Cassazione, sentenza n. 18999 del 16/07/2019
Sentenza n. 18999 del 16/07/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18999
- Data
- 16/07/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una cooperativa e i suoi soci avevano contestato accertamenti per IRPEG, IRAP e IVA relativi al 2003-2005, fondati su ricavi non dichiarati, assenza di finalità mutualistica e qualificazione dell’attività come società di fatto familiare. La CTP aveva respinto i ricorsi e la CTR aveva confermato la decisione, valorizzando gli elementi richiamati nel processo verbale di constatazione e l’assenza di riscontri documentali sui finanziamenti dei soci. Intervenuta una rinuncia al ricorso accettata dall’Agenzia, la Cassazione dichiara estinto il giudizio, senza spese né raddoppio del contributo unificato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La Cooperativa C. a r.l. in liquidazione ed i soci G.M., B.F.A.M., A.G. e A.L. impugnarono innanzi alla CTP di Perugia tre avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione IRPEG, IRAP, IVA, per le annualità 2003, 2004, 2005, ricavi non dichiarati, sulla base del processo verbale di constatazione della GdF che aveva accertato che la cooperativa, svolgente attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, era priva della finalità mutualistica, e che, in realtà, era una società di fatto intercorrente tra i medesimi soci, appartenenti ad un unico nucleo famigliare.
2. La CTP di Perugia, riuniti i ricorsi, con sentenza n. 54/07/2009, li respinse e tale decisione è stata confermata dalla CTR dell'Umbria che ha disatteso il gravame dei contribuenti, rilevando che: a) gli avvisi di accertamento possono essere motivati per relationem con richiamo al contenuto del PVC redatto dall'organo di controllo; b) la circostanza che la cooperativa fosse priva del requisito della mutualità era confermata dai rilievi dei vigili urbani di Perugia e dal provvedimento della federazione nazionale consumo che, in esito ad un'ispezione, aveva cancellato l'ente dal libro matricola dei propri aderenti; c) in merito all'asserita legittimità dei finanziamenti soci per cassa, doveva essere confermata la pronuncia di primo grado, in quanto, testualmente: "la procedura adottata è priva di qualsiasi riscontro di carattere documentale." (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
3. I contribuenti ricorrono, con cinque motivi, per la cassazione di questa sentenza; l'Agenzia resiste con controricorso.
4. E' stata depositata in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata ex adverso in udienza.
La rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390 c.p.c., comma 2, per cui, a norma dell'art. 391 c.p.c., u.c., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.
Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo.
Stante l'adesione dell'Agenzia alla rinuncia, non v'è luogo a provvedere sulle spese (art. 391 c.p.c., comma 4).
5. Deve, infine, escludersi che possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

