Cassazione, sentenza n. 23060 del 17/09/2019

Sentenza n. 23060 del 17/09/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
23060
Data
17/09/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un sollecito e un avviso di liquidazione del tributo sui rifiuti, impugnati anche per l’asserita esenzione delle aree destinate allo stoccaggio di merci; la CTR aveva ritenuto tempestivo il ricorso e riconosciuto l’esenzione. La Cassazione afferma che spetta al contribuente provare la tempestività mediante documentazione della data di notifica dell’atto, salvo il caso di notifica nulla. Accolto il primo motivo, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile per tardività il ricorso originario, assorbendo le questioni sostanziali e dichiarando inammissibile il ricorso incidentale.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

Con ricorso notificato in data 7.2.2011 la Finesso Roma s.r.l., detentrice di un immobile ad uso deposito sito in Roma, impugnava il sollecito di pagamento e l'avviso di liquidazione con il quale l'AMA s.p.a. le richiedeva il pagamento della Tari relativa agli anni 2008 e 2009 eccependo in particolare l'inesistenza dell'avviso di liquidazione per mancanza di sottoscrizione autografa e per incertezza nella individuazione del soggetto che lo aveva emesso, oltre alla violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7. Rilevava inoltre la carenza di motivazione dell'atto, l'esonero dal tributo per buona parte dell'immobile in quanto utilizzato per lo stoccaggio provvisorio di merci e l'illegittimità della tariffa.

La CTP di Roma con sentenza del 30.1.2012 dichiarava il ricorso inammissibile in quanto, non essendo stata depositata la busta spedita a mezzo raccomandata contenente l'atto impugnato, non era possibile verificare la ò tempestività del ricorso. Reputava tale profilo di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, assorbente di ogni altra questione di legittimità o di merito.

Proposto gravame da parte della contribuente, la CTR del Lazio con sentenza in data 18.12.2012 accoglieva l'appello ritenendo la tempestività del ricorso e, nel merito, che le aree de quibus, in quanto destinate allo stoccaggio di merci, fossero esenti dal tributo.

Avverso detta pronuncia AMA s.p.a proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui resisteva la controparte con controricorso in cui proponeva altresì ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, articolato in quattro motivi.

Parte ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere da ROMA Capitale, pure intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, rubricato "Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5", parte ricorrente deduceva l'erroneità della sentenza impugnata laddove non ha ritenuto inammissibile il ricorso affermando che grava sull'amministrazione finanziaria l'onere di provarne la tardività, dovendosi invece ritenere la rilevabilità d'ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo con conseguente onere del ricorrente di provare la tempestività del medesimo.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato "Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5", parte ricorrente deduceva che la CTR con una insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione ha ritenuto che l'attività della Finesso s.p.a. non sia tale da produrre rifiuti, senza tenere conto che la Ama s.p.a aveva sempre contestato tale circostanza e senza valutare la relativa produzione documentale della medesima (in particolare, raccomandata con la quale il contribuente aveva espressamente accettato e sottoscritto la tariffa relativa ai locali in questione).

Con il terzo motivo di ricorso rubricato, "Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5", parte ricorrente deduceva l'erroneità della decisione impugnata laddove afferma che il ricorrente ha offerto la prova della ricorrenza di tutte le circostanze richieste ai fini dell'esonero dell'area dall'imposta. In particolare il ricorrente censurava la valutazione circa la prova offerta dalla Finesso s.r.l. sulle circostanze rilevanti ai fini dell'esonero, nonchè la statuizione secondo cui le aree destinate allo stoccaggio, in via di principio, escludono la produzione di rifiuti.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Va premesso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.

La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21.

In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità e, ciò, anche in secondo grado.

Pertanto, nel processo tributario, ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto (vedi Cass. Sez. 5, n. 10209/2018, con richiamo a Cass. n. 2728/11).

Ciò posto, nel caso di specie, era onere della società contribuente dare la prova della tempestività della proposizione del ricorso fornendo l'indicazione circa la data in cui aveva ricevuto la notifica dell'atto tributario. Nè può ritenersi che la circostanza attestata dal giudice d'appello secondo cui "…dalla fotocopia della busta inviata dall'AMA non è ravvisabile e desumibile la data del ricevimento del plico inviato a mezzo posta da parte della Finesso…" integri un'impossibilità assoluta per il contribuente di provare la data di detta ricezione (mediante produzione dell'originale ed eventualmente di altre risultanze dell'attività notificatoria) così da giustificare l'inversione dell'onere della prova. Nè la contribuente ha dedotto circostanze idonee ad effettivamente integrare questo stato di assoluta preclusione probatoria.

Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti.

Quanto al ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento del secondo motivo di ricorso, le relative censure divengono inammissibili per il solo fatto dell'accoglimento del ricorso principale in punto inammissibilità del ricorso introduttivo della società contribuente.

Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto ex art. 384 c.p.c., il ricorso originario può essere deciso nel merito con la declaratoria di inammissibilità del medesimo per tardività.

Le spese inerenti ai giudizi di merito vanno compensate tra le parti, in ragione della possibile controvertibilità della valutazione delle modalità fattuali della procedura notificatoria in concreto seguita. Le spese inerenti al giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, vanno invece poste a carico della società controricorrente secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

– In accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario della società contribuente;

– dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

– compensa tra le parti le spese inerenti ai giudizi di merito;

– condanna la società controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 17 settembre 2019

Domande frequenti

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