Cassazione, sentenza n. 23067 del 17/09/2019
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE ICI - Aree portuali - Imponibilità - Criterio della funzione - Sussistenza - Criterio di ubicazione - Esclusione - Conseguenze - Interesse pubblico delle attività portuali - Irrilevanza.
Una concessionaria di immobili demaniali adibiti a terminal portuale contestava l’ICI 2006-2007, sostenendo la classificabilità dei beni in categoria E/1 e la conseguente esenzione. La Cassazione ha applicato il criterio funzionale: rileva l’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali e commerciali, non la sola ubicazione portuale né l’interesse pubblico dell’attività; ha quindi escluso l’esenzione, senza applicare la disciplina sopravvenuta efficace dal 2020. Ritenuta inoltre insufficiente la generica riproposizione delle eccezioni di primo grado, ha rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale.
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