Cassazione, sentenza n. 23074 del 17/09/2019
Sentenza n. 23074 del 17/09/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23074
- Data
- 17/09/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio riguardava un avviso di accertamento ICI per il 2008, annullato nei gradi di merito perché non spiegava gli elementi utilizzati per determinare una maggiore imposta. La Cassazione ha confermato che l’atto deve rendere conoscibili non soltanto il quantum, ma anche le ragioni della pretesa, indicando la diversa base imponibile e il percorso logico-matematico fondato sui parametri rilevanti per il valore venale; tali carenze non possono essere colmate successivamente in giudizio. Ritenuta assorbente la nullità dell’avviso, la Corte ha respinto entrambi i motivi di ricorso.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La P. s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza n. 4821/52/16, depositata in data 20.5.2016, con la quale la CTR della Campania aveva respinto l'appello proposto avverso la decisione con la quale la CTP di Caserta aveva accolto il ricorso proposto da D. C. s.r.l. avverso l'avviso di accertamento n. (XXXXX), riguardante un omesso versamento ICI relativo all'anno di imposta 2008.
Il ricorso è stato affidato a due motivi e, precisamente:
1 = violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7; violazione e/o falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 162; violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);
2 = nullità della sentenza impugnata per omessa pronunzia su un motivo di gravame (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in relazione all'art. 112 c.p.c..
La D. C. s.r.l. ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta come il Giudice dell'appello abbia erroneamente ritenuto l'atto accertativo carente di motivazione perchè privo di ogni indicazione rispetto agli elementi che avevano condotto alla determinazione del valore degli immobili quando invece, in realtà, nell'atto era dato di riscontrare "…. il periodo di contribuzione, l'indirizzo dell'unità immobiliare, il tipo di unità immobiliare (fabbricato o area fabbricabile, terreni), i dati identificativi e catastali (foglio, particella e sub particella), la categoria, la percentuale di possesso i mesi di possesso e (imponibile liquidato, le modalità di calcolo dell'imposta, l'indicazione dell'imposta dovuta in acconto, l'imposta dovuta a saldo e l'indicazione delle sanzioni": il tutto in perfetta rispondenza con i requisiti prescritti dalla legge in materia di ICI. Il motivo è infondato.
Nel rispetto delle previsioni contenute nella normativa di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 162, gli avvisi di accertamento emessi dagli Enti locali devono contenere una motivazione che renda comprensibile al contribuente le ragioni sottese alla pretesa impositiva al fine di non compromettere il diritto d difesa costituzionalmente garantito.
La giurisprudenza della Corte, in linea con la normativa citata, ha precisato che la motivazione dell'avviso di accertamento deve essere integrata dai riferimenti che la legge esige per determinare l'imponibile e cioè deve riportare il valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, imponibile che la legge vuole ricavato in base a molteplici parametri riferibili alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sui mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (Cass. sent. n. 1209/2010)..
L'avviso di accertamento, in questione, invece, così come ritenuto dalla CTR, non risponde ai requisiti normativi e, pertanto, è da considerare non motivato in quanto, pur in presenza delle indicazioni prima evidenziate, non contiene alcun riferimento alle ragioni in base alle quali si è pervenuti alla determinazione di una imposta maggiore di quella liquidata e versata dalla contribuente. Non vi sono, infatti, riferimenti a una diversa e maggiore base imponibile cui commisurare l'imposta, nè alcun richiamo all'ter logico matematico che ha condotto alla determinazione di una imposta.
Una tale situazione appare certamente lesiva dei diritto di difesa della contribuente non avendo consentito alla stessa di conoscere le ragioni dell'an della pretesa, ma solo il quantum.
Corretta appare, pertanto, sul punto la decisione impugnata.
Pienamente condivisibile è, poi, quanto evidenziato dai giudici dell'appello secondo cui a tale carenza non è possibile supplire in sede contenziosa integrando, ex post, il contenuto dell'atto quando, invece, il rimedio naturale e legittimo sarebbe state la sostituzione dell'avviso carente con un nuovo avviso mediante l'esercizio del potere riconosciuto dalla legge di correggere gli errori dei propri provvedimenti.
Con il secondo motivo la ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per omessa pronunzia su uno dei motivi di impugnazione e, precisamente, su quello riguardante la qualificazione da perte del primo giudice delle aree identificate catastalmente al foglio (XXXXX), particelle (XXXXX), (XXXXX), (XXXXX), (XXXXX) e (XXXXX).
Anche tale motivo è infondato.
Va osservato, infatti, che la motivazione della sentenza di primo grado è sostituita interamente da quella dei secondo grado e quest'ultima non doveva dare conto di un aspetto (edificabilità di talune particelle) irrilevante ai fini di causa, dopo che la stessa CTR aveva confermato la globale e assorbente nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione.
La reiezione del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13.
P.Q.M.
La Corte:
respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 7.200,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge, dà atto dei presupposti del versamento ulteriore a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
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Chi può certificare il Tax Control Framework?
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