 19175 del 17/07/2019

Una società immobiliare impugnava la decisione regionale che aveva confermato il recupero di maggiori ricavi e costi indeducibili ai fini IRES, IRAP e IVA, connessi alla vendita di sei appartamenti. La Cassazione non esamina le sei censure nel merito: pur avendo la ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le era stata notificata, la relativa copia autentica non risultava depositata nei termini e nelle forme prescritti. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile e la contribuente è condannata a rimborsare le spese all’Amministrazione.

  • Processo tributario
  • Contenzioso
  • Accertamento fiscale
  • Immobili
N. 19003

Cassazione, sentenza n. 19003 del 16/07/2019

Sentenza n. 19003 del 16/07/2019

Una società aveva chiesto il rimborso di IRAP e IRES versate in eccesso per il 2004, dopo avere ravvisato la deducibilità di costi sostenuti per metalli impiegati nella produzione; la CTR aveva negato la tutela perché non era stata presentata una dichiarazione integrativa. La Cassazione chiarisce che dichiarazione integrativa e istanza di rimborso operano su piani distinti e costituiscono rimedi concorrenti: la prima incide sull’accertamento, mentre la seconda avvia un autonomo procedimento di rimborso entro quarantotto mesi. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio alla CTR.

N. 18987

Cassazione, sentenza n. 18987 del 16/07/2019

Sentenza n. 18987 del 16/07/2019

La controversia riguarda l’impugnazione di cartelle conosciute mediante estratto di ruolo e poste a fondamento di un’iscrizione ipotecaria, delle quali l’agente della riscossione non aveva provato la notificazione. La Cassazione ribadisce che gli atti tributari sono recettizi e acquistano efficacia con la comunicazione; il contribuente può quindi impugnare una cartella non validamente notificata anche prima di un successivo atto esecutivo. La CTR aveva accertato che le copie delle relate prodotte non consentivano di collegare con certezza le notifiche alle cartelle né di individuare i destinatari: non ricorrendo una mera irregolarità sanabile, il ricorso dell’agente è rigettato.

N. 19002

Cassazione, sentenza n. 19002 del 16/07/2019

Dichiarazione integrativa - Istanza di rimborso - Rimedi non incompatibili.

Una società aveva domandato il rimborso dell’IRAP versata in eccesso per il 2005, collegandolo alla deducibilità dei costi di acquisto e noleggio di metalli, ma la CTR aveva ritenuto indispensabile una preventiva dichiarazione integrativa. La Corte distingue i due strumenti: l’integrativa corregge la dichiarazione nell’ambito dell’accertamento, mentre l’istanza di rimborso, proponibile entro quarantotto mesi in caso di versamento non dovuto, appartiene alla riscossione; sono quindi opzioni concorrenti, non incompatibili. Il ricorso è accolto e la causa rinviata alla CTR in diversa composizione.

N. 18986

Cassazione, sentenza n. 18986 del 16/07/2019

Sentenza n. 18986 del 16/07/2019

La causa concerne una cartella emessa dopo il controllo automatizzato della dichiarazione, per IRPEF dovuta su indennità di fine rapporto, che la CTR aveva ritenuto tardiva e viziata anche per mancata comunicazione delle ragioni del rigetto del condono. La Cassazione esamina anzitutto la decadenza e rileva che l’Agenzia, pur sostenendo una diversa annualità di presentazione della dichiarazione, non aveva prodotto né trascritto il relativo modello, impedendo la verifica dell’assunto. Dichiara quindi inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza, lasciando assorbita la questione concernente il condono.

  • IRPEF
  • Dichiarazioni
  • Riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 19001

Cassazione, sentenza n. 19001 del 16/07/2019

Sentenza n. 19001 del 16/07/2019

La controversia riguardava un accertamento IRPEF per il 2004, fondato sull’attribuzione alla contribuente di un reddito di partecipazione a una società di fatto che, secondo l’Ufficio, era dissimulata da una cooperativa priva dei requisiti agevolativi. La CTP aveva annullato l’atto per mancata allegazione del processo verbale di constatazione, mentre la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo il documento già conosciuto. In Cassazione la contribuente ha rinunciato al ricorso: la Corte dichiara pertanto estinto il giudizio, senza statuizione sulle spese né raddoppio del contributo unificato.

  • IRPEF
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
  • Società
N. 18985

Cassazione, sentenza n. 18985 del 16/07/2019

Sentenza n. 18985 del 16/07/2019

La controversia riguarda la sanzione applicabile dopo il mancato integrale pagamento delle somme risultanti da atti di definizione con adesione: l’Agenzia sosteneva che il 30 per cento dovesse essere calcolato sull’importo non versato, già comprensivo delle sanzioni definite. La Cassazione rileva che le disposizioni richiamate non prevedono tale base di calcolo e afferma che la sanzione va applicata al solo tributo oggetto della definizione. Condivide così la decisione regionale, volta a evitare una duplicazione dell’aggravio sanzionatorio, e rigetta il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.

N. 19000

Cassazione, sentenza n. 19000 del 16/07/2019

Sentenza n. 19000 del 16/07/2019

La controversia concerneva un accertamento IRPEF per il 2003, basato sull’imputazione alla contribuente di redditi di partecipazione a una società di fatto che, secondo l’Amministrazione, era celata sotto la forma di cooperativa priva della necessaria mutualità. La CTP aveva annullato l’atto per mancata allegazione del processo verbale di constatazione, ma la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo che i soci ne conoscessero il contenuto. Poiché la contribuente ha successivamente rinunciato al ricorso per cassazione, la Corte dichiara estinto il giudizio, senza pronuncia sulle spese né raddoppio del contributo unificato.

