Cassazione, sentenza n. 18985 del 16/07/2019
Sentenza n. 18985 del 16/07/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18985
- Data
- 16/07/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguarda la sanzione applicabile dopo il mancato integrale pagamento delle somme risultanti da atti di definizione con adesione: l’Agenzia sosteneva che il 30 per cento dovesse essere calcolato sull’importo non versato, già comprensivo delle sanzioni definite. La Cassazione rileva che le disposizioni richiamate non prevedono tale base di calcolo e afferma che la sanzione va applicata al solo tributo oggetto della definizione. Condivide così la decisione regionale, volta a evitare una duplicazione dell’aggravio sanzionatorio, e rigetta il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. F. spa impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per somme dovute in seguito al mancato perfezionamento di due atti di definizione.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava dovuta la sanzione del 30% sull'ammontare del tributo definito e confermava nel resto.
3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava il ricorso affermando che al contribuente, il quale non aveva provveduto all'integrale pagamento dell'importo di cui all'accertamento con adesione, andava richiesto il pagamento del dovuto maggiorato delle sanzioni e tali sanzioni dovevano essere calcolate sul debito tributario e non già sul debito stesso maggiorato delle sanzioni già calcolate in sede di accertamento con adesione.
4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia dell'Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. F. spa non si è costituita in giudizio.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1 e 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR, male interpretando le citate disposizioni normative, considerato che la cartella doveva contenere le sanzioni calcolate sull'importo non versato in sede di adesione e, quindi, sul debito tributario già maggiorato delle sanzioni.
2 Il motivo del ricorso non è fondato.
2.1 Il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, stabilisce che " chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter, e ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente". Il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, prevede che " Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis, e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 4. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'art. 7. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'art. 2, comma 5, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'art. 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14.".
2.2 Tanto il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis, quanto il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, norme che la ricorrente assume essere state violate dalla CTR, non prevedono affatto che nell'ipotesi di inadempimento nel versamento del contribuente delle somme oggetto di accertamento con adesione, la sanzione del 30% debba applicarsi sugli importi non versati e determinati in sede di definizione e, quindi, comprensivi rià sanzioni. In caso contrario il contribuente subirebbe un ingiustificabile aggravio delle sanzioni. Ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta la CTR di applicare la sanzione del 30% sull'ammontare del tributo oggetto di definizione anzichè sugli importi non versati già maggiorati delle sanzioni sia corretta in quanto evita l'effetto della duplicazione delle sanzioni.
3. Il ricorso va, quindi, rigettato. Nulla è da statuire sulle spese non essendosi il resistente costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019
Domande frequenti
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