Cassazione, sentenza n. 19001 del 16/07/2019

Sentenza n. 19001 del 16/07/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
19001
Data
16/07/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un accertamento IRPEF per il 2004, fondato sull’attribuzione alla contribuente di un reddito di partecipazione a una società di fatto che, secondo l’Ufficio, era dissimulata da una cooperativa priva dei requisiti agevolativi. La CTP aveva annullato l’atto per mancata allegazione del processo verbale di constatazione, mentre la CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo il documento già conosciuto. In Cassazione la contribuente ha rinunciato al ricorso: la Corte dichiara pertanto estinto il giudizio, senza statuizione sulle spese né raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. B.F.A.M. impugnò innanzi alla CTP di Napoli l'avviso di accertamento che recuperava a tassazione IRPEF, per l'anno d'imposta 2004, il reddito di partecipazione alla Cooperativa C. a r.l., sul presupposto che tale ente dissimulasse una società di fatto e che, pertanto, non potesse beneficiare del regime fiscale agevolato riconosciuto alle cooperative e, ancora, che la contribuente, con i propri famigliari, fosse socia della società di fatto.

2. La CTP di Napoli, con sentenza n. 95/30/2011, accolse il ricorso rilevando che l'atto impositivo opposto scaturiva da altro avviso, emesso dall'Agenzia delle entrate di Perugia nei confronti della Cooperativa C., fondato sul processo verbale di constatazione della GdF del capoluogo umbro, non notificato alla contribuente che, perciò, non aveva avuto modo di conoscere le ragioni per le quali l'Amministrazione finanziaria ne aveva esclusa la qualità di socia della cooperativa, ritenendola partecipe della società di fatto a ristretta base sociale; il giudice di primo grado aveva quindi affermato la nullità dell'atto impositivo, al quale non era stato allegato il detto PVC, anch'esso non notificato alla ricorrente.

3. La CTR della Campania ha accolto il gravame dell'Agenzia sul rilievo che i soci erano al corrente di tale PVC della GdF, a cui avevano fatto seguito gli avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione i redditi di partecipazione di questi ultimi (compresa la ricorrente che, talvolta, nella parte motiva della sentenza di secondo grado, è erroneamente menzionata con il nome di altro socio, "A.L."), avendo essi preso parte al giudizio d'impugnazione di altri avvisi di accertamento, conclusosi, in appello, con la sentenza della CTR di Perugia n. 115/2012, di rigetto del gravame della Cooperativa C. a r.l. e dei soci e componenti del CdA, in assenza del requisito della mutualità in capo alla società appellante.

4. La contribuente (che, nel ricorso per cassazione, per errore è chiamata "A.L.") propone ricorso, con due motivi, nei confronti dell'Agenzia, rimasta intimata, per la cassazione di questa sentenza della CTR.

5. E' stata depositata in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso, la quale soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390 c.p.c., comma 2, sicchè sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.

Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo.

Stante la mancata partecipazione al giudizio dell'Agenzia, non v'è luogo a provvedere sulle spese.

6. Deve, infine, escludersi che possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

Domande frequenti

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