Cassazione, ordinanza n. 19155 del 17/07/2019
Ordinanza n. 19155 del 17/07/2019
Nel giudizio civile sul rimborso delle spese sostenute per l’asilo di un figlio minore, il Tribunale aveva valorizzato alcuni SMS come prova dell’accordo tra i genitori; il ricorrente sosteneva di averne contestato tempestivamente provenienza e contenuto. La Cassazione ha affermato che gli SMS costituiscono riproduzioni informatiche e fanno piena prova se non sono disconosciuti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito; una contestazione generica non è sufficiente, pur restando possibile accertarne la conformità con altri mezzi. Ritenuta tardiva e generica la contestazione, ha respinto il ricorso.
- Contenzioso