  • IRPEF
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
  • Società
N. 18984

Cassazione, sentenza n. 18984 del 16/07/2019

Sentenza n. 18984 del 16/07/2019

Il contribuente aveva impugnato cartelle conosciute tramite estratto di ruolo, deducendone l’omessa notificazione; i giudici di merito avevano accolto la contestazione perché le relate non erano accompagnate dalle cartelle. La Cassazione conferma l’ammissibilità dell’impugnazione dell’atto non validamente notificato, ma precisa che la notifica può essere provata mediante relate o avvisi di ricevimento collegabili alle cartelle attraverso i rispettivi codici, senza necessaria produzione delle copie. Accolto il quarto motivo e rigettati gli altri, la sentenza è cassata con rinvio.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 18999

Cassazione, sentenza n. 18999 del 16/07/2019

Sentenza n. 18999 del 16/07/2019

Una cooperativa e i suoi soci avevano contestato accertamenti per IRPEG, IRAP e IVA relativi al 2003-2005, fondati su ricavi non dichiarati, assenza di finalità mutualistica e qualificazione dell’attività come società di fatto familiare. La CTP aveva respinto i ricorsi e la CTR aveva confermato la decisione, valorizzando gli elementi richiamati nel processo verbale di constatazione e l’assenza di riscontri documentali sui finanziamenti dei soci. Intervenuta una rinuncia al ricorso accettata dall’Agenzia, la Cassazione dichiara estinto il giudizio, senza spese né raddoppio del contributo unificato.

  • Accertamento fiscale
  • IRAP
  • IVA
  • Società
  • Processo tributario
N. 18983

Cassazione, sentenza n. 18983 del 16/07/2019

Sentenza n. 18983 del 16/07/2019

La controversia riguardava un’iscrizione ipotecaria fondata su cartelle la cui notificazione, secondo la CTR, non era stata provata mediante relate o avvisi di ricevimento. La Cassazione afferma che l’ipoteca deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente anche nel regime anteriore alla modifica del 2011 e che la conoscenza della sentenza all’origine del ruolo non sostituisce gli adempimenti richiesti. L’estratto di ruolo non prova da solo la notifica: l’agente della riscossione conserva il relativo onere anche oltre il quinquennio. Il ricorso è rigettato.

  • Riscossione
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 18998

Cassazione, sentenza n. 18998 del 16/07/2019

Sentenza n. 18998 del 16/07/2019

Il giudizio riguardava un accertamento ICI per il 2009 calcolato su una rendita catastale modificata e non previamente notificata; CTP e CTR avevano accolto la contestazione della contribuente. La Cassazione afferma che la rendita non può essere utilizzata prima della notificazione, ma, una volta notificata o resa legalmente conoscibile mediante un precedente atto impositivo, è applicabile anche alle annualità anteriori ancora accertabili, se lo stato dell’immobile è rimasto invariato. Accolto il ricorso del Comune, la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, l’originario ricorso della contribuente è rigettato.

  • Tributi locali
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 18982

Cassazione, sentenza n. 18982 del 16/07/2019

Accertamento analitico-induttivo - Contabilità regolare - Legittimità.

L’accertamento aveva ricostruito maggiori ricavi d’impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA, valorizzando anomalie reddituali e il rapporto tra etichette, stoffa e altri materiali impiegati, nonostante la contabilità formalmente regolare. La CTR aveva ritenuto tali elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti e non contrastati da prove idonee del contribuente. La Cassazione non riesamina il merito: dichiara inammissibili i motivi perché cumulavano censure eterogenee e non indicavano uno specifico fatto storico decisivo omesso, lasciando ferma la ripresa a tassazione.

N. 18997

Cassazione, sentenza n. 18997 del 16/07/2019

Sentenza n. 18997 del 16/07/2019

Nel contenzioso su un avviso ICI per il 2009, il Comune aveva ridotto in autotutela la pretesa durante il giudizio, ma la CTR aveva ritenuto la rettifica irrilevante rispetto all’atto originariamente impugnato. La Cassazione stabilisce che la modifica in diminuzione, non introducendo una pretesa nuova ma conservando quella originaria nel minore importo, non richiede un nuovo avviso né forme o motivazioni particolari; il giudice può quindi esaminare la pretesa rettificata senza violare il contraddittorio. Accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo, la Corte cassa con rinvio alla CTR.

  • Autotutela
  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 18981

Cassazione, sentenza n. 18981 del 16/07/2019

Sentenza n. 18981 del 16/07/2019

Gli avvisi di accertamento, relativi a un’attività imprenditoriale non regolarizzata, erano fondati su movimentazioni bancarie che la CTR aveva ritenuto non ricondotte dal contribuente a operazioni personali o all’attività di un terzo. La Cassazione giudica nuova, e quindi inammissibile, la contestazione sulla qualifica direttiva dei funzionari delegati alla sottoscrizione; rileva inoltre che il giudice d’appello aveva esaminato l’allegato uso esclusivo del conto da parte di un familiare, reputandolo privo di adeguato riscontro documentale. Il ricorso è dichiarato integralmente inammissibile.

N. 18996

Cassazione, sentenza n. 18996 del 16/07/2019

Sentenza n. 18996 del 16/07/2019

Il contribuente contestava una cartella relativa alla tassa automobilistica, sostenendo l’inesistenza della notificazione eseguita direttamente per posta dall’agente della riscossione senza l’intervento di un notificatore abilitato. La Corte ribadisce che il concessionario può notificare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento: si applicano le regole del servizio postale ordinario e l’avviso compilato dall’operatore prova la consegna, senza necessità della relata prevista per l’ufficiale giudiziario. Esclusa anche la lite temeraria, poiché l’orientamento si era consolidato durante la causa, il ricorso è rigettato.

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