Cassazione, sentenza n. 23073 del 17/09/2019
Sentenza n. 23073 del 17/09/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 23073
- Data
- 17/09/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva maggiori imposte ICI per il 2008-2011, determinate anche in relazione a un immobile di categoria catastale D e ad altri immobili diversamente classificati. La Cassazione ha rilevato che la CTR non aveva esaminato lo specifico motivo comunale relativo agli immobili diversi dalla categoria D; ha inoltre affermato che, quando l’attribuzione della rendita deriva dall’iniziativa del contribuente e non dalla procedura attivata dal Comune per inerzia, la nuova rendita dell’immobile D opera retroattivamente dalla richiesta di accatastamento. Il ricorso è stato accolto, con cassazione e rinvio per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La Città' di M. C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3837/20154/depositata in data 15.9.2015, con la quale la CTR della Lombardia aveva respinto l'appello proposto avverso la decisione con la quale la CTP di Como aveva accolto il ricorso proposto dalla P.C. E E. s.n.c, riguardante l'impugnativa di quattro distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni dal 2008 al 2011 con i quali erano state richieste maggiori imposte ICI sulla base di calcoli derivanti dal maggior valore degli immobili di sua proprietà.
Il ricorso è affidato a due motivi e, precisamente:
1 = art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: nullità della sentenza per omessa pronunzia sul primo motivo di appello proposto; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c.;
2 = art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e falsa applicazione di norme di diritto: D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3.
La s.n.c. P.C. E E. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta omessa pronunzia sul motivo di appello con il quale aveva fatto valere l'omessa motivazione con la quale il giudice di primo grado aveva riferito l'annullamento degli avvisi non solo all'immobile in categoria D, ma indistintamente anche a tutti gli altri immobili iscritti in diverse categorie e, comunque, sul motivo di appello con il quale aveva richiesto una decisione di conferma degli avvisi di accertamento relativi ad immobili diversi da quello in categoria D. Il motivo è fondato.
La CTR, infatti, dà espressamente atto del motivo di appello proposto dai Comune circa l'insussistenza dei presupposti per l'annullamento degli avvisi relativi agli immobili di categoria diversa da D; e tuttavia conferma puramente e semplicemente la sentenza di primo grado senza dare conto di tale censura, specificamente formulata, e senza diversificare tra immobili in categoria D e in categorie diverse.
Perimenti fondato è il secondo motivo prospettato come violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, in quanto, in base alla sentenza SSUU n. 3160/11 nel caso di immobile in categoria D la nuova rendita si applica anche retroattivamente fino alla richiesta di accatastamento da parte dei contribuente.
Va richiamata, in proposito, la sentenza n. 4183/19 con la quale è stato riaffermato li principio secondo cui la disciplina di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337, prevedente una applicazione ex nunc della rendita attribuita con deroga a tale principio e, pertanto, una applicazione ex tunc solo nei casi di inerzia del contribuente, si applica solo nei casi in cui sia il Comune a richiedere ai titolari dei diritti reali la presentazione di atti di aggiornamento per immobili non dichiarati in catasto.
Nel caso in esame non si verte nella ipotesi ora menzionata, in quanto è pacifico che l'attribuzione castale degli immobili di proprietà della società non è avvenuta su richiesta del Comune secondo la procedura disciplinata dal citato art. 1, comma 336, ma è il risultato di una iniziativa assunta dalla società stessa con il deposito, sin dal 1984 (come riferito dalla stessa controricorrente) presso il competente ufficio della documentazione di classamento dei beni.
Il ricorso va accolto e, di conseguenza cassata la sentenza impugnata con rinvio dinnanzi alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia dinnanzi alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per e spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019
Domande frequenti
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